Diritto sportivo Dal 22.1.2004 La Banca Dati Normativa e Giurisprudenziale dell'avv. Alberto Foggia
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“A me sinceramente la parola leader non mi è mai piaciuta, più che altro mi metto a disposizione della squadra.” - Francesco Totti

      

E ora si diffida una corte affinche' non iurisdica

2003-08-06  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Il vicepresidente del CSM ha ragione: i giudici sono responsabili. E come tutti gli strumenti possono essere utilizzati con diverse finalità.

"

" La Federcalcio ha ... citato davanti al Tribunale di Roma i giudici della seconda sezione del Tar di Catania. La richiesta prevede un risarcimento di due milioni di euro e diffida il Tar ad emettere provvedimenti cautelari a favore del Catania Calcio. Tutto è legato al ricorso presentato nuovamente dalla squadra etnea contro la delibera della Figc che ha retrocesso il Catania in serie C1. " (cosi' datasport.it).

La Federcalcio diffida il Tar etneo. Nientepopodimeno.

Una lezione certamente per Berlusconi e il suo staff, soprattutto alla luce del deposito della sentenza di oltre 1000 pagine contro Previti.

Passando al serio, l'azione certamente crea difficolta' all'azione regionale.

Si assiste certamente ad un disconoscimento del Tar regionale, probabilmente fondato su motivi anche extra processuali, quali magari la lettera di spiegazione della sentenza.

Sta di fatto che l'azione non puo' impedire ad un cittadino di ottenere una pronuncia giurisprudenziale che, tuttavia, potrebbe poi essere dichiarata infondata per motivi procedurali.

Che significa: continuare a non arrivare alla sostanza. Che significa: riporre ogni speranza (e aumentare la pressione) per un intervento legislativo del Governo.

A tanto il diritto ?

Sappiamo di essere letti: purtroppo e' esperienza del fare giustizia di questi giorni che a botta segue risposta.

Se l'azione processuale e' volta a screditare non solo la controparte, ma anche l'organo giudicante, alla parte lesa che invoca giustizia non resta non solo difendere l'organo giudicante nelle sedi piu' adeguate, ma anche chiedere i provvedimenti cautelari piu' adatti.

In fondo si tratta di associazioni. In fondo la rappresentanza processuale di una associazione e' anche rappresentanza sostanziale, e il suo rappresentante risponde personalmente per gli eventuali errori, cosi' come un giudice risponde personalmente per gli eventuali errore, cosi' come una parte risponde personalmente per i propri errori. Di solito nel giudizio in corso. Di solito davanti al giudice investito, ricusandolo. Di solito. Se qualcuno ha creduto che prendiamo parte per la Federcalcio o per il Catania, non ha capito nulla. La questione qui e' quale diritto applicare. E' possibile che una sola (e qualsiasi) delle parti possa scegliere giudice, giurisdizione, ordinamento e paralizzare processualmente l'azione avversa ? Oggi, in Italia, si'. E' un problema di tempo. L'azione arrivera' al suo epilogo, ma in che contesto di fatto e in che contesto normativo ? Non invidiamo gli uffici legali di ambo le parti. E pensare che con una transazione si farebbero meno felici ma piu' soddisfatti i clienti. Sempre. Sempre che ci sia volontà comune e qualcuno che, del tutto estraneo alle problematiche, proponga una soluzione di mezzo. Media mediocritas: non mediocrità, ma perfetto equilibrio: tutti devono rinunciare a qualcosa per guadagnare tutti in immagine e credibilità. Una soluzione politica non otterrebbe lo stesso risultato. Illusioni ? Forse basterebbe ripensare a cosa si vuole ottenere. Illusioni ?


Link: http://www.studiospataro.it

2003-08-06

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