Una soluzione è rappresentata dalla procedura di sovraindebitamento (anche nota come la cosiddetta legge salva suicidi, ovvero la legge n. 3/2012).
Tale normativa prevede che i soggetti non fallibili (ovvero con un attivo patrimoniale inferiore ad euro 300.000, ricavi lordi inferiori ad euro 200.000 e debiti inferiori ad euro 500.000) possano anche azzerare le proprie passività, spesso stralciando anche in modo assai consistente i debiti accumulati con chicchessia.
Ed alla relativa procedura possono accedere anche le società e associazioni sportive riconosciute e non e per queste ultime anche i loro Presidenti o, in ogni caso coloro che hanno contratto le obbligazioni per l’associazione, che sono con esse solidalmente responsabili.
Pertanto, facendo ricorso ad un professionista iscritto presso l'Organismo di Composizione della Crisi competente per territorio, tanto la persona fisica che la società e associazione possono proporre ai creditori una proposta di accordo di pagamento dell’esposizione (a rate o per parte di essa, senza intaccare necessariamente l’intero patrimonio posseduto), oppure proponendo la liquidazione di tutto ciò di cui dispongono (beni immobili, mobili registrati, una quota dello stipendio), ovviamente riservandosi quanto necessario - per la persona fisica - per condurre uno stile di vita dignitoso per sé e per i propri familiari conviventi.
In alternativa il Presidente dell'associazione può anche ricorrere al piano del consumatore, che presuppone che i debiti contratti siano estranei all’attività professionale o imprenditoriale svolta. In questo caso, comunque, mentre prima dell’intervento delle modifiche alla normativa in questione apportate nel 2020 l’accesso a tale procedura presupponeva il requisito della “meritevolezza”, ovvero dell’assenza di colpa nell’indebitamento - spesso di non facile dimostrazione - adesso è sufficiente comprovare l’assenza di colpa grave, malafede e frode.
2021-09-22
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