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Modifiche al decreto 8 agosto 2007 in materia di organizzazione e servizio degli assistenti sportivi, denominati «steward», negli impianti sportivi

2010-03-25  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Decreto 24 febbraio 2010 (GU n. 49 dell'1 marzo 2010)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante: «Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza di svolgimentonelle manifestazioni sportive», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante: «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante: «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

Visto il decreto 8 agosto 2007 per l'organizzazione e il servizio degli steward negli impianti sportivi;

Considerato che da una prima esperienza applicativa è emersa l'esigenza di introdurre alcuni correttivi alle modalità di gestione ed impiego degli steward, secondo principi di maggiore flessibilità;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto pertanto di modificare l'art. 2 del decreto 8 agosto 2007, anche accogliendo le condizioni contenute nel parere espresso, in data 27 gennaio 2010, dalle Commissioni I e VII della Camera dei Deputati;

Considerato che tali modifiche debbono lasciare inalterati e immutati i vincoli di responsabilità delle società organizzatrici delle competizioni sportive relativamente al possesso dei requisiti da parte degli steward;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 agosto 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «attraverso propri addetti, di seguito denominati "steward"» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso propri assistenti di stadio, di seguito denominati "steward"»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ferma restando la responsabilità piena ed esclusiva delle società organizzatrici relativamente al rispetto dei requisiti indicati nell'allegato A del presente decreto, e salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, i servizi indicati al comma 1 sono assicurati dalle società direttamente ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per lo svolgimento dei predetti servizi le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Per la stipula del contratto di appalto o di somministrazione di lavoro con le agenzie di somministrazione e con e altre societa' appaltatrici dei servizi, di cui al comma 1, le societa' organizzatrici devono acquisire il previo nulla osta del questore relativo alla sussistenza dei requisiti, di cui al comma 2-ter.

2-ter. Le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi di cui al comma 2, devono segnalare al questore il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale destinato a svolgere i servizi di cui al comma 1, personale che deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto. Il referente è autorizzato dal questore previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Allegato A, n. 1.1.3. L'elenco dei referenti, delle agenzie di somministrazione e delle altre società appaltatrici autorizzati è tenuto costantemente aggiornato dalla questura, anche al fine di verificarne periodicamente, e comunque prima dell'inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza dei requisiti richiesti. In caso di perdita dei predetti requisiti, ovvero in caso di condotte in contrasto con le finalità del presente decreto, il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, revoca l'autorizzazione al referente,ovvero, nei casi più gravi, dispone il divieto per le medesime agenzie e società di fornire i servizi di cui al richiamato comma 1 del presente articolo.».

Art. 2

Disposizione finale

1. Il presente decreto si applica a decorrere dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 24 febbraio 2010

 

2010-03-25 - Fonte: Dir. Sportivo

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