Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Credito IVA e dichiarazione omessa - Ancora una Risoluzione delle Finanze - Ris. n. 60E dell'8.5.2001 - Ribadito il principio per cui l'omissione dell


2001-05-12
abstract: Credito IVA e dichiarazione omessa - Ancora una Risoluzione delle Finanze - Ris. ...

Segnalato da Avv. Ionadi Euro


C

Con la nota sopradistinta, codesta Direzione Regionale,perrispondere ad analogo quesito posto dall'Ufficio IVA di ...., chiede di conoscere quali provvedimenti debbano essere adottati in ordine alla ipotesiin cui un contribuente, a seguito della presentazione del modello VR, abbiaottenuto dal concessionario un rimborso di lire X milioni di IVA, a
frontedi una dichiarazione annuale da considerare omessa, in quanto presentata conritardo superiore a 90 giorni rispetto al termine previsto dalla legge. Ritiene codesta Direzione che, nella fattispecie, l'ufficio debba procedere al recupero dell'imposta indebitamente corrisposta dal concessionario e, previo accertamento della sussistenza del credito, autorizzare il contribuente a portare in detrazione il credito stesso in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443. Sotto il profilo sanzionatorio, poi, tornerebbe applicabile la sanzione di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 (rimborso chiesto in difformita' dalla dichiarazione) peraltro riducibile a meta' del minimo, come prevede l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997, dovendosi riconoscere nella specie la sussistenza di eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entita' del tributo cui la sanzione si riferisce e la sanzione stessa.
Esaminata la questione, si ritiene anzitutto di dover sottolineare che, secondo le piu' recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione (sent. 20 gennaio 1997, n. 544; id. 17 aprile 1998, n. 3916), non si verifica la perdita del credito d'imposta nel caso in cui il contribuente, che abbia regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca per lui il credito e operato la relativa detrazione nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale. Cio' perche', ai
sensi dell'art. 28, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (testo in vigore negli anni cui si riferiscono le sentenze) il diritto alla detrazione si perde solo quando questa non venga computata sia nel mese di competenza che in sede di dichiarazione annuale.
Tale principio appare condivisibile anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia (vedasi, in particolare, la possibilita' di presentazione del modello VR e la reintroduzione dell'obbligo di
presentazione delle dichiarazioni infrannuali dell'IVA).
Assodato, dunque, che l'omissione della dichiarazione annuale non comporta - da sola - la perdita del credito, nel caso prospettato da codesta
Direzione Regionale, non si ravvisa l'opportunita' di procedere al recupero della somma a titolo di imposta gia' erogata dal concessionario, mettendo in
moto il meccanismo previsto dal citato art. 1 del D.P.R. n. 443/1997.
Tale ultima norma, infatti, presuppone che, a seguito dell'esame della richiesta di rimborso, venga accertata la non spettanza dello stesso per difetto dei presupposti stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972.
Verificandosi cio' l'ufficio notifica un provvedimento di diniego (e quindi il rimborso non viene eseguito) e il contribuente, a sua volta, in luogo del rimborso computa il credito stesso in detrazione nelle successive
liquidazioni. Nel caso in esame, invece, il rimborso e' stato effettuato e cio' sta a significare che l'ufficio prima e il concessionario poi hanno desunto, dall'esame del modello VR, l'esistenza di almeno uno dei presupposti previsti dal citato art. 30 del D.P.R. n. 633/1972. Non si ritiene, pertanto, che l'ufficio, adducendo solo motivi di carattere formale, possa
pretendere


2001-05-12 Segnalato da Avv. Ionadi Euro








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