Corte Cost. sent. n.155 del 21.5.2001: Legittimità costituzionale dell'obbligo per i sostituti d'imposta del versamento dell'acconto sulle imposte dov
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Segnalato da Bonanno Euro Tributario Sentenza
I
Infondatezza della qlc. della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n. 140), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalle Commissioni tributarie provinciali di Forlì, di Chieti e Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe;
nonchè della qlc dell'art. 3, commi 211 e 213, della legge n. 662 del 1996, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 79 del 1997, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
LA MASSIMA
"La capacità contributiva non presuppone l'esistenza necessariamente di un reddito o di un reddito nuovo, ma è sufficiente che vi sia un collegamento tra prestazione imposta e presupposti economici presi in considerazione, in termini di forza e consistenza economica dei contribuenti o di loro disponibilità monetarie attuali, quali indici concreti di situazione economica degli stessi contribuenti. (...)
Pertanto non appare manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di considerare come indice di capacità contributiva, legata alla struttura della imposta - ciò in relazione anche alla entità delle aliquote - la disponibilità da parte del datore di lavoro delle somme corrispondenti ai TFR maturati ad una certa data: il collegamento tra imposizione e disponibilità del TFR non è palesemente arbitrario.
Quanto alla pretesa violazione del principio di eguaglianza, in quanto non tutti i datori di lavoro sarebbero tenuti ai versamenti è sufficiente, ai fini della infondatezza, rilevare che tutti i soggetti (aventi una determinata dimensione occupazionale: oltre cinque dipendenti) che svolgono attività di impresa, compresi gli enti pubblici economici, nonché coloro che esercitano arti e professioni, sono tenuti al versamento tributario.
Sono invece escluse, con una scelta non irragionevole, le amministrazioni pubbliche (individuate dall'art. 1 del d.l. 3 febbraio 1993, n. 29) in relazione alle diversità di configurazione (ancorché sempre con natura di retribuzione differita con funzione previdenziale) e di finanziamento della indennità di buonuscita o di fine rapporto per i dipendenti delle anzidette amministrazioni ed alla finalità di riequilibrare i bilanci pubblici e contenere il disavanzo pubblico, rispetto alla quale sarebbe stata contraddittoria ed illogica una inclusione degli enti pubblici non economici."
Il testo integrale della decisone in ricercagiuridica.com/sentenze
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2001-05-30 Segnalato da Bonanno Euro Tributario Sentenza
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