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Il nuovo Regolamento degli Agenti di Calciatori

2010-05-09  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Regolamento Agenti di Calciatori

R

REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI

Premessa

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle regole emanate in materia

dalla Federation Internationale de Football Association (FIFA), che qui si intendono

richiamate, l’attività degli agenti di calciatori (d’ora innanzi denominati “Agenti”) in

possesso di una licenza ( la “Licenza”) rilasciata dalla Federazione Italiana Giuoco

Calcio (“FIGC”) o da altra federazione nazionale ed operanti in ambito nazionale ed

internazionale.

2. Gli Agenti sono liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei

confronti della FIGC o di società di calcio affiliate alla FIGC, non potendo essere

considerati ad alcun titolo tesserati della FIGC.

3. Gli Agenti, con la domanda e la successiva accettazione del rilascio della

Licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il presente

regolamento, le altre norme federali e le norme emanate dalla FIFA. In particolare, gli

Agenti si obbligano a sottostare al controllo, alle procedure ed al giudizio disciplinare

degli organismi federali indicati nel presente regolamento, accettando la piena e

definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti.

4. Gli agenti possono recedere in ogni momento dagli obblighi accettati ai sensi del

presente regolamento riconsegnando la Licenza e rinunciando alla relativa qualifica,

fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati, dei procedimenti relativi a fatti

commessi in qualità di agente e degli obblighi assunti in pendenza di Licenza.

Art. 2

1. Con sede presso la FIGC in Roma è istituita la Commissione degli Agenti di

calciatori (nel prosieguo “Commissione Agenti”), la quale tiene il registro delle

persone fisiche titolari di Licenza che svolgono attività di Agente e ne cura la

pubblicazione La Commissione Agenti svolge le attività indicate nel presente

regolamento.

Art. 3

1. L’Agente, in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli in conformità al

presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed

una società di calcio professionistica, fatto salvo quanto previsto dall’art. 23, in vista

della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la

conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore nell’ambito di

una Federazione o da una Federazione a un’altra.

2. L’Agente cura gli interessi del calciatore che gli conferisce l’incarico secondo

le modalità indicate nel presente regolamento, prestando opera di consulenza a favore

dello stesso nelle trattative dirette alla stipula del contratto, assistendolo nell’attività

diretta alla definizione, alla durata, al compenso e ad ogni altra pattuizione del

contratto di prestazione sportiva.

3. L’Agente svolge attività di assistenza a favore di società di calcio che gli

hanno conferito incarico, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, per

favorire il tesseramento, la conclusione o la cessione di contratti di calciatori.

4. L’Agente deve svolgere la propria attività con trasparenza e indipendenza,

secondo i principi e nel rispetto del presente regolamento.

5. L’Agente assiste il calciatore in costanza di rapporto per tutto il periodo della

sua durata, curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi di contratto.

Art. 4

1. L’Agente che ha ricevuto uno o più incarichi è tenuto a rappresentare e tutelare

gli interessi dei propri assistiti, che possono essere soltanto calciatori o società.

2. L’attività di Agente può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano

ottenuto la Licenza. L’Agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività

imprenditorialmente, attribuendo ad una società, costituita ai sensi della legislazione

civilistica vigente, i diritti economici derivanti dagli incarichi , a condizione che:

a) ciò sia espressamente autorizzato dal calciatore all’atto del conferimento;

b) l’attività dei dipendenti sia limitata a funzioni amministrative;

c) la società abbia come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal

presente regolamento ed eventuali attività connesse e strumentali e che

l’Agente non sia socio di altre società con analogo oggetto sociale;

d) il numero degli agenti soci non sia superiore a cinque;

e) la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta direttamente dai soci

agenti;

f) nessuno dei soci sia legato da rapporto di coniugio, di parentela o di affinità

fino al secondo grado, con Agenti non soci o con soggetti comunque aventi

un’influenza rilevante su società di calcio italiane o estere;

g) nessuno dei soci sia una persona giuridica;

h) i soci che non sono Agenti abbiano e mantengano i requisiti richiesti per il

rilascio della Licenza, con l’eccezione del superamento della prova di idoneità,

e comunque non versino in una delle situazioni di incompatibilità o divieto

previste per gli Agenti dal presente regolamento;

i) la rappresentanza legale della società sia attribuita ad un Agente socio.

3. L’elenco dei dipendenti e collaboratori, la copia autenticata dell’atto costitutivo

della società, dello statuto, del libro dei soci, l’elenco nominativo degli organi sociali,

nonché delle eventuali variazioni periodicamente intervenute, devono essere

depositati presso la Commissione Agenti entro venti giorni dalla costituzione della

società o dalle modifiche intervenute

Art. 5

1. Ai calciatori ed alle società di calcio è vietato avvalersi dell’opera di una

persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo

professionale, in conformità alla normativa statuale e sportiva vigente.

2. Il calciatore può farsi assistere dal genitore, dal fratello o dal coniuge e

comunque concludere un contratto di prestazione sportiva senza l’assistenza di un

Agente. Di tali circostanze deve essere fatta espressa menzione nel contratto di

prestazione sportiva.

Requisiti e modalità di conseguimento della Licenza

Art. 6

1. Il candidato che voglia sostenere la prova d’idoneità per il rilascio della

Licenza, deve inviare alla Commissione Agenti apposita domanda, redatta in

conformità alle modalità e termini del bando pubblicato con Comunicato Ufficiale

della FIGC. Nella domanda, cui deve essere allegata la ricevuta attestante l’avvenuto

versamento della tassa d’esame nella misura stabilita dalla Commissione Agenti, il

candidato deve dichiarare:

a) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e

di essere residente in Italia, ovvero di essere cittadino non comunitario

legalmente e ininterrottamente residente in Italia da almeno due anni;

b) di avere conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo di studio

equipollente secondo la normativa vigente;

c) di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto,

inabilitato, fallito;

d) di non avere riportato condanne per delitti non colposi;

e) di non avere riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, alcuna

inibizione in ambito sportivo nell’ultimo quinquennio per un periodo, anche

complessivamente, superiore a 120 giorni;

f) di non avere in corso procedimenti disciplinari e di non avere mai riportato

sanzioni sportive che comportino la preclusione da ogni rango o categoria della

FIGC o di altra federazione associata alla FIFA;

g) di non trovarsi in una situazione di incompatibilità o divieto previste dall’art.

10 del presente regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente.

2. Per quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma precedente, sono fatti salvi

gli effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato.

3. Con la domanda il candidato si impegna a rispettare le leggi, i regolamenti, le

direttive e le decisioni della FIGC e della FIFA.

4. La Commissione Agenti esclude dalla prova d’idoneità, ovvero dal rilascio

della Licenza, i candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti dal

precedente comma 1 e dal bando.

5. Avverso il provvedimento della Commissione di esclusione della prova

d’idoneità o dal rilascio della Licenza, è ammesso reclamo alla FIFA – Commissione

dello Status del Calciatore. Nel caso in cui la Commissione FIFA rigetti il reclamo,

l’interessato può ripresentare la domanda nel momento in cui ne abbia i requisiti.

Procedura d’esame

Art. 7

La procedura di esame è stabilita dal relativo bando nel rispetto dei principi e

disposizioni della FIFA

Rilascio della Licenza

Art. 8

1. Al fine dell’esercizio dell’attività, l’Agente, entro sei mesi dalla data in cui è

stato superato l’esame, pena la decadenza dall’idoneità ed obbligo di ripetizione

dell’esame, deve:

a) presentare, alla Commissione Agenti, domanda di iscrizione al registro degli

Agenti autorizzati dalla FIGC;

b) produrre una polizza assicurativa per responsabilità professionale rilasciata da

compagnia di primaria importanza preferibilmente nazionale ( Allegato “B”);

c) versare la tassa d’iscrizione e la quota annuale, nella misura stabilita dalla

Commissione Agenti;

d) sottoscrivere il codice di condotta professionale ( Allegato “A” );

e) sottoscrivere una dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti dal

presente regolamento ed, in particolare, una dichiarazione di espressa

accettazione della potestà disciplinare degli organi della FIGC e della clausola

compromissoria, prevista dal presente regolamento, per la cognizione arbitrale

delle controversie.

Art. 9

1. Le associazioni di calciatori ufficialmente riconosciute dalla FIGC che desiderano

offrire un servizio di collocamento occupazionale ai calciatori, in conformità al

presente regolamento, possono stipulare una loro polizza assicurativa di responsabilità

professionale con massimale pari a quello di cinque licenze, ed avvalersi dell’attività

di Agenti, non oltre il numero di cinque, che siano membri effettivi dell’associazione

da almeno cinque anni e che abbiano conseguito la qualifica di “Agente di calciatori

autorizzato dalla FIGC”.

Art. 10

1. La Licenza, rilasciata dalla FIGC, abilita l’Agente a svolgere la sua attività su base

mondiale, è strettamente personale e non cedibile .

2. Ottenuta la Licenza, l’Agente può qualificarsi come “Agente di calciatore

autorizzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio”.

Incompatibilità

Art.11

1. L’esercizio dell’attività di agente è incompatibile:

a) con qualsiasi incarico rilevante per l’ordinamento sportivo nell’ambito della

FIFA, di una Confederazione, della FIGC ovvero di una società, associazione

od organizzazione alle stesse affiliata o collegata;

b) con il possesso di partecipazioni, anche indirette, di una società calcistica

italiana o estera, ovvero con il mantenimento di cariche sociali, incarichi

dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, rapporti di lavoro autonomo o

subordinato con una società calcistica italiana o estera, ovvero con ogni altra

situazione o rapporto, anche di fatto, che comporti un’influenza rilevante su di

essa.

2. Le relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con

soggetti che si trovino in una delle situazioni soggettive di cui al comma 1, rilevano ai

fini dell’esercizio dell’attività secondo i principi di lealtà, correttezza e probità

previsti dal successivo art. 19, ai fini dell’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 25.

3. L’incompatibilità perdura per un anno dalla data della cessazione dell’attività

di ciascuno dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di calciatori, l’incompatibilità

cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l’attività

agonistica.

Decadenza della Licenza

Art. 12

La Licenza decade nei casi in cui l’Agente non possieda più i requisiti preliminari

rilevanti ( artt. 6 e 8 ), cessi la sua attività ( art. 15 ) ovvero a seguito di sanzione

disciplinare (art. 26).

Revoca della Licenza

Art. 13

1. La Commissione Agenti provvede a monitorare costantemente se l’Agente

possieda i requisiti preliminari per il mantenimento della Licenza.

2. Qualora venga meno il possesso di uno dei requisiti preliminari previsti per il

rilascio della licenza, l’Agente ha 120 giorni di tempo per sanare la situazione.

Trascorso tale termine la Licenza è definitivamente revocata.

Mantenimento della Licenza

Art. 14

1. Al fine di garantire che gli Agenti di calciatori si mantengano aggiornati, la

Commissione Agenti, sentite le associazioni di categoria, istituisce corsi di

aggiornamento, con tempi e modalità indicati con separato bando, con frequenza

obbligatoria e verifica finale per il mantenimento della Licenza.

2. L’Agente deve partecipare a tale corso ogni cinque anni.

Cessazione dell’attività

Art. 15

Qualsiasi agente che decida di cessare la sua attività è obbligato a restituire la sua

Licenza alla Commissione Agenti, pena la cancellazione della licenza e la

pubblicazione di tale decisione.

Modalità dell’incarico

Art.16

1. Un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società di calcio,

secondo quanto stabilito nel presente regolamento, solo dopo aver ricevuto incarico

scritto. A pena di inefficacia, l’incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli

predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello FIFA. Tali mandati

devono, a pena di inefficacia, essere depositati o inviati, entro 20 giorni dalla loro

sottoscrizione, a mezzo raccomandata a.r, presso la segreteria della Commissione

Agenti.

2. Adempiute le formalità di cui sopra, il mandato assume efficacia dalla data della

sua sottoscrizione.

3. L’incarico è conferito in via esclusiva, non può avere durata superiore a due

anni e non può essere tacitamente rinnovato. Le parti possono concordare sia

conferito a titolo non esclusivo indicandolo nel mandato.

4. Il mandato deve indicare espressamente il soggetto tenuto al pagamento

dell’Agente e le modalità del pagamento, che dovrà essere effettuato esclusivamente

dal cliente che gli ha conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del suo

contratto con una società, il calciatore può esprimere il suo consenso scritto

autorizzando la società di calcio a pagare direttamente l’agente per suo conto. Il

pagamento effettuato a nome del calciatore deve riflettere le condizioni generali di

pagamento concordate tra il calciatore e l’agente.

5. Il mandato deve a pena di nullità contenere almeno le seguenti informazioni: il

nome delle parti, la durata e il compenso dovuto all’agente dal calciatore, le

condizioni generali di pagamento, la data di scadenza e la firma delle parti.

6. Il mandato conferito da un calciatore o da una società deve essere redatto in

quattro copie, sottoscritte da entrambi le parti. Il calciatore o la società conservano la

terza copia e l’Agente la seconda. Ai fini della registrazione l’Agente invia la prima e

la quarta copia alla Commissione Agenti, nonché alla federazione nazionale alla quale

appartiene il calciatore, ove lo stesso non appartenga alla FIGC. La Commissione

Agenti istituisce un registro dei mandati ricevuti, assicura la custodia degli atti

depositati e definisce il regime di pubblicità degli stessi, individuando le ipotesi di

riservatezza dei dati contenuti, con specifico riferimento alle informazioni sensibili

per il mercato e le forme di conoscibilità comunque garantite.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono pregiudicare il diritto a

concludere un contratto di lavoro o un accordo di trasferimento senza l’assistenza di

un rappresentante.

8. Gli Agenti di calciatori hanno l’obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi

nel corso della loro attività. Un Agente di calciatori in ogni trattativa può

rappresentare solo gli interessi di una parte. In particolare, ad un Agente è vietato

avere un mandato, un accordo di cooperazione o comunque interessi condivisi con

una delle parti o con uno degli Agenti delle altre parti coinvolti nel trasferimento di un

calciatore o nella stipula di un contratto di lavoro.

Compenso

Art. 17

1. L’Agente deve rilasciare idonea documentazione fiscale secondo le vigenti norme.

2. L’importo del compenso dovuto all’Agente che ha ricevuto un mandato da un

calciatore è calcolato sulla base del reddito lordo annuo del calciatore, secondo quanto

risulta dal contratto depositato e ratificato, compresi eventuali compensi straordinari

una-tantum dovuti alla firma del contratto. Nel calcolo della retribuzione non rientra il

valore di altri benefits , i premi a punto e/o qualsiasi tipo di bonus o di privilegio che

non sia certo. Il diritto al compenso e le relative azioni si prescrivono al termine della

seconda stagione sportiva successiva a quella in cui matura il compenso.

3. L’Agente e il calciatore devono convenire in anticipo se l’Agente è remunerato

dal calciatore con il pagamento di una somma forfettaria da effettuarsi alla data di

decorrenza del contratto di prestazione sportiva che l’Agente ha negoziato per il

calciatore o mediante il pagamento di una quota annuale, determinata in misura

percentuale rispetto all’importo individuato al comma precedente da effettuarsi al

termine dell’annualità contrattuale.

4. Se l’Agente e il calciatore non concordano il pagamento di una somma

forfettaria e il contratto di prestazione sportiva del calciatore negoziato per suo conto

dall’Agente ha una durata più lunga di quella dell’incarico, l’agente, oltre alla quota

maturata, ha diritto alla retribuzione maturanda anche dopo la scadenza dell’incarico,

ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva del calciatore. Nel caso

di nuovo contratto di prestazione sportiva del calciatore, che venga a sovrapporsi

anche solo per alcune annualità a precedente contratto di prestazione sportiva, il

successivo agente che abbia negoziato tale nuovo contratto, per il periodo di

sovrapposizione, avrà diritto alle sole eventuali differenze positive che risultassero in

base a tale nuovo contratto.

5. In caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla

categoria professionistica a quella dilettantistica, il cambiamento di status del

calciatore comporta l’automatica decadenza dell’incarico conferito all’Agente e

nessun compenso spetta allo stesso relativamente alle annualità contrattuali successive

alla retrocessione.

6. Il compenso dell’Agente in caso di incarico affidato da un calciatore è

liberamente convenuto fra le parti. Ove esso non sia determinato è fissato nella misura

del 3% dell’importo individuato al comma 2. Nel caso in cui il contratto del calciatore

sia stato stipulato secondo i minimi della categoria di appartenenza, nessun compenso

spetta all’Agente. Nell’incarico devono essere esplicitamente indicate le modalità di

pagamento.

7. L’Agente che abbia ricevuto incarico da parte di una società ai sensi dell’art. 3

comma 3, ha diritto ad una somma forfettaria che deve risultare dall’atto di

conferimento, a pena di inefficacia dello stesso incarico.

8. In caso di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della

prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o a colpa grave dello stesso,

all’Agente è dovuto soltanto il compenso per il periodo di vigenza del contratto.

9. Nessun pagamento, inclusa l’indennità di trasferimento, l’indennità di

formazione o il contributo di solidarietà, dovuto in relazione al trasferimento di un

calciatore tra società di calcio, può essere versato, in tutto o in parte, dal debitore (

società di calcio ) all’Agente, neppure per il saldo di somme ad altro titolo dovute

dalla società all’Agente nella sua veste di creditore. Tale divieto comprende, a titolo

non esaustivo, qualsiasi partecipazione dovuta all’Agente relativa a indennità, anche

futura, di trasferimento di calciatore.

10. Nell’ambito di un trasferimento di un calciatore, agli agenti di calciatori è

vietato ricevere qualsiasi compenso diverso da quello previsto dal presente articolo.

Risoluzione e revoca del mandato

Art.18

1. Le parti (Agente, calciatore, società) possono risolvere consensualmente

l’incarico, regolando tutti i rapporti, in qualunque momento, con apposito accordo

debitamente sottoscritto, depositato o inviato mediante lettere raccomandata a.r, entro

il termine di venti giorni, presso la segreteria della Commissione Agenti.

2. Il calciatore o la società può revocare l’incarico all’Agente con un preavviso di

trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Contestualmente il

calciatore o la società deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r., presso

la segreteria della Commissione Agenti, copia della comunicazione di revoca inviata

all’Agente, unitamente all’attestazione postale di spedizione.

3. Le parti possono stabilire, all’atto del conferimento dell’incarico, il pagamento

di una somma predeterminata a titolo di penale da corrispondere in caso di revoca

senza giusta causa.

4. Ove venga accertato dall’organo arbitrale che la revoca è avvenuta per giusta

causa nulla è dovuto all’Agente ad alcun titolo. Il calciatore o la società che intenda

ottenere il riconoscimento della giusta causa deve, a pena di decadenza, iniziare

l’azione di accertamento della giusta causa contro l’Agente interessato entro trenta

giorni dalla data di invio della comunicazione di revoca.

5. L’Agente può recedere dall’incarico nei confronti del calciatore o della società

con preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.

Contestualmente l’Agente deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r.

presso la segreteria della Commissione Agenti copia della lettera di recesso inviata al

calciatore o alla società, unitamente all’attestazione postale di spedizione. Sia il

calciatore che la società hanno diritto al risarcimento degli eventuali danni che

dovessero aver subito dal recesso. Non spetta né al calciatore né alla società alcun

risarcimento nel caso in cui il recesso dell’Agente sia avvenuto per giusta causa, che

deve essere accertata dall’organo arbitrale a seguito di apposita azione promossa

dall’Agente, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della lettera di

recesso.

Diritti e obblighi dell’Agente

Art.19

1. Gli Agenti hanno il diritto di :

a) contattare ogni calciatore che non è vincolato da un mandato con un altro

Agente;

b) rappresentare gli interessi di ogni calciatore o società di calcio che gli richieda

di rappresentarli nella conclusione o rinnovo di contratti;

c) curare gli interessi di qualsiasi calciatore;

d) curare gli interessi di qualunque società gli chieda di farlo.

2. Ogni Agente deve assicurarsi che il suo nome, la firma e il nome del suo

cliente siano indicati in qualsiasi contratto relativo a operazioni in cui è parte.

3. L’Agente è tenuto all’osservanza delle norme federali, statutarie e

regolamentari della FIGC, delle confederazioni e della FIFA. L’Agente è altresì

tenuto ad ottemperare alle decisioni della Commissione Agenti, degli organi della

FIGC, delle confederazioni e della FIFA, nonché ai lodi dei collegi arbitrali nominati

ai sensi del presente regolamento, improntando il proprio operato a principi di lealtà,

correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale, garantendo in particolare

che ogni contratto di prestazione sportiva concluso a seguito della propria attività, sia

conforme alle sopra citate norme nonché a quelle del diritto dello Stato interessato.

4. L’Agente ha l’obbligo di informare compiutamente il calciatore delle trattative

che ha in corso, del significato delle clausole contrattuali, delle informazioni in suo

possesso sullo stato e le prospettive di carattere finanziario, amministrativo, tecnicosportivo

ed organizzativo della società con la quale il calciatore intende stipulare il

contratto di prestazione sportiva, nonché di seguire le direttive eventualmente

impartite dal calciatore per il buon adempimento dell’incarico nel rispetto del presente

regolamento.

5. L’Agente ha l’obbligo di rispettare le norme deontologiche del Codice di

Condotta Professionale.

6. L’Agente deve operare nel rispetto dei contratti sottoscritti fra calciatore e

società e far sì che la sua condotta e quella del calciatore da lui rappresentato siano

improntate ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui al Codice di Giustizia

Sportiva. In ogni caso, l’agente non può effettuare trattative per la conclusione di un

contratto con altra società senza il consenso scritto della società con cui il calciatore

ha un contratto, salvo che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto.

7. Eventuali accordi conclusi in violazione dei divieti o in situazione di

incompatibilità relative all’attività dell’Agente sono nulli e rappresentano illeciti

disciplinari.

8. Ferme restando le disposizioni in materia di divieti e incompatibilità, l’Agente

in ogni caso informa il calciatore o la società di eventuali situazioni di conflitto di

interessi, anche potenziale, nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva,

allegando al contratto un’apposita dichiarazione. Nel caso in cui l’informazione non

sia stata resa tempestivamente, e comunque prima della conclusione del contratto, il

calciatore o la società possono risolvere il rapporto con l’Agente senza che sia dovuto

alcun indennizzo ed ottenere la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto

all’Agente.

9. A richiesta della Commissione Agenti, ovvero degli organi della FIGC e della

FIFA, l’Agente è tenuto a fornire ogni informazione unitamente ai documenti

necessari.

Divieti e conflitti di interessi

Art.20

1. Agli Agenti è vietato contattare calciatori che siano sotto contratto con una

società di calcio al fine di convincerlo a risolvere anticipatamente il loro contratto o

violare gli obblighi in esso previsti. Salvo prova contraria, in caso di risoluzione del

contratto senza giusta causa da parte di un calciatore, la responsabilità dell’Agente per

induzione alla risoluzione è presunta.

2. E’ vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula

di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società.

3. E’ vietato agli Agenti che abbiano curato gli interessi di una società per il

tesseramento di un calciatore, ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dallo

stesso calciatore, o stipulare accordi con quest’ultimo, per un periodo di 12 mesi dalla

data del predetto tesseramento.

4. E’ vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di soggetti dell’ordinamento

sportivo diversi dai calciatori e dalle società.

5. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 comma 2, è vietata qualsiasi forma di

accordo o collaborazione, di carattere permanente, tra Agenti e/o società di Agenti

con l’eccezione di eventuali intese occasionali e dei trasferimenti internazionali

6. All’Agente o alla società di cui l’Agente è socio, nonché ai singoli soci o

amministratori o collaboratori della stessa, è fatto divieto di intraprendere trattative o

intrattenere rapporti contrattuali con una società di calcio italiana o estera in cui il

coniuge, o un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni anche

indirettamente, ricopra cariche sociali o incarichi dirigenziali, tecnico-sportivi o di

consulenza, o eserciti comunque un influenza rilevante. Il medesimo divieto si

estende a qualsiasi trattativa o rapporto contrattuale con calciatori tesserati per la

predetta società o comunque che abbia ad oggetto trasferimenti di calciatori da o

verso quest’ultima.

7. Salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente

regolamento, sono nulli i contratti stipulati dall’Agente con calciatori e società, in

violazione dei precedenti commi 2 e 6.

8. Nel caso in cui una delle situazioni soggettive riguardante il coniuge o un

parente o affine entro il secondo grado, di cui al precedente comma 6, sopraggiunga in

costanza di un rapporto contrattuale tra un Agente e la società interessata o tra un

Agente e un calciatore tesserato per tale società, il predetto rapporto contrattuale si

risolve di diritto al termine della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi

della situazione soggettiva vietata.

9. E’ comunque vietata agli Agenti qualsiasi attività che comporti un conflitto di

interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità

previsti dal presente regolamento.

Diritti ed obblighi dei calciatori

Art.21

1. Un calciatore ove intenda avvalersi dei servizi di un Agente, deve rivolgersi

esclusivamente a soggetto titolare di Licenza, conferendo l’incarico previsto dall’art.

15, fatte salve le previsioni di cui all’art. 5.

2. E’ dovere del calciatore verificare che un agente sia fornito di regolare Licenza

prima di conferirgli il relativo mandato.

3. Il calciatore è tenuto al rispetto in buona fede del contratto stipulato con

l’Agente e fornisce allo stesso le direttive per il buon adempimento dell’incarico nel

rispetto delle regole sportive e del presente regolamento.

4. Fino a sei mesi prima della scadenza del suo contratto di prestazione sportiva,

il calciatore non può dare incarico ad alcun Agente di ricercare altra società senza il

consenso scritto della società di appartenenza.

5. Ove un calciatore si sia avvalso dell’opera di un Agente, al fine o nella

conclusione di un contratto di prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nome

dell’Agente sia indicato sul contratto. Nel caso in cui sia stato concluso un contratto

senza l’assistenza di un Agente, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto.

6. Il calciatore che concluda un contratto con una società senza l’assistenza di un

Agente regolarmente nominato è tenuto comunque, qualora non abbia esercitato il

diritto di revoca con le modalità di cui al precedente art. 18, a corrispondere

all’Agente il compenso contrattualmente stabilito all’atto dell’incarico, ovvero quello

previsto dall’art.17 comma 6.

Diritti e obblighi delle Società di calcio

Art.22

1. Le società di calcio hanno il diritto di avvalersi dei servizi di Agenti forniti di

Licenza per essere rappresentate nelle trattative in materia di trasferimenti di giocatori

o nella stipula di contratti di lavoro.

2. Ogni società che intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un

calciatore deve trattare unicamente con il suo Agente, se nominato e risultante dagli

atti della Commissione Agenti o di altra Federazione nazionale, ovvero direttamente

con il calciatore stesso, verificando l’esistenza dell’incarico di cui all’art.16.

3. Nel caso in cui il calciatore sia sprovvisto di Agente, la società deve avere

rapporti direttamente con il calciatore o con gli altri soggetti di cui all’art.5.

4. Ove una società si sia avvalsa dell’opera di un agente per la conclusione di un

contratto di prestazione sportiva con uno o più calciatori, deve assicurarsi che il nome

dell’Agente sia indicato nel contratto.

5. Ove la società non si avvalga dell’assistenza di un Agente, tale circostanza

deve essere esplicitamente indicata nel contratto .

6. E’ fatto divieto alle società contattare un calciatore che sia sotto contratto con

altra società, o il suo Agente, senza il consenso scritto della società medesima, salvo

che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto.

7. E’ fatto divieto ad una società del settore professionistico ed ai soggetti che

abbiano, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti nella medesima,

nonché ai dirigenti e ai responsabili tecnico-sportivi della società stessa, di detenere

interessi o esercitare un’influenza rilevante sulle attività di un Agente o di una società

di Agenti. Tale situazione si presume sussistente anche quando riguarda il coniuge o

parenti ed affini fino al secondo grado tra i soggetti sopraindicati.

8. La società informa il calciatore e il suo Agente di eventuali situazioni di

conflitto di interessi nella conclusione di un contratto, allegando al contratto

un’apposita dichiarazione. Nel caso in cui l’informazione non sia stata resa prima

della conclusione del contratto, il calciatore ha diritto alla risoluzione del contratto di

prestazione sportiva.

Rappresentanza dei calciatori minorenni

Art.23

1. L’incarico ad un Agente da parte di calciatori minorenni deve essere

sottoscritto dal medesimo calciatore e dall’esercente la potestà. genitoriale.

2. L’incarico conferito da un calciatore minorenne cessa di avere effetti, senza

alcun diritto per l’Agente, qualora entro il termine di centoventi giorni dalla data di

deposito o di invio con lettera raccomandata a.r. dell’incarico presso la segreteria

della Commissione Agenti, il calciatore non stipuli effettivamente un contratto di

prestazione sportiva come professionista con una società.

3. L’incarico ad un Agente può essere conferito solo dal momento in cui il

minore può tesserarsi con una società come professionista, secondo le regole stabilite

dalla FIGC, e deve essere redatto esclusivamente, a pena di nullità, sui moduli

annualmente predisposti dalla Commissione Agenti, d’intesa con il Settore Giovanile

e Scolastico della FIGC, con firma autenticata. L’incarico deve essere gratuito e deve

essere depositato, o inviato a mezzo raccomandata a.r., a pena di inefficacia, presso la

segreteria della Commissione Agenti, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione.

Copia di tale incarico viene, quindi, trasmessa al Presidente del Settore Giovanile

Scolastico e, in assenza di sue osservazioni da comunicarsi alla Commissione Agenti

di calciatori entro 15 giorni dal ricevimento, lo stesso acquista piena efficacia.

Clausola compromissoria

Art. 24

1. Ogni controversia nascente dall’incarico di cui all’art.16 è decisa dal Tribunale

Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI ( il “Tribunale” ) ai sensi del

relativo regolamento pubblicato a cura del CONI

2. Ai soggetti che non ottemperano ai lodi verranno applicate le sanzioni previste

dal Codice di Giustizia Sportiva.

3. In caso di controversie internazionali relative all’attività di Agente, una

richiesta di procedura di arbitrato può essere presentata alla Commissione per lo

Statuto dei Calciatori della FIFA.

4. Se dalla trattazione di una controversia emergono profili disciplinari, la

Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA ovvero il giudice unico (se

competente) trasmette gli atti alla Commissione Disciplinare con la richiesta di avvio

di un procedimento disciplinare, in conformità con il codice di disciplina della FIFA.

5. La Commissione per lo Statuto dei Calciatori o il giudice unico (se

competente) non possono avviare un procedimento disciplinare se sono trascorsi più

di due anni dall’evento che ha dato origine alla controversia o se sono trascorsi più di

sei mesi dalla cessazione dell’attività da parte dell’Agente coinvolto. La prescrizione

è rilevabile d’ufficio.

6. Le singole procedure per la risoluzione delle controversie relative all’attività di

Agente sono ulteriormente regolate dal regolamento di procedura della FIFA per i

procedimenti innanzi la Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA e la

Camera per la Risoluzione delle Controversie della FIFA.

Sanzioni

Art. 25

1. Sanzioni disciplinari possono essere inflitte ad agenti, calciatori o società di

calcio che violino le norme del presente regolamento e i suoi allegati, ovvero gli

statuti e gli altri regolamenti della FIFA, delle Confederazioni o delle Federazioni.

2. Le indagini, il deferimento e l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione

delle sanzioni nei confronti degli agenti in possesso di licenza rilasciata dalla FIGC

sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della FIGC, secondo le

procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati

FIGC, fatte salve le previsioni specifiche del presente regolamento.

3. La competenza della FIGC nelle controversie nazionali non esclude, tuttavia,

quella della Commissione Disciplinare della FIFA che può applicare sanzioni ad un

Agente che sia coinvolto in un trasferimento all’interno di una Federazione diversa da

quella che ha emesso la sua Licenza.

4. Per l’acquisizione di dati ed informazioni e per l’accertamento delle infrazioni,

gli organi di giustizia federali possono avvalersi anche della collaborazione della

Commissione Agenti e degli uffici della FIFA competenti per materia, chiedendo

altresì informazioni agli Agenti, i quali sono tenuti a fornirle a pena di sospensione

della Licenza.

5. A seguito dell’eventuale deferimento della Procura Federale, gli Agenti sono

giudicati in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale, avverso le cui

decisioni l’Agente può ricorrere alla Corte di Giustizia Federale nei termini e con le

modalità di cui al relativo Codice di Giustizia sportiva.

6. Nelle transazioni internazionali la Commissione Disciplinare della FIFA è

competente per l’applicazione di sanzioni in conformità con il codice disciplinare

della FIFA.

7. In caso di incertezza o di controversia sulla competenza, la decisione è rimessa

alla Commissione Disciplinare della FIFA, la quale decide quale sia l’organo

competente per l’applicazione di sanzioni.

8. I procedimenti disciplinari sono avviati dagli organi di giustizia della FIGC o

dalla FIFA d’ufficio o su istanza di parte.

Sanzioni nei confronti degli Agenti

Art. 26

1. L’Agente che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri poteri, ovvero

non osserva le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle

Confederazioni e della FIFA, nonché del presente regolamento e dei suoi allegati,

ovvero non ottempera alle decisioni della Commissione Agenti, degli organi della

giustizia sportiva della FIGC e degli organi arbitrali, a seconda della gravità dei fatti e

tenuto conto di eventuali recidive, è soggetto alle seguenti sanzioni, irrogabili anche

congiuntamente:

a) censura o deplorazione;

b) sanzione pecuniaria di almeno Euro 5.000;

c) sospensione della Licenza per un massimo di 12 (dodici) mesi;

d) revoca della licenza;

e) divieto di partecipare a qualsiasi attività nell’ambito del calcio; ovvero

preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

2. I calciatori o le società rappresentati da un Agente cui sia stata inflitta la

sanzione disciplinare della sospensione hanno la facoltà di recedere ad nutum dal loro

rapporto contrattuale con l’Agente.

Sanzioni nei confronti dei calciatori

Art.27

1. Il calciatore che si avvale delle prestazioni di un Agente non titolare di Licenza

e non iscritto nel registro di cui all’art. 2, fatte salve le previsioni di cui all’art. 5, o

che viola le disposizioni del presente regolamento e dei suoi allegati a lui applicabili,

è soggetto, a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive, alle

seguenti sanzioni degli organi di giustizia sportiva della FIGC, nel caso di

trasferimento nazionale, o della FIFA nel caso di trasferimento internazionale:

a) censura o deplorazione;

b) sanzione pecuniaria di almeno Euro 5.000;

c) inibizione;

d) divieto di svolgere qualsiasi attività legata al calcio, ovvero preclusione alla

permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

2. Le sanzioni possono essere irrogate anche congiuntamente.

Sanzioni nei confronti delle società di calcio

Art. 28

1. La società che viola le disposizioni del presente regolamento e dei suoi allegati ad

essa applicabili è soggetta, a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di

eventuali recidive, alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva

della FIGC, nel caso di trasferimento nazionale, o della FIFA nel caso di

trasferimento internazionale:

a) censura o deplorazione;

b) sanzione pecuniaria di almeno Euro 5.000;

c) divieto di trasferimenti;

d) penalizzazione di punti in classifica;

e) retrocessione ad una categoria inferiore.

2. Qualsiasi operazione effettuata dalla società in presenza di una situazione di

incompatibilità o di divieto prevista dal presente regolamento è nulla ed è

sanzionata, da parte dei competenti Organi di Giustizia della FIGC, in misura pari

al 10% del compenso lordo contrattualmente convenuto dal calciatore.

3. Le sanzioni possono essere irrogate anche congiuntamente.

Commissione Agenti

Art. 29

1. La Commissione Agenti è composta da:

- due componenti nominati dal Presidente della FIGC, di cui uno con funzioni di

Presidente e l’altro con funzioni di Vicepresidente della Commissione, tra

persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria

indipendenza;

- un componente nominato dal Presidente della FIGC su designazione congiunta

della Lega Nazionale Professionisti e della Lega Italiana Calcio Professionistico;

- due componenti nominati dal Presidente della FIGC su designazione

dell’Associazione Italiana Calciatori;

- due componenti nominati dal Presidente della FIGC su designazione delle

associazioni di categoria degli Agenti.

2. La Commissione Agenti resta in carica quattro anni e svolge la sua attività con

l’assistenza di un segretario nominato dalla FIGC. La Commissione Agenti può

avvalersi della collaborazione di un esperto in materie giuridiche, designato dal

Presidente della Commissione con parere favorevole della stessa, il quale partecipa

alle riunioni senza diritto di voto.

3. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Commissione Agenti è validamente

operante purché costituita da almeno tre membri, di cui uno deve essere il Presidente

o il Vicepresidente. La Commissione Agenti svolge ogni funzione utile od opportuna

ai fini dell’applicazione del presente regolamento.

4. La Commissione Agenti rilascia le licenze e cura l’iscrizione nel registro di cui

all’art. 2 dei candidati che abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal presente

regolamento.

5. La Commissione Agenti svolge funzioni esaminatrici per la prova di idoneità

di agente e cura la pubblicazione del bando per la prova d’esame di cui all’art.7 di

norma due volte l’anno e comunque sulla base delle indicazioni fornite dalla FIFA.

6. La Commissione Agenti delibera la sospensione della Licenza a

richiesta dell’interessato, ovvero quando accerta la mancanza di uno dei requisiti

previsti dall’ art. 6 o la presenza di una situazione di incompatibilità prevista

dall’art.11 per l’esercizio dell’attività di Agente.

7. Fatto salvo il precedente comma 6, la Commissione Agenti delibera la revoca

della Licenza a richiesta dell’interessato nonché al venir meno dei requisiti richiesti

per il rilascio della licenza.

8. Su richiesta di qualunque interessato la Commissione Agenti si esprime circa la

sussistenza della situazioni di incompatibilità di cui all’art.11 o sulle condizioni per

l’esercizio dell’attività di Agente in forma societaria.

9. La Commissione Agenti segnala, anche d’ufficio, agli organi di giustizia

sportiva della FIGC le violazioni del presente regolamento e dei suoi allegati e dà

esecuzione ai provvedimenti degli stessi organi.

10. La Commissione Agenti, d’intesa con le associazioni di categoria, istituisce

corsi di formazione e aggiornamento professionale per gli Agenti, così come previsto

dall’art. 14.

11. Fatto salvo quanto previsto all’art. 6 comma 5, gli atti della Commissione

Agenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive di Agenti, calciatori o società

di calcio sono soggetti a impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale.

12. In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione Agenti può

adottare gli atti o provvedimenti di competenza della Commissione Agenti,

sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. La mancata ratifica da parte della

Commissione Agenti comporta la immediata decadenza dei provvedimenti adottati

dal Presidente.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 30

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del competente

organo della FIFA e con la pubblicazione su apposito Comunicato Ufficiale della

FIGC. A tal fine viene conferita delega al Presidente Federale per apportare eventuali

modifiche che venissero all’uopo richieste dalla FIFA nonché per effettuare il

coordinamento formale e la rettifica di errori materiali.

2. Le domande di arbitrato proposte sulla base delle clausole compromissorie

contenute in contratti di incarico ad Agente stipulati fino al 31 gennaio 2007

continueranno ad essere regolate dal regolamento degli Agenti in vigore a tale data e

dovranno essere proposte alla Camera Arbitrale costituita presso la FIGC, la quale

cesserà le sue funzioni con l’esaurimento dei procedimenti arbitrali instaurati davanti

ad essa. Le parti dei contratti di incarico in essere alla data di entrata in vigore del

presente regolamento potranno consensualmente modificare la clausola

compromissoria ivi contenuta per indicare la competenza del Tribunale Nazionale di

Arbitrato per lo Sport.

3. Gli Agenti in possesso di Licenza alla data di entrata in vigore del presente

regolamento hanno 90 giorni di tempo da tale data per risolvere le eventuali situazioni

di incompatibilità.

4. Fino all’adozione dei nuovi moduli contrattuali, che saranno predisposti dalla

Commissione Agenti, sono utilizzabili quelli preesistenti, ferma restando l’inefficacia

delle eventuali clausole incompatibili con il presente regolamento.

Allegato A: Codice di Condotta Professionale

I.

L’agente di calciatori ha l’obbligo di svolgere il suo lavoro coscienziosamente e di

comportarsi nella sua attività professionale in maniera degna di rispetto e confacente

alla sua professione.

Lo stesso, pur non essendo tesserato della F.I.G.C., è tenuto a rispettare le norme

federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della

F.I.F.A..

II.

L’agente di calciatori deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all’obiettività nei

rapporti con il suo assistito e nelle trattative con i partner ed altre parti in causa.

III.

L’agente di calciatori deve proteggere gli interessi del suo assistito, con imparzialità e

nel rispetto della legge e dei regolamenti sportivi, dando luogo a relazioni d’affari

improntate alla chiarezza ed alla legalità.

IV.

Nel corso delle trattative con i suoi interlocutori e le altre parti in causa, l’agente di

calciatori non deve venire meno al rispetto dei loro diritti. In particolare deve

rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e deve astenersi da qualsiasi azione

diretta ad indurre calciatori a revocare gli incarichi conferiti a colleghi agenti, anche

se ciò non sia finalizzato ad instaurare nuovi rapporti professionali.

V.

L’agente di calciatori deve tenere la contabilità prevista dalla legge, e rispettare le

norme fiscali vigenti nel paese in cui opera.

Su richiesta di qualsiasi autorità sportiva che conduca un’inchiesta su casi disciplinari

o controversie, l’agente di calciatori deve essere in grado di produrre registri ed altra

documentazione direttamente attinente al caso in questione.

A richiesta dell’assistito, l’agente di calciatori deve, senza indugio, documentare i

costi e le spese e consegnare documentazione fiscale idonea.

VI.

L’agente di calciatori deve evitare di agire contemporaneamente per più giocatori

appartenenti alla medesima squadra, qualora ciò possa determinare una situazione

anche solo potenzialmente conflittuale con la società stessa, e deve altresì evitare

qualsiasi situazione in cui possa ravvisarsi un conflitto di interessi.

VII.

L'agente nei rapporti con i colleghi deve mantenere una condotta ispirata a principi di

lealtà e correttezza, e rispettare le norme in materia di concorrenza.

VIII.

E’ fatto divieto all’Agente di calciatori di adire gli organi di Giustizia Ordinaria ai

sensi dello Statuto della FIFA, fatto salvo quanto previsto dall’Ordinamento Statuale.

2010-05-09 - Fonte: Dir. Sportivo

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