Accertamento tributario e utilizzabilità del metodo analitico o sintetico - Sentenza Cassazione 30.5.2001 n. 7416 (Tributario)
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Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
I
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione, il potere - dovere di accertamento d'ufficio e' disciplinato dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 in termini tali per cui, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza e con facolta' di ricorso a presunzioni anche prive dei requisiti di gravita', precisione e concordanza, "l'ufficio determina il reddito complessivo del
contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi" (art. cit. comma secondo). Da cio' deriva che l'accertamento, per definizione di tipo induttivo, potra' essere, a seconda delle scelte dell'ufficio impositore - e con riferimento ai dati
utilizzabili -, analitico o sintetico, giacche' l'esistenza del potere di accertamento non e' condizionata dal metodo che verra' adottato, dovendosi rilevare che quel potere sussiste in astratto in modo indipendente da come, di fatto, verra' esercitato, a seconda delle particolarita' del caso concreto.
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2001-07-30 Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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