Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario: difensore del contribuente, assistenza tecnica e sostituzione procuratoria - Sentenza Cassazione 5.7.2001 n. 9104 (Tributario)


2001-09-17
abstract: Contenzioso tributario: difensore del contribuente, assistenza tecnica e sostitu ...

Segnalato da Avv. Ionadi Euro


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"In tema di contenzioso tributario, la notificazione della istanza dell'Ufficio di discussione della causa in pubblica udienza, effettuata direttamente al contribuente presso la sua residenza, anziche' al procuratore costituito e nel domicilio eletto presso il suo studio, e' rituale, atteso che sulla norma codicistica di cui all'art. 170, primo
comma, cod. civ., secondo cui dopo la costituzione in giudizio tutte le comunicazioni o notificazioni si fanno al procuratore costituito, prevale la speciale disposizione dell'art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi del quale le comunicazioni o notificazioni vanno fatte direttamente
alla parte, non quindi al suo difensore (in coerenza con i compiti di quest'ultimo di assistenza tecnica, non di sostituzione procuratoria in senso stretto) e mediante consegna dell'atto nella residenza o nella sede, ove manchi elezione di domicilio."


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2001-09-17 Segnalato da Avv. Ionadi Euro








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