INVIM: richiesta agevolazioni anche con atto successivo alla dichiarazione - Sentenza Cassazione n. 8566 del 22.6.2001 (Tributario)
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Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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"In tema di agevolazioni tributarie, la riduzione dell'I.N.V.I.M. al 40 per cento, prevista dall'art. 25, comma quinto, lett. b) del d.P.R. 26 ot- tobre 1972, n. 643, per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati all'esercizio di attivita' agricole o forestali, puo' essere richiesta anche con atto successivo alla dichiarazione di cui all'art. 18 del citato d.P.R."
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2001-08-20 Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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