1) Reclamo del Sig. DAL CIN Francesco,
avverso la sanzione dell’ inibizione
per anni cinque (art. 6, commi 1, 5
e 6, C.G.S.), con proposta al
Presidente Federale di preclusione
alla permanenza in qualsiasi rango
o categoria della F.I.G.C. (art. 14,
comma 2, C.G.S.), per illecito
sportivo, in relazione alla gara
Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a
seguito di deferimento del
Procuratore Federale (Delibera
della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale
Professionisti – Com. Uff. n. 10 del
27.7.2005)
2) Reclamo del Sig. DAL CIN Michele,
avverso la sanzione della inibizione
per anni tre e mesi uno, (art. 6
commi 1, 5 e 6 C.G.S.), per illecito
sportivo, in relazione alla gara
Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a
seguito di deferimento del
Procuratore Federale (Delibera
della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale
Professionisti – Com. Uff. n. 10 del
27.7.2005)
3) Reclamo del Sig. PAGLIARA Giuseppe,
avverso la sanzione dell’inibizione
per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5
e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per
illecito sportivo, in relazione alla
gara Genoa – Venezia
dell’11.6.2005, a seguito di
deferimento del Procuratore
Federale (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la
Lega Nazionale Professionisti –
Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005)
4) Reclamo del Sig. PREZIOSI Enrico,
avverso la sanzione dell’inibizione
per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5
e 6, C.G.S.) con proposta al
Presidente Federale di preclusione
alla permanenza in qualsiasi rango
o categoria della F.I.G.C., (art. 14,
comma 2, C.G.S.), per illecito
sportivo, in relazione alla gara
Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a
seguito di deferimento del
Procuratore Federale (Delibera
della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale
Professionisti – Com. Uff. n.10 del
27.7.2005)
5) Reclamo del Sig. CAPOZUCCA Stefano,
avverso la sanzione dell’inibizione
per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5
e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per
illecito sportivo, in relazione alla
gara Genoa – Venezia
dell’11.6.2005, a seguito di
deferimento del Procuratore
Federale (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la
Lega Nazionale Professionisti –
Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005)
Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005)
6) Reclamo del GENOA CRICKET and F.C.,
avverso la sanzione della
retrocessione all’ultimo posto del
Campionato di Serie B per la
stagione agonistica 2004/2005 (art.
13, lett. g), C.G.S.) e quella della
penalizzazione di tre punti in
classifica da scontare nella stagione
agonistica 2005/2006 (art. 6,
commi 1 e 6, e art. 13, lett. f),
C.G.S.), per illecito sportivo, in
relazione alla gara Genoa – Venezia
dell’11.6.2005, a seguito di
deferimento del Procuratore
Federale (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la
Lega Nazionale Professionisti –
Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005)
7) Reclamo del calciatore LEJSAL Martin,
avverso la sanzione della squalifica
per mesi sei (art. 6, commi 1, 5 e 6,
art.14, comma 1 , lett. g) e comma
5 C.G.S.), per illecito sportivo, in
relazione alla gara Genoa – Venezia
dell’11.6.2005, a seguito di
deferimento del Procuratore
Federale (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la
Lega Nazionale Professionisti –
Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005)
8) Reclamo del calciatore BORGOBELLO
Massimo,
avverso la sanzione della squalifica
per mesi cinque (art. 6, comma 7, e
art. 14, comma 1, lett. g) C.G.S.), in
relazione alla gara Genoa – Venezia
dell’11.6.2005, a seguito di
deferimento del Procuratore
Federale (Delibera dellaCommissione Disciplinare presso la
Lega Nazionale Professionisti –
Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005).
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2005-08-10 - Fonte: Figc
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