Consiglio Federale Figc 19 agosto 2003:
FIDEJUSSIONI
Il Consiglio Federale
- visto il decreto legge n. 220/03 del 19.8.2003, pubblicato sulla G.U. 20 agosto 2003, n. 192, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva;
- visti i Comunicati Ufficiali n. 19/A, 20/A, 23/A del 31 luglio 2003, contenenti le delibere con le quali le società A.S. Roma S.p.A., S.S. Calcio Napoli S.p.A. e SPAL S.p.A. sono state ammesse ai rispettivi campionati di competenza;
- visto il rapporto dell'Ufficio Indagini ed udita la relazione del Gen. Pappa;
- atteso che dalla predetta relazione - avuto riguardo alle garanzie fideiussorie - risulta che le stesse sono contestate nella loro autenticità e che il comportamento delle predette società è connotato da buona fede;
- preso atto del parere della Corte Federale reso in data odierna, con cui si ritiene potersi concedere alle suddette società una remissione in termini per sostituire le fideiussioni già presentate;
- considerato, inoltre, che il richiamato decreto legge consente l'adozione di provvedimenti di carattere straordinario e transitorio, anche in deroga alle disposizioni vigenti dell'ordinamento sportivo, al fine di assicurare il regolare inizio dei campionati 2003 - 2004;
- visto l'art. 24 dello Statuto federale,
D e l i b e r a
alle società A.S. Roma S.p.A., S.S. Calcio Napoli S.p.A. e SPAL S.p.A., è concesso termine fino al 26 agosto 2003, ore 19.00, per depositare presso la F.I.G.C. - CO.VI.SO.C. idonee garanzie in sostituzione di quelle già presentate, rispettivamente di EURO 7.500.000,00, EURO 7.138.675,00, EURO 511.000,00
Riservato ogni ulteriore provvedimento all'esito del parere che la COVISOC dovrà esprimere successivamente al predetto adempimento.
Dà mandato alla Segreteria di inviare al CONI la presente delibera.
SERIE B
- Visto il decreto legge n. 220/03, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2003, n. 192 recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva;
- Considerato che le finalità del richiamato decreto legge sono volte a disciplinare in modo compiuto gli ambiti dell'autonomia dell'ordinamento sportivo ed a fissare i limiti della sua giurisdizione, individuando specifiche modalità di soluzione delle controversie tra soggetti ad esso appartenenti;
- Ritenuto di dover formulare al CONI una proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 5, del citato decreto legge, volta ad armonizzare il nuovo quadro normativo con l'eccezionale situazione determinatasi a seguito del contenzioso sorto tra la federazione ed alcune società sportive in ordine all'ammissione ed alla composizione dei campionati professionistici della stagione 2003/2004, anche al fine di comporre definitivamente le liti pendenti ed in vista dell'adozione di nuovi strumenti statutari indicati dal decreto legge per la soluzione delle controversie;
- Ritenuto altresì che tale proposta debba tenere conto degli interessi complessivi dell'intero movimento professionistico individuando una diversa formula del campionato di Serie B con ampliamento dell'organico e l'inserimento di società sportive che abbiano rilevanti bacini di utenza, strutture sportive attrezzate e di riconosciuta ricettività, frequenza di pubblico e indici di gradimento radiotelevisivo, tali da apportare un significativo aumento di interesse per l'intera competizione;
- Ritenuto infine di dover individuare tra le società di Serie C1 ammesse al campionato di competenza ed aventi i requisiti sopra indicati, quelle idonee ad integrare l'organico della Serie B;
- Visto l'art. 24 dello Statuto, in deroga agli artt. 49 e 50 delle N.O.I.F. nonché alle disposizioni riguardanti la formulazione dei calendari
Delibera
di sottoporre all'approvazione del CONI la seguente proposta di adozione di provvedimenti straordinari, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo:
1. A decorrere dalla corrente stagione 2003 - 2004 e fino a diversa determinazione del Consiglio Federale, l'organico del campionato nazionale di Serie B è fissato a 24 squadre ; ai fini della retrocessione, nelle disposizioni concernenti il Campionato di serie B le dizioni 16^ , 17^, 18^, 19^ e 20^ devono intendersi rispettivamente sostituite da 20^, 21^, 22^, 23^ e 24^.
2. Le società Calcio Catania S.p.A., ACF Fiorentina S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., Salernitana Sport S.p.A, sono ammesse in via straordinaria a partecipare al campionato nazionale di Serie B 2003 - 2004.
3. La Lega Nazionale Professionisti adotta in piena autonomia i provvedimenti volti ad armonizzare le vigenti forme di mutualità con la nuova composizione numerica della Lega, salvaguardando - secondo principi di equità - le legittime aspettative delle venti società aventi titolo sportivo già ammesse al campionato di Serie B per la corrente stagione sportiva.
4. Il presidente federale, di concerto con i vice presidenti ed i presidenti delle Leghe di competenza, sentita la CO.VI.SO.C., delibera gli atti necessari od opportuni per la conciliazione delle controversie pendenti, e con provvedimenti straordinari individua tempestivamente le società da ammettere ai campionati di Serie Cl e Serie C2 per la corrente stagione 2003 - 2004 al fine di ricomporne numericamente gli organici fissandone termini e modalità per l'iscrizione.
5. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, di concerto con i presidenti dei comitati di competenza, con provvedimento straordinario individua tempestivamente, ed alla luce delle disposizioni vigenti, le società da ammettere ai campionati della LND al fine di ricomporne numericamente gli organici.
All'esito della deliberazione del CONI, la F.I.G.C. in via straordinaria formulerà il nuovo calendario del Campionato di Serie B.
Link: http://www.figc.it/notizie_2/f_primo_piano.htm
2003-08-21 - Fonte: Figc
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