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"L'esperienza conta e quando sei giovane è importante farne tanta senza avere paura di prendere qualche schiaffo di troppo." - Francesco Moser, ciclista

      

Contratto collettivo dei calciatori: dal 1 luglio 1989

2003-08-29  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

In attuazione dell’art. 4 della Legge 23/3/1981 n. 91 fu stipulato l'accordo collettivo che regola i rapporti tra squadre e calciatori.

L' Accordo collettivo tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) - Lega Nazionale Professionisti e la Lega Professionisti di Serie C – e l’Associazione Italia- na Calciatori (A.I.C.) si è convenuto, sulla base delle intese raggiunte ed in attuazione dell’art. 4 della Legge 23/3/1981 n. 91, di stipulare il presente Accordo Collettivo per la disciplina dei rapporti tra le Società facenti parte degli Enti federali organizzativi dell’attività professionale ed i calciatori professionisti.

Articolo 30
Il presente Accordo ha la durata di tre anni dalla data del 1° luglio 1989 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso Accordo.

Al link indicato il testo integrale.


Link: http://www.assocalciatori.it/aic/aic.nsf/NT000017E

2003-08-29 - Fonte: StudioSpataro

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