Poteri del giudice tributario in materia di accompagnamento coattivo - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/92 - Ord
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Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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La fattispecie che ha dato origine al caso deciso dalla Consulta trae spunto dalla impugnazione di acluni avvisi di accertamento fondati esclusivamente su talune dichiarazioni rese da terzi all'amministrazione finanziaria e in base alle quali i contribuenti in questione avrebbero utilizzato fatture fittizie. Contestata, in sede processuale, la veridicità delle dichiarazioni medesime, la Commissione Tributaria Provinciale di Verbania ordinò ai terzi che avevano rilasciato quelle dichiarazioni, la comparizioni dinnanzi al collegio al fine di fornire le informazioni e chiarimenti del caso.
A seguito della mancata comoparizione dei terzi, la Commissione Tributaria, constatato di non poter ricorrere all'accompagnamento coattivo in quanto trattasi di istituto non previsto dalla disciplina del contenzioso tributario, sollevò d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/92 nella parte in cui, appunto, non prevede un siffatto potere-dovere.
(L'ordinanza in questione è stata pubblicata su Diritto e Diritti alla seguente url: http://www.diritto.it/sentenze/commtribut/vaeb_13_12_00.html )
Con l'ordinanza n. 324/2001, la Corte Costituzionale ha dichiarato la inammissibilità della questione, sul presupposto che l'accompagnamento coatto, quale istituto tipico del processo civile, è preordinato alla introduzione di un mezzo istruttorio - la prova testimoniale - non prevista dalla normativa sul contenzioso tributario, né a questo estendibile, in mancanza di valide ragioni di ordine costituzionale.
Link: http://www.diritto.it/sentenze/giustizia_tributari
2001-09-07 Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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