Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Concordato preventivo con cessione di beni - Trattamento ai fini IVA - Risoluzione Entrate n. 161 del 17.10.2001 (Tributario)


2001-10-20
abstract: Concordato preventivo con cessione di beni - Trattamento ai fini IVA - Risoluzio ...

Segnalato da Avv. Ionadi Euro


A

Ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la ......, ammessa alla procedura di concordato preventivo omologato dal Tribunale di ..... con sentenza del 25 settembre 1997, ha chiesto di conoscere le modalita' di applicazione dell'art. 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di concordato
preventivo con cessione dei beni, ed espone il seguente
QUESITO
La societa' istante premette che con il concordato preventivo era avvenuta la riduzione dei crediti chirografari, nella misura convenuta ai sensi dell'art. 160, comma 1, n. 2 del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 e che, al termine della procedura concorsuale, i creditori avrebbero emesso note di variazione delle fatture precedentemente emesse e debitamente
registrate ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 633 del 1972.
Si chiede se il debitore, ricevuta la nota di variazione, debba provvedere a registrarla ed a riversare all'Erario l'IVA indicata nella nota medesima, tenendo presente che la Circolare n. 77/E, del 17 aprile 2000, non precisa se, a seguito della registrazione della nota di variazione, il debitore, che abbia adempiuto agli obblighi concordatari, debba anche
versare l'IVA a debito.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE

La societa' istante ritiene di essere obbligata alla registrazione, nei registri IVA, delle note di credito, emesse ex art. 26, comma 2, del DPR n. 633 del 1972, che dovessero eventualmente pervenire successivamente all'effettuazione del riparto finale. Tuttavia, la societa' non versera' l'imposta risultante a debito, in quanto non dovuta, avendo la predetta
estinto con il concordato ogni obbligazione di data anteriore. Di conseguenza, la societa' istante ritiene di non dovere piu' nulla per qualsiasi causa o titolo anteriore alla data di presentazione del ricorso di ammissione alla procedura concorsuale di cui all'art. 161, comma 1, del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267.
RISOLUZIONE

In seguito all'adempimento del concordato preventivo, sia nel caso che venga prestata idonea garanzia sia nel caso che sia offerta la cessione dei beni (art. 160, comma 2, del RD n. 267 del 1942), si ha la riduzione dei crediti non assistiti da privilegio, con effetti liberatori per la parte che subisce la falcidia concordataria (art. 184 del RD n. 267 del 1942). Al
riguardo, va tenuto presente che ai crediti di rivalsa per il pagamento dell'IVA, dovuta al cedente o al prestatore di servizi, va riconosciuto il privilegio speciale, previsto dal secondo comma dell'art. 2758 cod. civ., sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Poiche' il debito della societa' istante e' inerente ad un'operazione imponibile effettuata anteriormente alla procedura concorsuale, esso subisce gli effetti estintivi propri del concordato. Pertanto, tale riduzione avviene sia per la parte capitale che per la parte IVA, essendo l'importo indicato in fattura comprensivo del valore della prestazione e dell'imposta
dovuta a titolo di rivalsa.
Quanto all'emissione della nota di variazione, l'art. 26, comma 2, del DPR n. 633 del 1972 dispone che: "Se un'operazione per la qu


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2001-10-20 Segnalato da Avv. Ionadi Euro








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