Costituzione nel giudizio tributario - Esclusione della spedizione via posta - Sentenza Cassazione 28.6.2001 n. 8829 - (Tributario)
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Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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Il deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria provinciale o regionale, ai fini della costituzione del ricorrente, postula la consegna dell'atto in segreteria, ad opera della parte istante o di chi la rappresenta, e non e' eseguibile mediante spedizione postale
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2001-09-04 Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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