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Parametri tecnici e metodologie di rilevamento del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e televendite

2009-04-11  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Allegato A alla delibera 34/09/CSP del 19 febbraio 2009

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1 Il presente allegato fornisce la metodologia adottata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per il rilevamento oggettivo della differenza tra i livelli del segnale audio relativo ai programmi televisivi ed il livello medio del segnale audio relativo ad un campione di pubblicità o televendita.

2 La potenza sonora (loudness) è misurata secondo la Raccomandazione ITU-R BS 1770 che definisce gli algoritmi di misura del segnale audio allo scopo di determinare la loudness unit (LU) del programma e il livello di picco del segnale.

3 I relativi strumenti di misura sono quelli definiti nella Raccomandazione ITU-R BS.1771 che definisce i requisiti tecnici per gli strumenti compatibili con la norma ITU-R BS.1770.

4 Il valore di soglia del gating, tecnica utilizzata per “rimuovere” la parte del segnale inferiore ad una data soglia, è fissato a 8 dB sotto la media di ciascun canale televisivo per un periodo uguale a 0.5 secondi

5 L’algoritmo prevede il confronto tra due distinte misurazioni rispettivamente riferite al lungo periodo e al breve periodo.

6 Nella misurazione di lungo periodo il livello ordinario dei programmi (A1) è misurato come media su un intervallo di osservazione pari a 7 giorni di programmazione per ciascun canale televisivo e il livello del messaggio pubblicitario o della televendita (B1) è misurato su un intervallo di osservazione riferito a ciascuna unità indivisibile (eg: singolo spot pubblicitario, singola trasmissione di televendita) con gating attivo. Il livello di emissione di ogni messaggio pubblicitario o televendita (B1) deve essere non superiore al livello ordinario dei programmi (A1) con una soglia di tolleranza pari a 0.5 dB. La verifica del superamento del livello sonoro del messaggio pubblicitario o della televendita (B1) rispetto al livello sonoro del programma (A1), è effettuata sulla base di un numero significativo di rilevazioni (almeno 60 misure per B1). Si ritiene accertato il superamento quando in almeno il 5% dei casi misurati il livello sonoro medio del messaggio pubblicitario o della televendita (B1) supera il livello sonoro medio del programma (A1), tenendo conto della soglia di tolleranza di 0,5 dB.

7 Nella misurazione di breve periodo il livello ordinario dei programmi (A2) è misurato come media su un intervallo di osservazione pari a 6 ore scelte nella programmazione non immediatamente precedente l’emissione del messaggio pubblicitario in esame, ma separata di almeno trenta minuti e il livello del messaggio pubblicitario o della televendita (B2) è misurato su un intervallo di osservazione riferito a ciascuna unità indivisibile (eg: singolo spot pubblicitario, singola trasmissione di televendita) con gating attivo. Il livello di emissione di ogni messaggio pubblicitario o televendita (B2) deve essere non superiore al livello ordinario dei programmi (A2) con una soglia di tolleranza pari a 1,5 dB. La verifica del superamento del livello sonoro del messaggio pubblicitario o della televendita (B2) rispetto al livello sonoro del programma (A2), è effettuata sulla base di un numero significativo di rilevazioni (almeno 30 misure per B2). Si ritiene accertato il superamento quando in almeno il 10 % dei casi misurati il livello sonoro medio del messaggio pubblicitario o della televendita (B2) supera il livello sonoro medio del programma (A2), tenendo conto della soglia di tolleranza di 1,5 dB.

8 L’infrazione al divieto di cui all’articolo 1, comma 1, della delibera n 34/09/CSP da pare dell’emittente o del fornitore di contenuti oggetto della verifica, si intende accertata quando in almeno una delle due misurazioni elencate ai precedenti punti 6 e 7 si verifichi il superamento dei valori ivi indicati.

2009-04-11 - Fonte: AGCOM

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