Contenzioso tributario e autorizzazione alla proposizione dell'appello - Sentenza cassazione 23.5.2001 n. 7023 (Tributario)
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Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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La norma di cui all'art. 52, comma secondo del D.Lgs. 546/1992 (a mente della quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate e gli uffici del territorio del Ministero delle Finanze debbono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate e dal responsabile del servizio contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio) va interpretata nel senso che l'autorizzazione "de qua" deve intervenire anteriormente alla notificazione del gravame alle altre parti del giudizio di primo grado, restando del tutto irrilevante la data della materiale redazione del gravame da parte
dell'organo competente, che intenda impugnare la sentenza di primo grado.
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2001-07-30 Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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