Riscossione tributi in base a condono ex D.L. n. 429/82 - Decadenza azione finanza - Sentenza Cassazione 2.4.2001 n. 4852 (Tributario)
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Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate ai sensi del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, liquidate dal'Ufficio con le modalita' stabilite dall'art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, devono essere iscritte, a pena di decadenza, in ruoli formati e consegnati all'Intendente di Finanza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, senza che, al fine di evitare detta decadenza, entro il termine quinquennale predetto debba essere effettuata anche la notifica al contribuente della cartella esattoriale.
La sentenza, conforme ad altra pronuncia di identico contenuto (Cass. N. 7662/1999) ribadisce il principio per cui il termine di decadenza quinquennale è da riferirsi alla conclusione del procedimento di iscrizione a ruolo, o meglio alla consegna dei ruoli all’Intendente di Finanza (secondo la disciplina dell’epoca), essendo irrilevante, ai fini della decadenza, il momento in cui il ruolo viene comunicato al contribuente per mezzo della cartella di pagamento.
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2001-05-29 Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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