Redditometro e inversioone dell'onere della prova - Sentenza della Cassazione n. 5794 del 19.4.2001 (Tributario)
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Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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L'applicazione del "redditometro" non impedisce al contribuente di dimostrare concretamente il possesso di un reddito inferiore, atteso che le presunzioni connesse a tale strumento di determinazione del reddito sono solo relative e non assolute. Pertanto, anche quando venga accertata la disponibilità di beni e servizi indicati nel DPR 600/1973, il contribuente può dimostrare non solo che il maggior reddito determinato dall'amministrazione finanziaria è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ai sensi dell'art. 38, DPR 600/73, ma anche che la presunta ricchezza non esiste o esiste in misura inferiore.
Link: http://consulenti.dnn.it/iepro/00/00/02/22/0002224
2001-06-08 Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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