Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Due recenti massime in tema di pendenza del ricorso e definitività dell'accertamento - Cassazione (Tributario)


2001-09-10
abstract: Due recenti massime in tema di pendenza del ricorso e definitività dell'accertam ...

Segnalato da Avv. Ionadi Euro


C

Cassazione 5.7.2001 n. 9116:

"Il ricorso proposto nei termini avverso l'avviso d'accertamento e' idoneo ad introdurre un processo tributario e quindi ad impedire, fino alla sua conclusione, che l'accertamento diventi definitivo, senza che a questa regola faccia eccezione l'ipotesi in cui il ricorso manchi della
sottoscrizione del ricorrente, posto che quest'ultima e' un requisito la cui sussistenza o mancanza, in caso di contenzioso tributario, deve essere accertata dal giudice adito (cosi' come avviene per gli altri requisiti previsti dall'art. 15, primo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972). Ne consegue che, nella pendenza di un processo tributario, l'Amministrazione finanziaria
non puo' procedere all'iscrizione a ruolo dell'imposta a titolo definitivo, neppure sul presupposto della mancanza di un requisito del ricorso, dovendo anche tale vizio essere accertato nelle sede giudiziaria."

Cassazione 20.6.2001 n. 8371:

"Ai fini dell'accesso alla procedura di condono, la controversia tributaria si considera pendente anche quando sussista una causa d'inammissibilita', improponibilita' o improseguibilita' del processo non dichiarata con pronuncia non piu' impugnabile, atteso che, per l'applicabilita' delle norme sul condono, non e' richiesta la pendenza della lite sul rapporto sostanziale. A tale principio fa, dunque, eccezione l'ipotesi di i-
nesistenza del ricorso, la quale e' ravvisabile a fronte della radicale carenza di requisiti di forme o di contenuto indispensabili per la sua riconducibilita' nelle previsioni degli artt. 15 e 17 del d.P.R. n. 636 del 1972 (sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha ritenuto pendente la controversia instaurata con ricorso non sottoscritto dal legale rappresentante
della societa', escludendo che tale omissione comporti l'inesistenza giuridica dell'atto)."




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2001-09-10 Segnalato da Avv. Ionadi Euro








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