Diritto sportivo Dal 22.1.2004 La Banca Dati Normativa e Giurisprudenziale dell'avv. Alberto Foggia
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"Durante ogni allenamento, qualunque sia il tuo sport, ti senti distrutto perché in ogni allenamento devi andare oltre quello che sul momento ti sembra il tuo limite: tu cominci a correre, a scattare a calciare e dopo un po' ti sembra di aver esaurito ogni energia, mentre hai solo esaurito quello che io chiamo "primo fiato". A quel punto bisogna sforzarsi per superare la piccola crisi che sembra bloccarti, per arrivare al "secondo fiato": che ovviamente arriva solo dopo qualche minuto di sofferenza. Quando l'allenatore dà lo stop senti il cuore che batte vertiginosamente, sembra che debba scoppiarti nel petto: devi riuscire a ricondurlo al suo ritmo normale in meno di due minuti; se non ci riesci è meglio che apri una tabaccheria o tenti di diventare Presidente del Consiglio: vuol dire che hai sbagliato mestiere". - Johan Cruijff

      

Modifica dell’art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (Titolo sportivo)

2010-06-19  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Approvata dal Consiglio Federale FIGC l'8.6.2010

N

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC

ART. 52

Titolo sportivo

1. INVARIATO.

2. INVARIATO

3. INVARIATO

4. INVARIATO.

5. INVARIATO.

6. In caso di non ammissione al campionato di serie A o B di una società costituente espressione

della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza

comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati

professionistici di Serie A, B, negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno

venticinque anni nell’ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città

interessata, può attribuire, a fronte di un contributo straordinario in favore del Fondo di Garanzia

per Calciatori ed Allenatori di calcio, il titolo sportivo inferiore di due categorie rispetto a quello

di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della

società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità

aziendale.

Al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, nè

possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche

sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o

comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di

parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi. L’inosservanza di tale divieto, se accertata

prima della decisione sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non

accoglimento della stessa o, se accertata dopo l’accoglimento della domanda, comporta, su

deferimento della Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia

Sportiva.

Le società aspiranti al suddetto titolo, entro il termine perentorio di 3 giorni, esclusi i festivi, dalla

pubblicazione del provvedimento di non ammissione al campionato di Serie A, B della società

esclusa, dovranno manifestare il proprio interesse, presentando alla FIGC una dichiarazione in tal

senso.

A tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale dovranno

essere contenuti i dati identificativi della società stessa, dovrà essere allegata fideiussione

bancaria a prima richiesta per l’importo di euro 100.000,00 a garanzia della serietà dell’offerta

vincolante che la società si impegna a formulare nel termine perentorio di giorni 5, decorrente

dalla data di scadenza fissata per la presentazione della manifestazione d’interesse.

Nel termine suddetto le società interessate dovranno depositare in busta chiusa controfirmata sui

lembi presso la Federazione un plico con la dicitura “assegnazione titolo città di (nome

città)”contenente quanto segue:

1) Offerta vincolante con indicazione sia in lettere sia in cifre dell’importo che si impegnano a

versare a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di

calcio, sottoscritta dal legale rappresentante della società. Detto contributo non potrà in ogni caso

essere inferiore:

- ad euro 1.200.000,00 nel caso di offerta per l’attribuzione del titolo sportivo di I Divisione

- ad euro 700.000,00 nel caso di offerta per l’attribuzione del titolo sportivo di II Divisione.

E’ facoltà del Presidente , d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega

Pro e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto

minimo contestualmente alla pubblicazione del comunicato Ufficiale di non ammissione della

società.

1. Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.;

2. la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e

finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza,

accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;

3. la documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali e dei requisiti sportivi e

organizzativi richiesti ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale per la

partecipazione al Campionato di competenza

4. la documentazione comprovante l’effettuazione degli adempimenti richiesti dalla

competente Lega per l’iscrizione al campionato;

5. una fideiussione bancaria a prima richiesta a copertura dell’importo offerto a titolo di

contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio

6. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l’impegno

della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni relative

alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di

acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del

visto di esecutività dei contratti.

La Federazione si riserva, comunque, di non procedere alla attribuzione del titolo senza che le

società partecipanti alla procedura possano pretendere alcunché per la mancata assegnazione.

La dichiarazione d’interesse e l’offerta vincolante verranno esaminate da apposita Commissione,

nominata dal Consiglio Federale e formata da un rappresentante della Federazione, un

rappresentante della Lega PRO e da altro membro designato di comune accordo dalle componenti

tecniche. La suddetta Commissione, esaminati gli atti ed i documenti presentati dalle società e

predisposta al riguardo una dettagliata relazione, procederà, sulla base del contenuto delle offerte

vincolanti, alla formazione di una graduatoria provvisoria di merito.

In caso di pluralità di offerte, verrà dato avvio ad una fase di rilancio, alla quale, potranno

partecipare tutte le società che hanno offerto almeno un contributo nella misura minima stabilita.

La Federazione comunicherà alle società, mediante invio di fax al numero indicato nella

dichiarazione d’interesse:

a) l’importo massimo offerto nella precedente fase;

b) il termine, non minore di giorni due dal ricevimento della stessa comunicazione, entro il quale

dovranno pervenire le offerte migliorative, corredate, per l’eccedenza rispetto alla precedente

offerta, di garanzia bancaria a prima richiesta;

c) la data e l’ora nella quale le offerte migliorative pervenute verranno aperte in pubblica seduta.

La Commissione procederà, a questo punto, alla formazione di una nuova graduatoria provvisoria

sulla scorta delle risultanze delle offerte migliorative tempestivamente pervenute, dando atto

dell’effettuato rilascio da parte delle società della prescritta fideiussione integrativa.

Il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d’intesa con i Vice

Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, esaminati gli atti

della procedura, acclarata, sulla scorta della verifica all’uopo effettuata dalla Commissione, la

regolarità della offerta prima classificata nella graduatoria predisposta dalla Commissione ed

acquisito il parere favorevole della COVISOC, della Commissione Criteri Infrastrutturali e della

Commissione Criteri sportivi e organizzativi per quanto di competenza, sentito il Sindaco della

Città interessata, decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo e sulla conseguente

ammissione della società al campionato. Nell’eventualità di parere negativo anche di una sola

delle citate Commissioni o di esclusione dell’offerta prima classificata per irregolarità, il

Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d’intesa con i Vice Presidenti

della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche si pronuncia, acquisito il

parere favorevole della COVISOC, della Commissione Criteri Infrastrutturali e della

Commissione Criteri sportivi e organizzativi per quanto di competenza, sull’offerta presentata

dalla società seconda classificata e, ove occorra, su quelle successivamente graduate.

Dopo tale provvedimento, verranno restituite alle società non assegnatarie del titolo sportivo le

fideiussioni bancarie depositate presso la FIGC.

Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del

titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.

7. La mancata assegnazione, ai sensi del comma 3, del titolo sportivo di Serie A o B o lo stato di

insolvenza per le società di serie A o B accertato o dichiarato nel periodo intercorrente fra il

termine per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo e la scadenza

ultima fissata per la conclusione del procedimento di cui al comma 6, legittimano la Procedura

concorsuale ad individuare essa stessa, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrente da tale

ultima scadenza, altra società avente sede nella stessa città di quella in stato di insolvenza cui la

Federazione potrà assegnare, soddisfatte le condizioni indicate al comma successivo ed eventuali

altre che la F.I.G.C. ritenesse di individuare, il titolo sportivo inferiore di due categorie.

8. Le condizioni, salve integrazioni di cui al precedente comma, cui la Federazione subordina la

possibilità di assegnazione del titolo sportivo ai sensi del comma 7 in capo alla società

individuata dalla Procedura concorsuale sono le seguenti:

1. presentazione della richiesta di attribuzione del titolo sportivo di due categorie inferiori

rispetto a quello della società in stato di insolvenza;

2. conseguimento della affiliazione alla F.I.G.C.;

3. presentazione della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici,

patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di

competenza accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;

4. presentazione della documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali e dei

requisiti sportivi e organizzativi richiesti ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale

per la partecipazione al Campionato di competenza

5. presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione degli adempimenti

richiesti dalla competente Lega per l’iscrizione al campionato;

6. deposito della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente

l’impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le

obbligazioni, relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati

e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione

per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

9. Le condizioni di cui al comma 8 devono essere soddisfatte nel termine perentorio di 5 giorni

dal provvedimento con cui la procedura concorsuale ha individuato la nuova società aspirante al

titolo.

Sulla domanda di attribuzione del titolo sportivo e di ammissione al relativo campionato, delibera

il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d’intesa con i

Vicepresidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, previo parere

favorevole della Co.Vi.So.C., della Commissione Criteri Infrastrutturali e della Commissione

Criteri sportivi e organizzativi. Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione

della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.

5

10.In caso di non ammissione al campionato di I Divisione e II Divisione e di esito infruttuoso

delle procedure previste ai commi 6, 7 e 8, il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della

LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società

ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purchè la stessa società adempia alle

prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato. Nel caso sia consentita

la partecipazione al Campionato Interregionale, la società dovrà versare un contributo alla FIGC

non inferiore ad euro 300.000,00. E’ facoltà del Presidente, d’intesa con i Vice Presidenti della

FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire

un contributo superiore al predetto minimo.


Link: http://213.215.145.251/Assets/contentresources_2/C

2010-06-19 - Fonte: Dir. Sportivo

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