Contenzioso tributario - Limiti soggettivi del giudicato - Sentenza Cassazione 15.10.2001 n. 12545 (Tributario)
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Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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"In tema di giudicato, il principio secondo il quale, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento, cosi' compiuto, in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorche' tra i due giudizi non vi sia identita' di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo, e a coloro che ad essi subentrano per successione o per atto tra vivi. (Fattispecie
in tema di impugnazione dell'accertamento dei redditi derivanti dalla partecipazione a societa' di persone proposta dai soci, che avevano dedotto che l'impugnazione a sua volta proposta dalla societa' stessa nei confronti dell'accertamento a proprio carico era stata riconosciuta fondata).
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2001-11-09 Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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