Ad un anno dalla sua introduzione torna d'attualità.
Il Lodo Petrucci è disciplinato dall'art. 52 co. 6 delle N.O.I.F. per il quale, in caso di non ammissione al campionato di serie A, B o C1, può essere assegnato il titolo sportivo di una categoria inferiore rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa.
- L’attribuzione è riservata alla F.I.G.C. sentito il Sindaco della città interessata.
- Il titolo può essere assegnato ad una nuova società al cui capitale non possono
partecipare, neppure per interposta persona, né possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi.
Al link indicato il dossier sul Lodo Petrucci
Link: http://www.figc.it/italiano/lodo_petrucci/lodo_pet
2005-08-10 - Fonte: Figc
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