REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI
Premessa
Art. 1
1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle regole emanate in materia
dalla Federation Internationale de Football Association (FIFA), che qui si intendono
richiamate, l’attività degli agenti di calciatori (d’ora innanzi denominati “Agenti”) in
possesso di una licenza ( la “Licenza”) rilasciata dalla Federazione Italiana Giuoco
Calcio (“FIGC”) o da altra federazione nazionale ed operanti in ambito nazionale ed
internazionale.
2. Gli Agenti sono liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei
confronti della FIGC o di società di calcio affiliate alla FIGC, non potendo essere
considerati ad alcun titolo tesserati della FIGC.
3. Gli Agenti, con la domanda e la successiva accettazione del rilascio della
Licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il presente
regolamento, le altre norme federali e le norme emanate dalla FIFA. In particolare, gli
Agenti si obbligano a sottostare al controllo, alle procedure ed al giudizio disciplinare
degli organismi federali indicati nel presente regolamento, accettando la piena e
definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti.
4. Gli agenti possono recedere in ogni momento dagli obblighi accettati ai sensi del
presente regolamento riconsegnando la Licenza e rinunciando alla relativa qualifica,
fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati, dei procedimenti relativi a fatti
commessi in qualità di agente e degli obblighi assunti in pendenza di Licenza.
Art. 2
1. Con sede presso la FIGC in Roma è istituita la Commissione degli Agenti di
calciatori (nel prosieguo “Commissione Agenti”), la quale tiene il registro delle
persone fisiche titolari di Licenza che svolgono attività di Agente e ne cura la
pubblicazione La Commissione Agenti svolge le attività indicate nel presente
regolamento.
Art. 3
1. L’Agente, in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli in conformità al
presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed
una società di calcio professionistica, fatto salvo quanto previsto dall’art. 23, in vista
della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la
conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore nell’ambito di
una Federazione o da una Federazione a un’altra.
2. L’Agente cura gli interessi del calciatore che gli conferisce l’incarico secondo
le modalità indicate nel presente regolamento, prestando opera di consulenza a favore
dello stesso nelle trattative dirette alla stipula del contratto, assistendolo nell’attività
diretta alla definizione, alla durata, al compenso e ad ogni altra pattuizione del
contratto di prestazione sportiva.
3. L’Agente svolge attività di assistenza a favore di società di calcio che gli
hanno conferito incarico, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, per
favorire il tesseramento, la conclusione o la cessione di contratti di calciatori.
4. L’Agente deve svolgere la propria attività con trasparenza e indipendenza,
secondo i principi e nel rispetto del presente regolamento.
5. L’Agente assiste il calciatore in costanza di rapporto per tutto il periodo della
sua durata, curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi di contratto.
Art. 4
1. L’Agente che ha ricevuto uno o più incarichi è tenuto a rappresentare e tutelare
gli interessi dei propri assistiti, che possono essere soltanto calciatori o società.
2. L’attività di Agente può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano
ottenuto la Licenza. L’Agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività
imprenditorialmente, attribuendo ad una società, costituita ai sensi della legislazione
civilistica vigente, i diritti economici derivanti dagli incarichi , a condizione che:
a) ciò sia espressamente autorizzato dal calciatore all’atto del conferimento;
b) l’attività dei dipendenti sia limitata a funzioni amministrative;
c) la società abbia come oggetto sociale esclusivo l’attività disciplinata dal
presente regolamento ed eventuali attività connesse e strumentali e che
l’Agente non sia socio di altre società con analogo oggetto sociale;
d) il numero degli agenti soci non sia superiore a cinque;
e) la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta direttamente dai soci
agenti;
f) nessuno dei soci sia legato da rapporto di coniugio, di parentela o di affinità
fino al secondo grado, con Agenti non soci o con soggetti comunque aventi
un’influenza rilevante su società di calcio italiane o estere;
g) nessuno dei soci sia una persona giuridica;
h) i soci che non sono Agenti abbiano e mantengano i requisiti richiesti per il
rilascio della Licenza, con l’eccezione del superamento della prova di idoneità,
e comunque non versino in una delle situazioni di incompatibilità o divieto
previste per gli Agenti dal presente regolamento;
i) la rappresentanza legale della società sia attribuita ad un Agente socio.
3. L’elenco dei dipendenti e collaboratori, la copia autenticata dell’atto costitutivo
della società, dello statuto, del libro dei soci, l’elenco nominativo degli organi sociali,
nonché delle eventuali variazioni periodicamente intervenute, devono essere
depositati presso la Commissione Agenti entro venti giorni dalla costituzione della
società o dalle modifiche intervenute
Art. 5
1. Ai calciatori ed alle società di calcio è vietato avvalersi dell’opera di una
persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo
professionale, in conformità alla normativa statuale e sportiva vigente.
2. Il calciatore può farsi assistere dal genitore, dal fratello o dal coniuge e
comunque concludere un contratto di prestazione sportiva senza l’assistenza di un
Agente. Di tali circostanze deve essere fatta espressa menzione nel contratto di
prestazione sportiva.
Requisiti e modalità di conseguimento della Licenza
Art. 6
1. Il candidato che voglia sostenere la prova d’idoneità per il rilascio della
Licenza, deve inviare alla Commissione Agenti apposita domanda, redatta in
conformità alle modalità e termini del bando pubblicato con Comunicato Ufficiale
della FIGC. Nella domanda, cui deve essere allegata la ricevuta attestante l’avvenuto
versamento della tassa d’esame nella misura stabilita dalla Commissione Agenti, il
candidato deve dichiarare:
a) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e
di essere residente in Italia, ovvero di essere cittadino non comunitario
legalmente e ininterrottamente residente in Italia da almeno due anni;
b) di avere conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo di studio
equipollente secondo la normativa vigente;
c) di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto,
inabilitato, fallito;
d) di non avere riportato condanne per delitti non colposi;
e) di non avere riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, alcuna
inibizione in ambito sportivo nell’ultimo quinquennio per un periodo, anche
complessivamente, superiore a 120 giorni;
f) di non avere in corso procedimenti disciplinari e di non avere mai riportato
sanzioni sportive che comportino la preclusione da ogni rango o categoria della
FIGC o di altra federazione associata alla FIFA;
g) di non trovarsi in una situazione di incompatibilità o divieto previste dall’art.
10 del presente regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente.
2. Per quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma precedente, sono fatti salvi
gli effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato.
3. Con la domanda il candidato si impegna a rispettare le leggi, i regolamenti, le
direttive e le decisioni della FIGC e della FIFA.
4. La Commissione Agenti esclude dalla prova d’idoneità, ovvero dal rilascio
della Licenza, i candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti dal
precedente comma 1 e dal bando.
5. Avverso il provvedimento della Commissione di esclusione della prova
d’idoneità o dal rilascio della Licenza, è ammesso reclamo alla FIFA – Commissione
dello Status del Calciatore. Nel caso in cui la Commissione FIFA rigetti il reclamo,
l’interessato può ripresentare la domanda nel momento in cui ne abbia i requisiti.
Procedura d’esame
Art. 7
La procedura di esame è stabilita dal relativo bando nel rispetto dei principi e
disposizioni della FIFA
Rilascio della Licenza
Art. 8
1. Al fine dell’esercizio dell’attività, l’Agente, entro sei mesi dalla data in cui è
stato superato l’esame, pena la decadenza dall’idoneità ed obbligo di ripetizione
dell’esame, deve:
a) presentare, alla Commissione Agenti, domanda di iscrizione al registro degli
Agenti autorizzati dalla FIGC;
b) produrre una polizza assicurativa per responsabilità professionale rilasciata da
compagnia di primaria importanza preferibilmente nazionale ( Allegato “B”);
c) versare la tassa d’iscrizione e la quota annuale, nella misura stabilita dalla
Commissione Agenti;
d) sottoscrivere il codice di condotta professionale ( Allegato “A” );
e) sottoscrivere una dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti dal
presente regolamento ed, in particolare, una dichiarazione di espressa
accettazione della potestà disciplinare degli organi della FIGC e della clausola
compromissoria, prevista dal presente regolamento, per la cognizione arbitrale
delle controversie.
Art. 9
1. Le associazioni di calciatori ufficialmente riconosciute dalla FIGC che desiderano
offrire un servizio di collocamento occupazionale ai calciatori, in conformità al
presente regolamento, possono stipulare una loro polizza assicurativa di responsabilità
professionale con massimale pari a quello di cinque licenze, ed avvalersi dell’attività
di Agenti, non oltre il numero di cinque, che siano membri effettivi dell’associazione
da almeno cinque anni e che abbiano conseguito la qualifica di “Agente di calciatori
autorizzato dalla FIGC”.
Art. 10
1. La Licenza, rilasciata dalla FIGC, abilita l’Agente a svolgere la sua attività su base
mondiale, è strettamente personale e non cedibile .
2. Ottenuta la Licenza, l’Agente può qualificarsi come “Agente di calciatore
autorizzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio”.
Incompatibilità
Art.11
1. L’esercizio dell’attività di agente è incompatibile:
a) con qualsiasi incarico rilevante per l’ordinamento sportivo nell’ambito della
FIFA, di una Confederazione, della FIGC ovvero di una società, associazione
od organizzazione alle stesse affiliata o collegata;
b) con il possesso di partecipazioni, anche indirette, di una società calcistica
italiana o estera, ovvero con il mantenimento di cariche sociali, incarichi
dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, rapporti di lavoro autonomo o
subordinato con una società calcistica italiana o estera, ovvero con ogni altra
situazione o rapporto, anche di fatto, che comporti un’influenza rilevante su di
essa.
2. Le relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con
soggetti che si trovino in una delle situazioni soggettive di cui al comma 1, rilevano ai
fini dell’esercizio dell’attività secondo i principi di lealtà, correttezza e probità
previsti dal successivo art. 19, ai fini dell’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 25.
3. L’incompatibilità perdura per un anno dalla data della cessazione dell’attività
di ciascuno dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di calciatori, l’incompatibilità
cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l’attività
agonistica.
Decadenza della Licenza
Art. 12
La Licenza decade nei casi in cui l’Agente non possieda più i requisiti preliminari
rilevanti ( artt. 6 e 8 ), cessi la sua attività ( art. 15 ) ovvero a seguito di sanzione
disciplinare (art. 26).
Revoca della Licenza
Art. 13
1. La Commissione Agenti provvede a monitorare costantemente se l’Agente
possieda i requisiti preliminari per il mantenimento della Licenza.
2. Qualora venga meno il possesso di uno dei requisiti preliminari previsti per il
rilascio della licenza, l’Agente ha 120 giorni di tempo per sanare la situazione.
Trascorso tale termine la Licenza è definitivamente revocata.
Mantenimento della Licenza
Art. 14
1. Al fine di garantire che gli Agenti di calciatori si mantengano aggiornati, la
Commissione Agenti, sentite le associazioni di categoria, istituisce corsi di
aggiornamento, con tempi e modalità indicati con separato bando, con frequenza
obbligatoria e verifica finale per il mantenimento della Licenza.
2. L’Agente deve partecipare a tale corso ogni cinque anni.
Cessazione dell’attività
Art. 15
Qualsiasi agente che decida di cessare la sua attività è obbligato a restituire la sua
Licenza alla Commissione Agenti, pena la cancellazione della licenza e la
pubblicazione di tale decisione.
Modalità dell’incarico
Art.16
1. Un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società di calcio,
secondo quanto stabilito nel presente regolamento, solo dopo aver ricevuto incarico
scritto. A pena di inefficacia, l’incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli
predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello FIFA. Tali mandati
devono, a pena di inefficacia, essere depositati o inviati, entro 20 giorni dalla loro
sottoscrizione, a mezzo raccomandata a.r, presso la segreteria della Commissione
Agenti.
2. Adempiute le formalità di cui sopra, il mandato assume efficacia dalla data della
sua sottoscrizione.
3. L’incarico è conferito in via esclusiva, non può avere durata superiore a due
anni e non può essere tacitamente rinnovato. Le parti possono concordare sia
conferito a titolo non esclusivo indicandolo nel mandato.
4. Il mandato deve indicare espressamente il soggetto tenuto al pagamento
dell’Agente e le modalità del pagamento, che dovrà essere effettuato esclusivamente
dal cliente che gli ha conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del suo
contratto con una società, il calciatore può esprimere il suo consenso scritto
autorizzando la società di calcio a pagare direttamente l’agente per suo conto. Il
pagamento effettuato a nome del calciatore deve riflettere le condizioni generali di
pagamento concordate tra il calciatore e l’agente.
5. Il mandato deve a pena di nullità contenere almeno le seguenti informazioni: il
nome delle parti, la durata e il compenso dovuto all’agente dal calciatore, le
condizioni generali di pagamento, la data di scadenza e la firma delle parti.
6. Il mandato conferito da un calciatore o da una società deve essere redatto in
quattro copie, sottoscritte da entrambi le parti. Il calciatore o la società conservano la
terza copia e l’Agente la seconda. Ai fini della registrazione l’Agente invia la prima e
la quarta copia alla Commissione Agenti, nonché alla federazione nazionale alla quale
appartiene il calciatore, ove lo stesso non appartenga alla FIGC. La Commissione
Agenti istituisce un registro dei mandati ricevuti, assicura la custodia degli atti
depositati e definisce il regime di pubblicità degli stessi, individuando le ipotesi di
riservatezza dei dati contenuti, con specifico riferimento alle informazioni sensibili
per il mercato e le forme di conoscibilità comunque garantite.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono pregiudicare il diritto a
concludere un contratto di lavoro o un accordo di trasferimento senza l’assistenza di
un rappresentante.
8. Gli Agenti di calciatori hanno l’obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi
nel corso della loro attività. Un Agente di calciatori in ogni trattativa può
rappresentare solo gli interessi di una parte. In particolare, ad un Agente è vietato
avere un mandato, un accordo di cooperazione o comunque interessi condivisi con
una delle parti o con uno degli Agenti delle altre parti coinvolti nel trasferimento di un
calciatore o nella stipula di un contratto di lavoro.
Compenso
Art. 17
1. L’Agente deve rilasciare idonea documentazione fiscale secondo le vigenti norme.
2. L’importo del compenso dovuto all’Agente che ha ricevuto un mandato da un
calciatore è calcolato sulla base del reddito lordo annuo del calciatore, secondo quanto
risulta dal contratto depositato e ratificato, compresi eventuali compensi straordinari
una-tantum dovuti alla firma del contratto. Nel calcolo della retribuzione non rientra il
valore di altri benefits , i premi a punto e/o qualsiasi tipo di bonus o di privilegio che
non sia certo. Il diritto al compenso e le relative azioni si prescrivono al termine della
seconda stagione sportiva successiva a quella in cui matura il compenso.
3. L’Agente e il calciatore devono convenire in anticipo se l’Agente è remunerato
dal calciatore con il pagamento di una somma forfettaria da effettuarsi alla data di
decorrenza del contratto di prestazione sportiva che l’Agente ha negoziato per il
calciatore o mediante il pagamento di una quota annuale, determinata in misura
percentuale rispetto all’importo individuato al comma precedente da effettuarsi al
termine dell’annualità contrattuale.
4. Se l’Agente e il calciatore non concordano il pagamento di una somma
forfettaria e il contratto di prestazione sportiva del calciatore negoziato per suo conto
dall’Agente ha una durata più lunga di quella dell’incarico, l’agente, oltre alla quota
maturata, ha diritto alla retribuzione maturanda anche dopo la scadenza dell’incarico,
ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva del calciatore. Nel caso
di nuovo contratto di prestazione sportiva del calciatore, che venga a sovrapporsi
anche solo per alcune annualità a precedente contratto di prestazione sportiva, il
successivo agente che abbia negoziato tale nuovo contratto, per il periodo di
sovrapposizione, avrà diritto alle sole eventuali differenze positive che risultassero in
base a tale nuovo contratto.
5. In caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla
categoria professionistica a quella dilettantistica, il cambiamento di status del
calciatore comporta l’automatica decadenza dell’incarico conferito all’Agente e
nessun compenso spetta allo stesso relativamente alle annualità contrattuali successive
alla retrocessione.
6. Il compenso dell’Agente in caso di incarico affidato da un calciatore è
liberamente convenuto fra le parti. Ove esso non sia determinato è fissato nella misura
del 3% dell’importo individuato al comma 2. Nel caso in cui il contratto del calciatore
sia stato stipulato secondo i minimi della categoria di appartenenza, nessun compenso
spetta all’Agente. Nell’incarico devono essere esplicitamente indicate le modalità di
pagamento.
7. L’Agente che abbia ricevuto incarico da parte di una società ai sensi dell’art. 3
comma 3, ha diritto ad una somma forfettaria che deve risultare dall’atto di
conferimento, a pena di inefficacia dello stesso incarico.
8. In caso di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della
prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o a colpa grave dello stesso,
all’Agente è dovuto soltanto il compenso per il periodo di vigenza del contratto.
9. Nessun pagamento, inclusa l’indennità di trasferimento, l’indennità di
formazione o il contributo di solidarietà, dovuto in relazione al trasferimento di un
calciatore tra società di calcio, può essere versato, in tutto o in parte, dal debitore (
società di calcio ) all’Agente, neppure per il saldo di somme ad altro titolo dovute
dalla società all’Agente nella sua veste di creditore. Tale divieto comprende, a titolo
non esaustivo, qualsiasi partecipazione dovuta all’Agente relativa a indennità, anche
futura, di trasferimento di calciatore.
10. Nell’ambito di un trasferimento di un calciatore, agli agenti di calciatori è
vietato ricevere qualsiasi compenso diverso da quello previsto dal presente articolo.
Risoluzione e revoca del mandato
Art.18
1. Le parti (Agente, calciatore, società) possono risolvere consensualmente
l’incarico, regolando tutti i rapporti, in qualunque momento, con apposito accordo
debitamente sottoscritto, depositato o inviato mediante lettere raccomandata a.r, entro
il termine di venti giorni, presso la segreteria della Commissione Agenti.
2. Il calciatore o la società può revocare l’incarico all’Agente con un preavviso di
trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Contestualmente il
calciatore o la società deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r., presso
la segreteria della Commissione Agenti, copia della comunicazione di revoca inviata
all’Agente, unitamente all’attestazione postale di spedizione.
3. Le parti possono stabilire, all’atto del conferimento dell’incarico, il pagamento
di una somma predeterminata a titolo di penale da corrispondere in caso di revoca
senza giusta causa.
4. Ove venga accertato dall’organo arbitrale che la revoca è avvenuta per giusta
causa nulla è dovuto all’Agente ad alcun titolo. Il calciatore o la società che intenda
ottenere il riconoscimento della giusta causa deve, a pena di decadenza, iniziare
l’azione di accertamento della giusta causa contro l’Agente interessato entro trenta
giorni dalla data di invio della comunicazione di revoca.
5. L’Agente può recedere dall’incarico nei confronti del calciatore o della società
con preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.
Contestualmente l’Agente deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r.
presso la segreteria della Commissione Agenti copia della lettera di recesso inviata al
calciatore o alla società, unitamente all’attestazione postale di spedizione. Sia il
calciatore che la società hanno diritto al risarcimento degli eventuali danni che
dovessero aver subito dal recesso. Non spetta né al calciatore né alla società alcun
risarcimento nel caso in cui il recesso dell’Agente sia avvenuto per giusta causa, che
deve essere accertata dall’organo arbitrale a seguito di apposita azione promossa
dall’Agente, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della lettera di
recesso.
Diritti e obblighi dell’Agente
Art.19
1. Gli Agenti hanno il diritto di :
a) contattare ogni calciatore che non è vincolato da un mandato con un altro
Agente;
b) rappresentare gli interessi di ogni calciatore o società di calcio che gli richieda
di rappresentarli nella conclusione o rinnovo di contratti;
c) curare gli interessi di qualsiasi calciatore;
d) curare gli interessi di qualunque società gli chieda di farlo.
2. Ogni Agente deve assicurarsi che il suo nome, la firma e il nome del suo
cliente siano indicati in qualsiasi contratto relativo a operazioni in cui è parte.
3. L’Agente è tenuto all’osservanza delle norme federali, statutarie e
regolamentari della FIGC, delle confederazioni e della FIFA. L’Agente è altresì
tenuto ad ottemperare alle decisioni della Commissione Agenti, degli organi della
FIGC, delle confederazioni e della FIFA, nonché ai lodi dei collegi arbitrali nominati
ai sensi del presente regolamento, improntando il proprio operato a principi di lealtà,
correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale, garantendo in particolare
che ogni contratto di prestazione sportiva concluso a seguito della propria attività, sia
conforme alle sopra citate norme nonché a quelle del diritto dello Stato interessato.
4. L’Agente ha l’obbligo di informare compiutamente il calciatore delle trattative
che ha in corso, del significato delle clausole contrattuali, delle informazioni in suo
possesso sullo stato e le prospettive di carattere finanziario, amministrativo, tecnicosportivo
ed organizzativo della società con la quale il calciatore intende stipulare il
contratto di prestazione sportiva, nonché di seguire le direttive eventualmente
impartite dal calciatore per il buon adempimento dell’incarico nel rispetto del presente
regolamento.
5. L’Agente ha l’obbligo di rispettare le norme deontologiche del Codice di
Condotta Professionale.
6. L’Agente deve operare nel rispetto dei contratti sottoscritti fra calciatore e
società e far sì che la sua condotta e quella del calciatore da lui rappresentato siano
improntate ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui al Codice di Giustizia
Sportiva. In ogni caso, l’agente non può effettuare trattative per la conclusione di un
contratto con altra società senza il consenso scritto della società con cui il calciatore
ha un contratto, salvo che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto.
7. Eventuali accordi conclusi in violazione dei divieti o in situazione di
incompatibilità relative all’attività dell’Agente sono nulli e rappresentano illeciti
disciplinari.
8. Ferme restando le disposizioni in materia di divieti e incompatibilità, l’Agente
in ogni caso informa il calciatore o la società di eventuali situazioni di conflitto di
interessi, anche potenziale, nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva,
allegando al contratto un’apposita dichiarazione. Nel caso in cui l’informazione non
sia stata resa tempestivamente, e comunque prima della conclusione del contratto, il
calciatore o la società possono risolvere il rapporto con l’Agente senza che sia dovuto
alcun indennizzo ed ottenere la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto
all’Agente.
9. A richiesta della Commissione Agenti, ovvero degli organi della FIGC e della
FIFA, l’Agente è tenuto a fornire ogni informazione unitamente ai documenti
necessari.
Divieti e conflitti di interessi
Art.20
1. Agli Agenti è vietato contattare calciatori che siano sotto contratto con una
società di calcio al fine di convincerlo a risolvere anticipatamente il loro contratto o
violare gli obblighi in esso previsti. Salvo prova contraria, in caso di risoluzione del
contratto senza giusta causa da parte di un calciatore, la responsabilità dell’Agente per
induzione alla risoluzione è presunta.
2. E’ vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula
di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società.
3. E’ vietato agli Agenti che abbiano curato gli interessi di una società per il
tesseramento di un calciatore, ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dallo
stesso calciatore, o stipulare accordi con quest’ultimo, per un periodo di 12 mesi dalla
data del predetto tesseramento.
4. E’ vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di soggetti dell’ordinamento
sportivo diversi dai calciatori e dalle società.
5. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 comma 2, è vietata qualsiasi forma di
accordo o collaborazione, di carattere permanente, tra Agenti e/o società di Agenti
con l’eccezione di eventuali intese occasionali e dei trasferimenti internazionali
6. All’Agente o alla società di cui l’Agente è socio, nonché ai singoli soci o
amministratori o collaboratori della stessa, è fatto divieto di intraprendere trattative o
intrattenere rapporti contrattuali con una società di calcio italiana o estera in cui il
coniuge, o un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni anche
indirettamente, ricopra cariche sociali o incarichi dirigenziali, tecnico-sportivi o di
consulenza, o eserciti comunque un influenza rilevante. Il medesimo divieto si
estende a qualsiasi trattativa o rapporto contrattuale con calciatori tesserati per la
predetta società o comunque che abbia ad oggetto trasferimenti di calciatori da o
verso quest’ultima.
7. Salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente
regolamento, sono nulli i contratti stipulati dall’Agente con calciatori e società, in
violazione dei precedenti commi 2 e 6.
8. Nel caso in cui una delle situazioni soggettive riguardante il coniuge o un
parente o affine entro il secondo grado, di cui al precedente comma 6, sopraggiunga in
costanza di un rapporto contrattuale tra un Agente e la società interessata o tra un
Agente e un calciatore tesserato per tale società, il predetto rapporto contrattuale si
risolve di diritto al termine della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi
della situazione soggettiva vietata.
9. E’ comunque vietata agli Agenti qualsiasi attività che comporti un conflitto di
interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità
previsti dal presente regolamento.
Diritti ed obblighi dei calciatori
Art.21
1. Un calciatore ove intenda avvalersi dei servizi di un Agente, deve rivolgersi
esclusivamente a soggetto titolare di Licenza, conferendo l’incarico previsto dall’art.
15, fatte salve le previsioni di cui all’art. 5.
2. E’ dovere del calciatore verificare che un agente sia fornito di regolare Licenza
prima di conferirgli il relativo mandato.
3. Il calciatore è tenuto al rispetto in buona fede del contratto stipulato con
l’Agente e fornisce allo stesso le direttive per il buon adempimento dell’incarico nel
rispetto delle regole sportive e del presente regolamento.
4. Fino a sei mesi prima della scadenza del suo contratto di prestazione sportiva,
il calciatore non può dare incarico ad alcun Agente di ricercare altra società senza il
consenso scritto della società di appartenenza.
5. Ove un calciatore si sia avvalso dell’opera di un Agente, al fine o nella
conclusione di un contratto di prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nome
dell’Agente sia indicato sul contratto. Nel caso in cui sia stato concluso un contratto
senza l’assistenza di un Agente, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto.
6. Il calciatore che concluda un contratto con una società senza l’assistenza di un
Agente regolarmente nominato è tenuto comunque, qualora non abbia esercitato il
diritto di revoca con le modalità di cui al precedente art. 18, a corrispondere
all’Agente il compenso contrattualmente stabilito all’atto dell’incarico, ovvero quello
previsto dall’art.17 comma 6.
Diritti e obblighi delle Società di calcio
Art.22
1. Le società di calcio hanno il diritto di avvalersi dei servizi di Agenti forniti di
Licenza per essere rappresentate nelle trattative in materia di trasferimenti di giocatori
o nella stipula di contratti di lavoro.
2. Ogni società che intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un
calciatore deve trattare unicamente con il suo Agente, se nominato e risultante dagli
atti della Commissione Agenti o di altra Federazione nazionale, ovvero direttamente
con il calciatore stesso, verificando l’esistenza dell’incarico di cui all’art.16.
3. Nel caso in cui il calciatore sia sprovvisto di Agente, la società deve avere
rapporti direttamente con il calciatore o con gli altri soggetti di cui all’art.5.
4. Ove una società si sia avvalsa dell’opera di un agente per la conclusione di un
contratto di prestazione sportiva con uno o più calciatori, deve assicurarsi che il nome
dell’Agente sia indicato nel contratto.
5. Ove la società non si avvalga dell’assistenza di un Agente, tale circostanza
deve essere esplicitamente indicata nel contratto .
6. E’ fatto divieto alle società contattare un calciatore che sia sotto contratto con
altra società, o il suo Agente, senza il consenso scritto della società medesima, salvo
che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto.
7. E’ fatto divieto ad una società del settore professionistico ed ai soggetti che
abbiano, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti nella medesima,
nonché ai dirigenti e ai responsabili tecnico-sportivi della società stessa, di detenere
interessi o esercitare un’influenza rilevante sulle attività di un Agente o di una società
di Agenti. Tale situazione si presume sussistente anche quando riguarda il coniuge o
parenti ed affini fino al secondo grado tra i soggetti sopraindicati.
8. La società informa il calciatore e il suo Agente di eventuali situazioni di
conflitto di interessi nella conclusione di un contratto, allegando al contratto
un’apposita dichiarazione. Nel caso in cui l’informazione non sia stata resa prima
della conclusione del contratto, il calciatore ha diritto alla risoluzione del contratto di
prestazione sportiva.
Rappresentanza dei calciatori minorenni
Art.23
1. L’incarico ad un Agente da parte di calciatori minorenni deve essere
sottoscritto dal medesimo calciatore e dall’esercente la potestà. genitoriale.
2. L’incarico conferito da un calciatore minorenne cessa di avere effetti, senza
alcun diritto per l’Agente, qualora entro il termine di centoventi giorni dalla data di
deposito o di invio con lettera raccomandata a.r. dell’incarico presso la segreteria
della Commissione Agenti, il calciatore non stipuli effettivamente un contratto di
prestazione sportiva come professionista con una società.
3. L’incarico ad un Agente può essere conferito solo dal momento in cui il
minore può tesserarsi con una società come professionista, secondo le regole stabilite
dalla FIGC, e deve essere redatto esclusivamente, a pena di nullità, sui moduli
annualmente predisposti dalla Commissione Agenti, d’intesa con il Settore Giovanile
e Scolastico della FIGC, con firma autenticata. L’incarico deve essere gratuito e deve
essere depositato, o inviato a mezzo raccomandata a.r., a pena di inefficacia, presso la
segreteria della Commissione Agenti, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione.
Copia di tale incarico viene, quindi, trasmessa al Presidente del Settore Giovanile
Scolastico e, in assenza di sue osservazioni da comunicarsi alla Commissione Agenti
di calciatori entro 15 giorni dal ricevimento, lo stesso acquista piena efficacia.
Clausola compromissoria
Art. 24
1. Ogni controversia nascente dall’incarico di cui all’art.16 è decisa dal Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI ( il “Tribunale” ) ai sensi del
relativo regolamento pubblicato a cura del CONI
2. Ai soggetti che non ottemperano ai lodi verranno applicate le sanzioni previste
dal Codice di Giustizia Sportiva.
3. In caso di controversie internazionali relative all’attività di Agente, una
richiesta di procedura di arbitrato può essere presentata alla Commissione per lo
Statuto dei Calciatori della FIFA.
4. Se dalla trattazione di una controversia emergono profili disciplinari, la
Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA ovvero il giudice unico (se
competente) trasmette gli atti alla Commissione Disciplinare con la richiesta di avvio
di un procedimento disciplinare, in conformità con il codice di disciplina della FIFA.
5. La Commissione per lo Statuto dei Calciatori o il giudice unico (se
competente) non possono avviare un procedimento disciplinare se sono trascorsi più
di due anni dall’evento che ha dato origine alla controversia o se sono trascorsi più di
sei mesi dalla cessazione dell’attività da parte dell’Agente coinvolto. La prescrizione
è rilevabile d’ufficio.
6. Le singole procedure per la risoluzione delle controversie relative all’attività di
Agente sono ulteriormente regolate dal regolamento di procedura della FIFA per i
procedimenti innanzi la Commissione per lo Statuto dei Calciatori della FIFA e la
Camera per la Risoluzione delle Controversie della FIFA.
Sanzioni
Art. 25
1. Sanzioni disciplinari possono essere inflitte ad agenti, calciatori o società di
calcio che violino le norme del presente regolamento e i suoi allegati, ovvero gli
statuti e gli altri regolamenti della FIFA, delle Confederazioni o delle Federazioni.
2. Le indagini, il deferimento e l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione
delle sanzioni nei confronti degli agenti in possesso di licenza rilasciata dalla FIGC
sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della FIGC, secondo le
procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti federali in relazione ai tesserati
FIGC, fatte salve le previsioni specifiche del presente regolamento.
3. La competenza della FIGC nelle controversie nazionali non esclude, tuttavia,
quella della Commissione Disciplinare della FIFA che può applicare sanzioni ad un
Agente che sia coinvolto in un trasferimento all’interno di una Federazione diversa da
quella che ha emesso la sua Licenza.
4. Per l’acquisizione di dati ed informazioni e per l’accertamento delle infrazioni,
gli organi di giustizia federali possono avvalersi anche della collaborazione della
Commissione Agenti e degli uffici della FIFA competenti per materia, chiedendo
altresì informazioni agli Agenti, i quali sono tenuti a fornirle a pena di sospensione
della Licenza.
5. A seguito dell’eventuale deferimento della Procura Federale, gli Agenti sono
giudicati in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale, avverso le cui
decisioni l’Agente può ricorrere alla Corte di Giustizia Federale nei termini e con le
modalità di cui al relativo Codice di Giustizia sportiva.
6. Nelle transazioni internazionali la Commissione Disciplinare della FIFA è
competente per l’applicazione di sanzioni in conformità con il codice disciplinare
della FIFA.
7. In caso di incertezza o di controversia sulla competenza, la decisione è rimessa
alla Commissione Disciplinare della FIFA, la quale decide quale sia l’organo
competente per l’applicazione di sanzioni.
8. I procedimenti disciplinari sono avviati dagli organi di giustizia della FIGC o
dalla FIFA d’ufficio o su istanza di parte.
Sanzioni nei confronti degli Agenti
Art. 26
1. L’Agente che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri poteri, ovvero
non osserva le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle
Confederazioni e della FIFA, nonché del presente regolamento e dei suoi allegati,
ovvero non ottempera alle decisioni della Commissione Agenti, degli organi della
giustizia sportiva della FIGC e degli organi arbitrali, a seconda della gravità dei fatti e
tenuto conto di eventuali recidive, è soggetto alle seguenti sanzioni, irrogabili anche
congiuntamente:
a) censura o deplorazione;
b) sanzione pecuniaria di almeno Euro 5.000;
c) sospensione della Licenza per un massimo di 12 (dodici) mesi;
d) revoca della licenza;
e) divieto di partecipare a qualsiasi attività nell’ambito del calcio; ovvero
preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
2. I calciatori o le società rappresentati da un Agente cui sia stata inflitta la
sanzione disciplinare della sospensione hanno la facoltà di recedere ad nutum dal loro
rapporto contrattuale con l’Agente.
Sanzioni nei confronti dei calciatori
Art.27
1. Il calciatore che si avvale delle prestazioni di un Agente non titolare di Licenza
e non iscritto nel registro di cui all’art. 2, fatte salve le previsioni di cui all’art. 5, o
che viola le disposizioni del presente regolamento e dei suoi allegati a lui applicabili,
è soggetto, a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive, alle
seguenti sanzioni degli organi di giustizia sportiva della FIGC, nel caso di
trasferimento nazionale, o della FIFA nel caso di trasferimento internazionale:
a) censura o deplorazione;
b) sanzione pecuniaria di almeno Euro 5.000;
c) inibizione;
d) divieto di svolgere qualsiasi attività legata al calcio, ovvero preclusione alla
permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
2. Le sanzioni possono essere irrogate anche congiuntamente.
Sanzioni nei confronti delle società di calcio
Art. 28
1. La società che viola le disposizioni del presente regolamento e dei suoi allegati ad
essa applicabili è soggetta, a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di
eventuali recidive, alle seguenti sanzioni da parte degli organi di giustizia sportiva
della FIGC, nel caso di trasferimento nazionale, o della FIFA nel caso di
trasferimento internazionale:
a) censura o deplorazione;
b) sanzione pecuniaria di almeno Euro 5.000;
c) divieto di trasferimenti;
d) penalizzazione di punti in classifica;
e) retrocessione ad una categoria inferiore.
2. Qualsiasi operazione effettuata dalla società in presenza di una situazione di
incompatibilità o di divieto prevista dal presente regolamento è nulla ed è
sanzionata, da parte dei competenti Organi di Giustizia della FIGC, in misura pari
al 10% del compenso lordo contrattualmente convenuto dal calciatore.
3. Le sanzioni possono essere irrogate anche congiuntamente.
Commissione Agenti
Art. 29
1. La Commissione Agenti è composta da:
- due componenti nominati dal Presidente della FIGC, di cui uno con funzioni di
Presidente e l’altro con funzioni di Vicepresidente della Commissione, tra
persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria
indipendenza;
- un componente nominato dal Presidente della FIGC su designazione congiunta
della Lega Nazionale Professionisti e della Lega Italiana Calcio Professionistico;
- due componenti nominati dal Presidente della FIGC su designazione
dell’Associazione Italiana Calciatori;
- due componenti nominati dal Presidente della FIGC su designazione delle
associazioni di categoria degli Agenti.
2. La Commissione Agenti resta in carica quattro anni e svolge la sua attività con
l’assistenza di un segretario nominato dalla FIGC. La Commissione Agenti può
avvalersi della collaborazione di un esperto in materie giuridiche, designato dal
Presidente della Commissione con parere favorevole della stessa, il quale partecipa
alle riunioni senza diritto di voto.
3. Nello svolgimento delle sue funzioni, la Commissione Agenti è validamente
operante purché costituita da almeno tre membri, di cui uno deve essere il Presidente
o il Vicepresidente. La Commissione Agenti svolge ogni funzione utile od opportuna
ai fini dell’applicazione del presente regolamento.
4. La Commissione Agenti rilascia le licenze e cura l’iscrizione nel registro di cui
all’art. 2 dei candidati che abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal presente
regolamento.
5. La Commissione Agenti svolge funzioni esaminatrici per la prova di idoneità
di agente e cura la pubblicazione del bando per la prova d’esame di cui all’art.7 di
norma due volte l’anno e comunque sulla base delle indicazioni fornite dalla FIFA.
6. La Commissione Agenti delibera la sospensione della Licenza a
richiesta dell’interessato, ovvero quando accerta la mancanza di uno dei requisiti
previsti dall’ art. 6 o la presenza di una situazione di incompatibilità prevista
dall’art.11 per l’esercizio dell’attività di Agente.
7. Fatto salvo il precedente comma 6, la Commissione Agenti delibera la revoca
della Licenza a richiesta dell’interessato nonché al venir meno dei requisiti richiesti
per il rilascio della licenza.
8. Su richiesta di qualunque interessato la Commissione Agenti si esprime circa la
sussistenza della situazioni di incompatibilità di cui all’art.11 o sulle condizioni per
l’esercizio dell’attività di Agente in forma societaria.
9. La Commissione Agenti segnala, anche d’ufficio, agli organi di giustizia
sportiva della FIGC le violazioni del presente regolamento e dei suoi allegati e dà
esecuzione ai provvedimenti degli stessi organi.
10. La Commissione Agenti, d’intesa con le associazioni di categoria, istituisce
corsi di formazione e aggiornamento professionale per gli Agenti, così come previsto
dall’art. 14.
11. Fatto salvo quanto previsto all’art. 6 comma 5, gli atti della Commissione
Agenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive di Agenti, calciatori o società
di calcio sono soggetti a impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale.
12. In caso di particolare urgenza, il Presidente della Commissione Agenti può
adottare gli atti o provvedimenti di competenza della Commissione Agenti,
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. La mancata ratifica da parte della
Commissione Agenti comporta la immediata decadenza dei provvedimenti adottati
dal Presidente.
Disposizioni transitorie e finali
Art. 30
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del competente
organo della FIFA e con la pubblicazione su apposito Comunicato Ufficiale della
FIGC. A tal fine viene conferita delega al Presidente Federale per apportare eventuali
modifiche che venissero all’uopo richieste dalla FIFA nonché per effettuare il
coordinamento formale e la rettifica di errori materiali.
2. Le domande di arbitrato proposte sulla base delle clausole compromissorie
contenute in contratti di incarico ad Agente stipulati fino al 31 gennaio 2007
continueranno ad essere regolate dal regolamento degli Agenti in vigore a tale data e
dovranno essere proposte alla Camera Arbitrale costituita presso la FIGC, la quale
cesserà le sue funzioni con l’esaurimento dei procedimenti arbitrali instaurati davanti
ad essa. Le parti dei contratti di incarico in essere alla data di entrata in vigore del
presente regolamento potranno consensualmente modificare la clausola
compromissoria ivi contenuta per indicare la competenza del Tribunale Nazionale di
Arbitrato per lo Sport.
3. Gli Agenti in possesso di Licenza alla data di entrata in vigore del presente
regolamento hanno 90 giorni di tempo da tale data per risolvere le eventuali situazioni
di incompatibilità.
4. Fino all’adozione dei nuovi moduli contrattuali, che saranno predisposti dalla
Commissione Agenti, sono utilizzabili quelli preesistenti, ferma restando l’inefficacia
delle eventuali clausole incompatibili con il presente regolamento.
Allegato A: Codice di Condotta Professionale
I.
L’agente di calciatori ha l’obbligo di svolgere il suo lavoro coscienziosamente e di
comportarsi nella sua attività professionale in maniera degna di rispetto e confacente
alla sua professione.
Lo stesso, pur non essendo tesserato della F.I.G.C., è tenuto a rispettare le norme
federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C., delle Confederazioni e della
F.I.F.A..
II.
L’agente di calciatori deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all’obiettività nei
rapporti con il suo assistito e nelle trattative con i partner ed altre parti in causa.
III.
L’agente di calciatori deve proteggere gli interessi del suo assistito, con imparzialità e
nel rispetto della legge e dei regolamenti sportivi, dando luogo a relazioni d’affari
improntate alla chiarezza ed alla legalità.
IV.
Nel corso delle trattative con i suoi interlocutori e le altre parti in causa, l’agente di
calciatori non deve venire meno al rispetto dei loro diritti. In particolare deve
rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e deve astenersi da qualsiasi azione
diretta ad indurre calciatori a revocare gli incarichi conferiti a colleghi agenti, anche
se ciò non sia finalizzato ad instaurare nuovi rapporti professionali.
V.
L’agente di calciatori deve tenere la contabilità prevista dalla legge, e rispettare le
norme fiscali vigenti nel paese in cui opera.
Su richiesta di qualsiasi autorità sportiva che conduca un’inchiesta su casi disciplinari
o controversie, l’agente di calciatori deve essere in grado di produrre registri ed altra
documentazione direttamente attinente al caso in questione.
A richiesta dell’assistito, l’agente di calciatori deve, senza indugio, documentare i
costi e le spese e consegnare documentazione fiscale idonea.
VI.
L’agente di calciatori deve evitare di agire contemporaneamente per più giocatori
appartenenti alla medesima squadra, qualora ciò possa determinare una situazione
anche solo potenzialmente conflittuale con la società stessa, e deve altresì evitare
qualsiasi situazione in cui possa ravvisarsi un conflitto di interessi.
VII.
L'agente nei rapporti con i colleghi deve mantenere una condotta ispirata a principi di
lealtà e correttezza, e rispettare le norme in materia di concorrenza.
VIII.
E’ fatto divieto all’Agente di calciatori di adire gli organi di Giustizia Ordinaria ai
sensi dello Statuto della FIFA, fatto salvo quanto previsto dall’Ordinamento Statuale.
2010-05-09 - Fonte: Dir. Sportivo
Regolamento Agenti di calciatori Agenti di calciatori Normativa