Verifiche e controlli tributari - Utilizzazione di dati acquisiti in sede di indagini di polizia giudiziaria - Carenza di autorizzazione del PM - Cons
abstract: Verifiche e controlli tributari - Utilizzazione di dati acquisiti in sede di ind ...
Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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"La mancanza dell'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, prevista dall'art. 63 del d.P.R. 10 ottobre 1972, n. 633, per la trasmissione di atti, documenti e notizie acquisite nell'ambito di un indagine o un processo penali, a parte le conseguenze di ordine penale o disciplinare a carico del trasgressore, non determina la inutilizzabilita' degli elementi probatori sui quali sia stato fondato l'accertamento tributario, rendendo invalidi gli atti del suo esercizio o la decisione del giudice tributario".
La pronuncia si pone in contrasto con molteplici decisioni delle Commissioni Tributarie di merito, le quali hanno piu' volte affermato il principio della inutilizzabilità, da parte della amministrazione finanziaria nell'ambito del procedimento di accertamento dfel tributo, delle risultanze, dei dati ed elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza in veste di polizia giudiziaria allorchè difetti l'autorizzazione del pubblico ministero. E cio' sull'assunto che, diversamente, si violerebbe il segreto istruttorio posto dalla legge a tutela degli atti di indagine.
La Cassazione ha invece accolto il principio opposto, quello della piena utilizzabilità e quindi della legittimità dell'accertamento tributario formato su quelle risultanze, trasposte nel procedimento amministrativo senza l'autorizzazione del magistrato. Salvo poi a configurarsi un illecito disciplinare o penale a carico dell'uggiaiale di PG o del funzionario che abbia trasgredito al precetto in questione.
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2001-05-18 Segnalato da Avv. Ionadi Euro Sentenza
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