Contenzioso tributario - Trattazione in camera di consiglio nonostante specifica richiesta di pubblica udienza - Sentenza Cassazione n. 5643 del 17/4/
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Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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In tema di contenzioso tributario, la richiesta di trattazione in pubblica udienza puo' essere formulata dalle parti non solo con atto separato, specificamente destinato a tale scopo, ma anche mediante un'esplicita richiesta contenuta nel ricorso introduttivo del processo, nel ricorso in appello o in altri atti processuali a condizione che essi risultino notificati alle altre parti costituite e siano depositati presso la
segreteria della commissione nel termine stabilito dall'art. 33, primo comma, D.Lgs. n. 546/92. Pertanto, il rifiuto della commissione tributaria di trattare la causa in pubblica udienza, qualora la relativa richiesta sia stata formulata con l'atto d'appello, violando il principio del contraddittorio, e' illegittimo e rende nullo il procedimento e la sentenza eventualmente pronunciata. (Massima a cura di FinanzeIt da cui è tratta).
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2001-06-23 Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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