Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario e sospensione dell'esecuzione della sentenza - Circolare Finanze n. 73 del 30.7.2001 (Tributario)


2001-08-02
abstract: Contenzioso tributario e sospensione dell'esecuzione della sentenza - Circolare ...

Segnalato da Avv. Ionadi Euro


C

Con la circolare in questione l'Agenzia delle Entrate fornisce agli uffici periferici istruzioni in merito al comportamento processuale da tenere nelle ipotesi in cui il contribuente richieda ai sensi dell'art. 373 cpc la sospensione della esecuzione di una sentenza gravata con ricorso per cassazione.
L'Agenzia esclude l'applicabilità al processo tributario della disposizione in questione, richiamandosi a una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 165/2000) che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 47 e 49 del D. Lgs. n. 546/92, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non consentono, nel processo tributario, la sospensione ope iudicis della esecutività della sentenza di secondo grado.
La pronuncia della Consulta richiamata nella circolare, contiene tuttavia, tra le righe, una possibile apertura a una differente valutazione della questione, ove questa fosse sollevata, sempre in relazione all'art. 3 Cost., ma con specifico riferimento al principio di ragionevolezza delle scelte legislative. A tal proposito è particolarmente significativo il seguente passo della menzionata sentenza:
"... La censura, investendo la differente latitudine dei poteri del giudice nel processo civile e nel processo tributario, si pone in aperta contraddizione con la giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente escluso l’esistenza di un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo, pur ribadendo la necessità di rispettare il generale criterio di ragionevolezza delle scelte legislative (ex plurimis sentenze n. 18 del 2000; n. 82 del 1996). Aspetto quest’ultimo che nella specie non viene, tuttavia, in considerazione essendo il dubbio di costituzionalità circoscritto alla violazione del principio di eguaglianza senza alcun, sia pure indiretto, riferimento alla irragionevolezza della disciplina nei modelli processuali posti a raffronto..."


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2001-08-02 Segnalato da Avv. Ionadi Euro








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