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"Solo in provincia si coltivano le grandi malinconie, il silenzio e la solitudine indispensabili per riuscire in uno sport così faticoso come il ciclismo". - Gianni Brera

      

Il Caso Cirillo – Materazzi

2004-02-03  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Possibili scenari, responsabilità e azioni a tutela

D

Domenica scorsa (1 febbraio), al termine dell’incontro di calcio tra l’Inter e il Siena, valevole per il secondo turno del girone di ritorno del campionato italiano, si è verificato un episodio che con il calcio ha poco a che fare.

Il Fatto:

Durante i novanta minuti regolamentari stabiliti per disputare l’incontro, inserito in un sistema di calendario settimanale, Bruno Cirillo, giocatore della società Siena Calcio, nonché tesserato FIGC (organo istituzionale riconosciuto come organizzatore e garante del torneo in ogni sua parte), veniva più volte apostrofato, con espressioni piuttosto pesanti, da Marco Materazzi, giocatore dell’Inter, che in quel momento si trovava a bordo campo nei pressi della panchina della propria squadra.

Al termine dell’incontro, Materazzi e Cirillo si dirigevano nel sottopassaggio che conduce agli spogliatoi, dove il giocatore nerazzurro – senza alcun apparente motivo – colpiva con un pugno il volto del giocatore del Siena,  procurandogli una lesione giudicata guaribile in 10 giorni.

Il Diritto:

Nel caso di specie si ritiene possa configurarsi a carico del giocatore dell’Inter una responsabilità a titolo di lesione personale dolosa ex art. 582 c.p.-

L’aggressione al giocatore della squadra toscana è infatti avvenuta nella piena consapevolezza dell’aggressore di arrecargli intenzionalmente un danno e ledergli l’integrità fisica, essendo avvenuta al di fuori del terreno di gioco, ed avendo la gara (all’evidenza)  rappresentato solo l’occasione per cagionare la lesione suindicata.

Attenzione, però, l’entità del danno subito da Cirillo (10 giorni di prognosi) presuppone che quest’ultimo quereli il calciatore della compagine milanese per il quale, in tal caso, si aprirebbe (inevitabilmente) un procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace che, in caso di sua dichiarata colpevolezza, potrebbe essere condannato al pagamento di una multa da € 774,00 a € 2.582,00, o alla permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni, o al lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi.

Ma v’è di più.

Per quanto accaduto si potrebbe anche ipotizzare una responsabilità in capo alla FIGC, la quale, in qualità di ente organizzatore del torneo, avrebbe avuto l’onere di garantire che a bordo campo, ed in particolare in panchina, non vi fossero persone estranee da quelle dichiarate ed identificate sulla distinta ufficiale  – documento consegnato al direttore di gara in anticipo rispetto all’incontro –.

Infatti, è preciso dovere del direttore di gara e dei suoi collaboratori (quarto uomo ed eventuali altri soggetti incaricati dalla FIGC) di controllare la regolarità di ogni cosa prima di dare inizio al match.

Dovere che nel caso di specie non è stato osservato in quanto, per come prevede il regolamento della FIGC, Materazzi non poteva certo stare a bordo campo, ne  tanto meno in panchina, pur trattandosi di un calciatore dell’Inter.

Non appare quindi condivisibile la prassi di consentire ai calciatori indisponibili di assistere alle partite da bordo campo, in aperta violazione appunto delle regole fissate dalle carte federali.

Al giocatore Cirillo ora la facoltà di querelare Materazzi e costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere il risarcimento dei danni tutti che ritiene di aver patito.

2004-02-03 - Fonte: Foggia/Gespa

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