Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Corte Cost. 13 giugno 2000 n.189: Assistenza tecnica avanti le Commissioni Tributarie - infondatezza della q. di l.c. dell'inammissibilità di ricorso


2001-04-06
abstract: Corte Cost. 13 giugno 2000 n.189: Assistenza tecnica avanti le Commissioni Tribu ...

Segnalato da Marisa Bonanno Euro


L

LA MASSIMA

"In riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 12, comma 5 e 18, commi 3 e 4, del dlgs. 31 dicembre 1992 n.546, nella parte in cui nei giudizi avanti le Commissioni Tributarie, il cui valore ecceda i cinque milioni di lire, sanzionerebbe con la inammissibilità il ricorso sottoscritto dal solo contribuente, attesochè tale inammissibilità sussiste esclusivamente nell'ipotesi in cui sia rimasto ineseguito, nei temini fissati dal giudice adito, l'ordine da questi dato al contribuente di munirsi di un difensore abilitato."

IL TESTO DI LEGGE

Art. 12. L'assistenza tecnica.
1. Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui Confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, [i procuratori legali] (1), i dottori commercialisti, i
ragionieri e i periti commerciali. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il Classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (2).
3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.
4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.
5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato (3).
6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori.

(1) Il termine <> contenuto nel presente comma si intende sostituito con il termine <> ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
(2) Comma così modificato dall'art. 69, d.l. 30 agosto 1993, n.
331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427.
(3) Comma così modificato dall'art. 69, d.l. 30 agosto 1993, n.
331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. L'art. 12, d.l. 8 agosto 1996, n. 437, conv. in l. 24 ottobre 1996, n. 556, ha modificato il primo periodo ed aggiunto un periodo dopo questo.


La decisione è stata oggetto di critica in dottrina per la motivazione adottata dalla corte a sostegno di un dispositivo di per sé più che corretto.

Secondo la pronuncia interpretativa l'inammissibilità della q. l.c. scatterebbe, per scelta del legislatore tutt'altro che irragionevole, solo a seguito di ordine ineseguito nei termini fissati e non per il semplice fatto della mancata sottoscrizione del ricorso da parte di professionista abilitato.

La Consulta sembra totalmente ignorare che sul punto si è già consolidata la giurisprudenza di merito e di legittimità.
Secondo la SC del 1999 infatti: "In tema di contenzioso tributario, la Commissione tributaria regionale, chiamata a giudicare una controversia di valore superiore a lire 5.000.000, non è tenuta a disporre, ai sensi dell'art. 12 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, che il contribuente convenuto in giudizio si munisca dell'assistenza tecnica di un difensore, atteso che tale disposizione, che da facoltà al presidente o al collegio di ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica, non è riferibile alle controversie di valore superiore a lire 5.000.000, nelle quali la eventuale costituzione personale in giudizio della parte privata senza assistenza di difensore va considerata tamquam non esset." Cass. civ., sez. I, 3 marzo 1999, n. 1781

In effetti l'interpretazione letterale e logica delle norma soprariportata porta a conclusioni che non combaciano con quelle adottate dalla Consulta del 2000. La norma prevede infatti due fattispecie:
1) controversie di valore superiore a 5.000.000, per cui si prevede l'obbligo di sottoscrizione da parte di difensore abilitato a pena di inammissibilità (comm1 da 1 a 4);
2) controversie di valore inferiore a 5.000.000, per cui è prevista eccezionalmente la sottoscrizione personale della parte, salvo espresso ordine della Commissione di munirsi di difensore la cui inadempienza comporta pure l'inammissibilità del ricorso (comma 5).

Ma l'argomento logico più calzante a sostegno di questa interpretazione e a detrimento di quella del giudice delle leggi è questo: la normativa di rito previgente (DPR 636/1972) prevedeva l'assistenza tecnica solo a discrezione del contribuente. La riforma ha inteso certamente riordinare l'intera materia avvicinando il rito tributario al sistema contenzioso civile, ispirato alla parità fra le parti processuali, dove la difesa tecnica è regola indiscussa ed indiscutibile, neppure sotto il profilo della legittimità costituzionale. Che senso avrebbe allora che il legislatore del '92 contestualmente lasciasse l'assistenza tecnica del contribuente nel processo tributario ancora rimessa alla sua discrezionalità, salvo insindacabile ordine della Commissione giudicante?

Il dubbio che lascia una decisione tanto discutibile è, come già in altre fattispecie, che le cosiddette pronunce interpretative della Consulta, il cui fondamento è peraltro difficilmente rinvenibile nel testo costituzionale, non siano di per sè sempre utili ed anzi talvolta si pongano al confine del conflitto di poteri fra le attribuzioni del legislatore e quelle della magistratura, organo già di per sé deputato all'interpretazione delle leggi.
In questo senso cfr. Vita Notarile n.2/2000 – Nota di M. Finocchiaro.


Link: http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/


2001-04-06 Segnalato da Marisa Bonanno Euro








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -