Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Falso in bilancio e frode fiscale - Il testo della sentenza della Cassazione penale n. 31953 del 27.8.20012001 (Tributario)


1999-01-01
abstract: Falso in bilancio e frode fiscale - Il testo della sentenza della Cassazione pen ...

Segnalato da Avv. Ionadi Euro


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Riportiamo il testo della sentenza n. 31953/2001 di cui avevamo dato notizia nelle news del 12.9.2001.

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Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n. 31953/2001 - (Presidente: F. Marrone; Relatore: A. Colonnese).



La Corte d'appello di Roma con sentenza 20-3-2000 confermava la decisione del Tribunale di Latina in data 27-5-1996 che aveva condannato D. A. alla pena di legge per il delitto di cui all'art. 2621 c.c. [1]. All'imputato era stato addebitato di avere - quale presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa a r.l. (omissis) - esposto fraudolentemente nei bilanci 1991 e 1992 crediti, rispettivamente, per lire 1.323.586.700 e lire 1.208.586.700. Ricorre per cassazione l'imputato denunciando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce, riproponendo analoga questione sollevata in grado d'appello e disattesa - che le falsificazioni erano state realizzate per meri scopi fiscali onde risultavano "configurabili in modo esclusivo reati speciali di natura tributaria". Il motivo è privo di fondamento ed il ricorso deve esser rigettato con le conseguenze di legge. Va premesso che il reato di cui all'art. 2621 c.c. non è configurabile nell'ipotesi in cui il falso in bilancio venga posto in essere con l'unica finalità di frodare il fisco. La norma in questione è infatti diretta a garantire gli interessi della società, dei soci e dei creditori onde, quando l'intenzione degli amministratori sia uso quello di ingannare il fisco, il fatto integra la diversa ipotesi delittuosa di frode fiscale. Nella specie, però, non si versa in detta situazione. Già il primo giudice aveva tenuto a sottolineare che i detti crediti erano inesistenti ed erano stati esposti in bilancio al fine di rappresentare all'esterno una situazione economica e patrimoniale della cooperativa diversa da quella reale, inducendo così i tersi "a ritenere la società sana patrimonialmente ed in grado di produrre utili e meritevole di credito". In sede di impugnazione, poi, detta argomentazione non era stata contrastata essendosi l'appellante limitato ad enunciare, genericamente, che sarebbe stato possibile ritenere che "con i suddetti artifizi" si fossero voluti perseguire "per lo più scopi di natura fiscale". Poiché dalle stesse deduzioni del D. emergeva che lo stesso non aveva perseguito "esclusivamente" lo scopo di frodare il fisco, correttamente la Corte territoriale ha affermato l'irrilevanza delle finalità che con le false esposizioni si intendevano perseguire.

PER QUESTI MOTIVI


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Depositata in Cancelleria il 27 agosto 2001."



1999-01-01 Segnalato da Avv. Ionadi Euro








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