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Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza " "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il paradigma normativo del procedimento di accertamento della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti, disciplinato dal titolo quarto del d.p.r. 600 del 1973, non prevede, quale suo presupposto o momento necessario e indefettibile della serie procedimentale preordinata alla rettifica, l'invio del questionario previsto dall'art. 32, n. 4, dello stesso decreto o la richiesta dei documenti previsti dai precedenti numeri del medesimo articolo. Ne consegue che il mancato invio del questionario o della richiesta di documenti non inficia la perfezione e la validità del procedimento di rettifica, che resta subordinata alla sola carenza dei presupposti stabiliti nell'art. 39 del d.p.r. 600/73.Tale norma, nel comma 1, lett. d, stabilisce che, "per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica, se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa, nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32". Da ciò deriva che nelle ipotesi in cui l'ufficio abbia proceduto alla rettifica del reddito d'impresa dichiarato dal contribuente sulla base di dati e notizie, comunque forniti dal contribuente in sede di risposta al questionario - anche ulteriori, rispetto a quelli specificamente richiesti - dati e notizie cosí acquisiti possono essere legittimamente posti a fondamento dell'accertamento, senza che possa assumere rilevanza, in particolare, la circostanza che il documento esibito non sia annoverabile tra le scritture contabili obbligatorie previste dall'art. 14 del d.p.r. 600/1973, dal cui controllo con esito negativo può, per altro, parimenti scaturire un legittimo accertamento in rettifica." (Massima tratta da www.dnn.it)
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