L' Accordo collettivo t
Articolo 30
Il presente Accordo ha la durata di tre anni dalla data del 1° luglio 1989 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso Accordo.
Al link indicato il testo integrale.
Link: http://www.assocalciatori.it/aic/aic.nsf/NT000017E
2003-08-29 - Fonte: StudioSpataro
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