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Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, 11 aprile 2008 (Sanzioni disciplinari in materia di violazione di clausola compromissoria)

2008-10-24  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Sanzioni disciplinari in materia di violazione di clausola compromissoria

I L C O L LE G I O A R B I T R A L E

Avv. Ciro Pellegrino - Presidente del Collegio Arbitrale

Prof. Avv. Maurizio Benincasa - Arbitro

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini - Arbitro

nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

(“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 11 Aprile 2008 presso la sede

dell’arbitrato in Roma,

ha deliberato all’unanimità il seguente

L O D O

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 0458 del 13.03.2008) promosso da:

A.S. Cesenatico Chimicart, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Presidente

Gaudenzio Bagnolini, con sede in Cesenatico (FC), Via Sozzi 2, rappresentata e difesa sia

congiuntamente sia separatamente dall’Avv. Mattia Grassani, presso il cui studio è selettivamente domiciliata in Bologna, Via De’ Marchi 4/2 (tel./fax 051 27 19 27)

Ricorrente

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del legale rappresentane pro

tempore, il Presidente Dott. Giancarlo Abete, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri 14, e Lega Nazionale Dilettanti (LND), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Carlo Tavecchio, con sede in Roma, Via Po 36, entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Mario Gallavotti, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma, Via Po 9 (tel. 06 85 82 31 – fax 06 85 82 32 00 – e-mail ghp@ghplex.it )

Resistenti

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Con provvedimento del 12.12.2007 (C.U. n. 24) la Commissione Disciplinare territoriale c/o

Comitato Regionale Emilia Romagna irrogava la sanzione dell’inibizione per anni uno (1) al Sig. Thomas Bagnolini, l’allora Presidente della A.D. Cesenatico Chimicart, e la penalizzazione di tre punti in classifica alla predetta Società, in accoglimento del provvedimento di deferimento del 13.11.2007, con cui il Procuratore Federale contestava la violazione della c.d. clausola compromissoria «per aver contravvenuto ed eluso gli obblighi di accettare la piena e definitiva efficacia dei provvedimenti degli Organi di giustizia e soggetti delegati dalla FIGC, citando il Sig. Daniele Baldi innanzi al Giudice di Pace».

Avverso la statuizione, la A.S.D. Cesenatico Chimicart presentava reclamo alla Commissione

Disciplinare Nazionale FIGC la quale confermava il precedente decisum (C.U. n. 26/CDN del

25.01.2008).

Con atto depositato in data 13.06.2006 (prot. n. 0458) la ricorrente, esperito infruttuosamente

il tentativo di conciliazione, proponeva domanda di arbitrato con procedura d’urgenza nei confronti della FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti, nominando quale proprio arbitro il Prof. Avv. Maurizio Benincasa.

Al Collegio Arbitrale presentava le seguenti richieste: «previa adozione di ogni più opportuno provvedimento in ordine alla procedura d’urgenza richiesta, in accoglimento del presente ricorso, in riforma integrale della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale FIGC, pubblicata con C.U. n. 26/CDN del 25 gennaio 2008, nonché della decisone assunta dalla Commissione Disciplinare territoriale FIGC c/o Comitato regionale Emilia Romagna, pubblicata con C.U. n. 24 del 12/12/2007, Voglia annullare e comunque revocare la suddetta. In subordine, Voglia ridurre la sanzione irrogata nei confronti dell’AS Cesenatico Chimicart, anche convertendola in sanzione pecuniaria».

La Federazione Italiano Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti si costituivano nel

procedimento arbitrale con memoria presentata il 27.03.2008 (prot. 0584), nominando quale proprio arbitro il Prof. Avv. Tommaso Frosini.

Le suddette convenute presentavano al Collegio adito le seguenti conclusioni: «La FIGC

conclude per il rigetto delle avversarie conclusioni, con la condanna della parte istante al pagamento delle spese di arbitrato, ed alla rifusione delle spese di lite e dei diritti amministrativi versati.

La LND conclude per la declatoria del proprio difetto di legittimazione passiva e la

conseguente condanna della parte attrice al pagamento integrale delle spese di arbitrato e alla

rifusione delle spese di lite e dei diritti amministrativi versati. In subordine la LND si associa alle conclusioni della FIGC».

In data 2.04.2008, il Presidente Vicario della Camera, visti gli artt. 12 dello Statuto del CONI,

11 comma 2 e 23 comma 1 del Regolamento, nonché le nomine degli arbitri effettuate dalle parti rispettivamente nell’istanza di arbitrato e nella memoria di costituzione, nominava Presidente arbitrale l’Avv. Ciro Pellegrino.

Gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 14 del Regolamento e per il

giorno 10.04.2008 veniva fissata la prima udienza presso la sede della Camera arbitrale.

In via preliminare, le Parti dichiaravano di accettare la designazione del Collegio arbitrale, e

di non aver alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti dello stesso.

Il Presidente del Collegio procedeva a esperire il tentativo di conciliazione, invitando le Parti

a illustrare in proposito le proprie posizioni.

Il Presidente della Società istante si dichiarava disponibile a conciliare la controversia, nel

senso di commutare la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica in sanzione

pecuniaria, o nel senso di differire l’efficacia della stessa alla prossima stagione sportiva. Di contro, la Difesa federale, dopo aver ribadito la completa estraneità dal presente procedimento della Lega Nazionale Dilettanti, dichiarava di non accettare l’accordo nei termini prospettati dalla ricorrente.

Pertanto, il Presidente del Collegio, preso atto dell’impossibilità di addivenire a una

conciliazione, invitava le Parti a esporre le proprie argomentazioni.

Durante la discussione, la Società attrice, riportandosi alla domanda di arbitrato, sviluppava

gli argomenti ivi svolti, concludendo per l’accoglimento delle proprie istanze, mentre le Parti

resistenti, riportandosi agli atti, chiedevano il rigetto delle avverse pretese.

Ai sensi dell’art. 19, comma 4, Regolamento della Camera, le Parti autorizzavano congiuntamente l’Organo arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contente l’esposizione dei motivi della decisione.

Al termine dell’udienza il Collegio si riservava.

MOTIVI

1. In primo luogo, il Collegio è chiamato a esaminare l’eccezione preliminare formulata dalla

Lega Nazionali Dilettanti con cui si rileva il difetto di legittimazione passiva della stessa nel

presente procedimento arbitrale.

In proposito, si rileva che il giudizio concernente l’annullamento delle decisioni adottate dagli

Organi di giustizia della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Commissioni Disciplinari, territoriale e nazionale), coinvolge esclusivamente il soggetto che ha emesso tali provvedimenti (FIGC) e la parte controinteressata (A.D.S. Cesenatico Chimicart).

Pertanto, in accoglimento della predetta eccezione, il Collegio reputa la LND priva, nella

presente vicenda, di legittimazione passiva, e dichiara l’inammissibilità dell’istanza arbitrale

promossa dalla Società ricorrente nei confronti della citata Lega.

2. Tanto premesso, e passando al merito della presente vicenda, la A.S. Cesenatico

Chimicart, con il primo motivo, lamenta l’erroneità delle decisioni con cui gli Organi endofederali hanno ritenuto la Società responsabile della violazione dell’art. 30 Statuto FIGC (cd clausola compromissoria), per aver instaurato un giudizio innanzi al Giudice di Pace di Rimini volto a ottenere la ripetizione e la restituzione di una somma di denaro pari a Euro 2.500,00 da parte del Sig. Daniele Baldi, ex allenatore della Società medesima.

La ricorrente precisa, invero, che, in sede di stipula dell’accordo di tesseramento del Baldi, le

parti convennero un premio di tesseramento di Euro 10.000,00, di cui € 7.500,00 riconosciute

nell’accordo e da corrispondere mensilmente per n. 6 mensilità, e i restanti € 2.500,00 da

corrispondere per mezzo di n. 2 assegni bancari, al fine di evitare oneri fiscali.

Successivamente esonerato dalla Società, il Sig. Baldi instaurava procedimento arbitrale

presso la Lega Nazionale Dilettanti della FIGC al fine di ottenere l’integrale pagamento delle

somme a lui spettanti, oltre a interessi e spese legali.

Il Collegio Arbitrale presso LND, in accoglimento dell’istanza dell’ex allenatore, condannava

l’attuale ricorrente al pagamento di € 7.500,00 con decisione adottata il 25.02.2005, dichiarata

inappellabile e immediatamente esecutiva (CU n. 8 stagione 2004/2005).

Per iscriversi regolarmente al campionato, la A.S.D. Cesenatico Chimicart provvedeva a

corrispondere la predetta somma all’ex allenatore, decidendo, tuttavia, di adire successivamente il Giudice di Pace di Rimini per ottenere la restituzione dei € 2.500,00 già corrisposti tramite assegni.

Secondo la ricorrente, oggetto del giudizio innanzi al GdP era la richiesta di ripetizione di un

corrispettivo “ulteriore” rispetto a quello pattuito nel contratto con l’ex allenatore, sì che

legittimamente poteva rivolgersi all’AGO al tal fine, senza incorrere in alcuna violazione della

violazione della clausola compromissoria di cui all’art. 30 Statuto FIGC. Infatti, ai sensi della lett. a dell’art. 94, comma 1, NOIF «sono vietati gli accordi tra società e tesserati che prevedono compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale», e rispetto ai quali, inoltre, il successivo comma 2 stabilisce che «le eventuali azioni promosse dai tesserati dinnanzi all’autorità ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a del precedente comma non rientrano […] tra quelle previste dall’art. 24, comma 2, dello Statuto della FIGC» [poi trasfuso nell’art. 27, e ora nell’art. 30].

Di contro, la Difesa federale rileva la assoluta erroneità della ricostruzione operata dalla

A.S.D. Cesenatico Chimicart, smentita, del resto, dalla stesse dichiarazioni della Società, secondo cui l’accordo a latere, per un compenso aggiuntivo di € 2.500, non sarebbe stato concluso per eludere la normativa federale, bensì per evitare l’imposizione fiscale che avrebbe colpito tale importo.

Orbene, secondo il Collegio, la somma pagata dal Cesenatico Chimicart all’ex allenatore, e

oggetto del giudizio dinanzi al GdP riminese, devesi ricondurre nell’ambito della diversa previsione di cui all’art. 94, 1 comma, lett. b (non lett. a), NOIF che stabilisce il divieto di «corresponsione da parte della società ai propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modifiche».

Ne discende che la domanda presentata dalla ricorrente all’AGO, con atto notificato il 22

novembre 2006, sia stata correttamente qualificata dagli Organi della giustizia domestica come illegittima in quanto proposta in aperta violazione della clausola compromissoria di cui al nuovo art. 30, comma 1 e 2, Statuto FIGC.

Sul punto preme, osservare, infine, che, anche qualora si volesse ammettere la legittimità della predetta azione, la Società istante ha omesso di assolvere l’onere formale prescritto dall’ultima parte dell’art. 94, comma 2, N.O.I.F., ossia di notificare alla Lega di competenza l’azione intrapresa in sede civile per il caso di esenzione dalla clausola compromissoria.

3. Tanto chiarito, emerge dunque con tutta evidenza che l’A.S. Cesenatico Chimicart, con il

suo operato, abbia leso il vincolo di giustizia, violando la clausola compromissoria di cui al citato art. 30 e, conseguentemente, il fondamentale principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo.

Com’è noto, invero, l’ordinamento sportivo ha inteso istituire un proprio sistema di giustizia,

strutturato in modo analogo a quello statale e avente la precipua funzione di risolvere in tempi brevi e in modo competente le controversie tra i suoi esponenti.

Gli affiliati e le Federazioni sono tenuti a sottoscrivere una clausola vincolante in virtù della

quale accettano di “affidarsi” alla giustizia sportiva per la risoluzione di qualsivoglia controversia nascente, in seno alle loro attività, tra federazioni, associazioni di appartenenza e singoli atleti.

Trattasi del c.d. “vincolo di giustizia”, contenuto nel nuovo art. 30 Statuto FIGC, il quale

sancisce, tra l’altro, la impossibilità, per detti soggetti, salva espressa autorizzazione, di adire

l’autorità statale ordinaria o amministrativa, pena la perdita di almeno tre punti in classifica per le società, e la inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei (o anni uno) per le persone fisiche (cfr. art. 15 CGS della FIGC).

Più precisamente, il citato art. 30 afferma che «i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti,

organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale» (comma 1); «accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico» (comma 2); statuendosi, infine, che le controversie tra i predetti soggetti e tra essi e la FIGC, «per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi di giustizia federale, sono devolute… unicamente alla cognizione arbitrale della camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI,…e risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi del regolamento della Camera» (comma 3).

Tanto premesso, preme ricordare che, ai fini dell’accertamento della violazione della c.d.

clausola compromissoria, ciò che rileva è l’esatta individuazione del petitum nei giudizi promossi dall’istante.

In proposito il Collegio ritiene di confermare le decisioni impugnate, che hanno ravvisato

un’identità di petitum nei procedimenti incardinati, prima innanzi al Collegio Arbitrale presso la LND e poi dinnanzi al GdP.

Come si evince dall’atto di citazione presentato al Giudice di Pace di Rimini, infatti, oggetto

del giudizio non erano affatto compensi ulteriori rispetto a quelli originariamente pattuiti, bensì parte dei 7.500,00 Euro previsti dal contratto di tesseramento dell’allenatore, allo scopo di voler mettere in discussione la decisione adottata dall’Organo di giustizia domestica. Ciò trova conferma, del resto, nella pressoché totale ripetizione della tesi esposta nel procedimento arbitrale nell’atto introduttivo del giudizio ordinario.

Secondo il Collegio, pertanto, siffatto comportamento rientra pienamente nell’ambito di

operatività del più volte citato art. 30 Statuto FIGC, con conseguente violazione di uno dei principi cardine dell’ordinamento sportivo (quello dell’autonomia), che impone il rigetto della domanda di annullamento o revoca avanzata dall’istante.

4. Tuttavia, si ritiene, in parziale riforma della decisione impugnata, che, in virtù del

comportamento collaborativo confermato dalla Cesenatico Chimicart, sia durante la fase

conciliativa sia durante la fase arbitrale, la sanzione della penalizzazione di tre (3) punti in classifica debba essere ridotta a due (2).

Il Codice di Giustizia della FIGC consente, infatti, di determinare la sanzione irroganda

tenendo nella debita considerazione l’ammissione di responsabilità e la fattiva collaborazione dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare (art. 24 CGS).

In proposito, il Collegio non può trascurare che la Società si è dimostrata disponibile a

conciliare la controversia, attraverso la conversione della perdita dei tre punti in classifica in

sanzione pecuniaria, o con il differimento della penalizzazione alla prossima stagione sportiva; e che la stessa, nella discussione dinnanzi al Collegio, non ha negato l’infrazione dell’art. 30 Statuto FIGC, ammettendo la propria responsabilità per la violazione della clausola compromissoria.

Si deve considerare, altresì, la buona fede dichiarata dall’istante, secondo cui la stessa

«traspare, in maniera significativa, soprattutto dall’importo per cui è stato radicato il giudizio che ha dato origine al deferimento: la somma di € 2.500,00», nonché l’atteggiamento psicologico che ha contraddistinto la condotta della Cesenatico Chimicart sostanziatosi in una colpa non grave.

Pertanto, alla luce delle considerazioni suddette, il Collegio dispone la riduzione della

sanzione inflitta a due (2) punti di penalizzazione in classifica.

5. Tutte le ulteriori eccezioni e domande, anche integranti il merito dell’istanza di arbitrato,

devono ritenersi assorbite dai superiori rilievi.

6. In considerazione della quasi totale soccombenza, la ricorrente è condannata al pagamento

delle spese di lite liquidate in € 800,00 (Euro Ottocento/00) in favore della Federazione Italiana

Giuoco Calcio e in € 1.000,00 (Euro mille/00) in favore della Lega Nazionale Dilettanti, oltre alle spese generali, IVA e CPA.

7. Il Collegio, inoltre, dispone che, fermo il vincolo di solidarietà, la A.S.D. Cesenatico

Chimicart sia condannata al pagamento delle spese e degli onorari degli Arbitri, come

separatamente liquidati, e della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

8. I diritti amministrativi versati devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e

Arbitrato per lo Sport.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa dalla A.S.D.

Cesenatico Chimicart contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

• dichiara inammissibile la domanda proposta dalla Società istante nei confronti della Lega

Nazionale Dilettanti (LND) per difetto di legittimazione passiva della predetta Lega;

• accertata la violazione della clausola compromissoria da parte della A.S.D. Cesenatico

Chimicart e fatta salva comunque l’importanza del principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, visto l’art. 24 CGS della FIGC riforma parzialmente la decisione impugnata, riducendo la sanzione a due (2) punti di penalizzazione in classifica;

• condanna la A.S. Cesenatico Chimicart al pagamento delle spese di lite liquidate in € 800,00

(Euro Ottocento/00) in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio e in € 1.000,00 (Euro

mille/00) in favore della Lega Nazionale Dilettanti, oltre le spese generali, IVA e CPA;

• fermo il vincolo di solidarietà, condanna la A.S.D. Cesenatico Chimicart al pagamento delle

spese e degli onorari degli Arbitri, come separatamente liquidati, e della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;

• dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera.

Così deliberato all’unanimità dei voti in conferenza personale degli Arbitri riuniti presso la

sede dell’arbitrato in data 11 Aprile 2008, e sottoscritto in numero di quattro (4) originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

 

2008-10-24

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