Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario e notificazioni ai fini della decorrenza dei termini di gravame - Sentenza Cassazione 17.4.2001 n. 5648 (Tributario)


2001-06-18
abstract: Contenzioso tributario e notificazioni ai fini della decorrenza dei termini di g ...

Segnalato da Avv. Ionadi Euro


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"In tema di notificazione ad istanza di parte, anche alla specifica fattispecie della notificazione della sentenza della commissione tributaria,al fine della decorrenza del termine d'impugnazione, sono applicabili i principi del processo ordinario, secondo cui l'attivita' d'impulso del procedimento di notificazione - la quale consiste essenzialmente nella
consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - puo' essere delegata anche verbalmente dal soggetto legittimato (e cioe', dalla parte personalmente o dal suo procuratore in giudizio) ad altro soggetto; sicche', in tal caso, l'omessa indicazione, nella relazione di notificazione, della persona che ha eseguito materialmente la predetta attivita', ovvero della
sua qualita' di incaricato del soggetto legittimato, e' irrilevante ai fini della validita' della notificazione, se, alla stregua dell'atto da notificare, risulti ugualmente la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata (e tanto si verifica, in ogni caso, per l'atto di citazione, per il ricorso per cassazione e, in genere, per gli atti di
parte destinati alla notificazione), con la conseguenza che le predette omissioni non determinano inesistenza o nullita' della notificazione.
Infatti - posto che la sentenza della commissione tributaria deve contenere "l'indicazione...delle parti e dei loro difensori se vi sono" (art. 36, comma secondo n. 1 D.Lgs. n. 546 del 1992; cfr. anche art. 132 comma secondo n. 2 cod. proc.civ.) - l'omessa indicazione, nella relazione di notificazione della sentenza, della persona, ad istanza della quale ne e' stata effettuata la consegna all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi irrilevante ai fini
della validita' della notificazione della stessa, posto che, nelle ipotesi in cui le due parti del processo (contribuente ed ufficio tributario) ed i loro eventuali difensori debbono essere indicati, "ex lege", nell'atto da notificare (copia autentica della sentenza, appunto), l'iniziativa del procedimento della sua notificazione non puo' che imputarsi, quale che sia la formula "sintetica" utilizzata dall'ufficiale giudiziario (ad es.,"richiesto come in atti". o formule analoghe), sulla base dell'atto stesso da notificare, all'altra "parte" rispetto al soggetto destinatario dell'atto medesimo (a meno che le parti processuali siano piu' di due, ovvero dalla relazione di notificazione risulti espressamente, come "istante", soggetto
diverso da quelli indicati nell'intestazione della sentenza)". (Massima trata da www.finanze.it)


Link: http://www.finanze.it


2001-06-18 Segnalato da Avv. Ionadi Euro








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