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Sci: casco per i minori di 14 anni e assicurazione per gli impianti

2003-03-06  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Norme in materia di sicurezza nella pratica dello sci. Ddl Cdm 28.2.2003


A

Articolo 1(Finalità e ambito di applicazione)

La presente legge disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonché i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle relative aree. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non costituire pericolo per l’incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando l’andatura e la traiettoria tenute alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e della pista affrontata, alla sicurezza delle persone a valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente. La aree destinate alla pratica delle discipline di cui al comma 1, di seguito denominate "aree sciabili", sono ricomprese , fin dalla fase progettuale, in ambiti territoriali esenti da normale rischio di frane o di valanghe ovvero sono predisposte con accorgimenti atti ad evitarle.

Articolo 2(Aree sciabili)

Sono aree sciabili le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, comunque denominata; lo sci di fondo ed altri sport individuate dalle singole normative regionali, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). All’interno delle aree di cui al comma 1, le Regioni, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dei diversi sport sulla neve e del tracciato, individuano e classificano le piste da sci, delimitando le aree limotrofe nelle quali è vietata la pratica dei predetti sport per motivi di incolumità e sicurezza pubblica, secondo criteri tecnici omogenei da definirsi con decreto del presidente della Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281. Con le medesime modalità è individuata la necessaria segnaletica. Le Regioni redigono un apposito elenco delle aree sciabili e delle piste di cui ai commi 2 e 3 , dandone idonea pubblicità. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di due piste e più di due impianti di risalita, i Comuni interessati individuano i tratti di pista da riservare agli allenamenti di sci agonistico, nonché le modalità e i tempi di utilizzo degli stessi.

Articolo 3 (Pericolo valanghe)

Ai fini della previsione del pericolo valanghe, e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il servizio Meteomont del Corpo forestale dello Stato provvede al controllo del manto nevoso, alla redazione ed alla diffusione del bollettino ufficiale del rischio valanghe nonché all’aggiornamento della Banca meteonivometrica, del Catasto nazionale delle valanghe e della cartografia monografica delle valanghe. In caso di necessità il Corpo forestale dello Stato provvede, di concerto con le altre Forse di polizia e con il soccorso alpino, ad assicurare l’intervento di personale addestrato, di unità cinofile e di elicotteri; concorre, altresì, nel prestare il servizio di controllo e di assistenza sulle piste da sci.

Articolo 4 (Gestione degli impianti)

Le Regioni esercitano la propria potestà legislativa e secondo i seguenti principi fondamentali: assicurare la predisposizione di una adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficoltà e di pericolosità di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate artificialmente; assicurare un adeguato servizio di pronto soccorso, dotato di idonee attrezzature, volto a garantire un tempestivo intervento in caso di incidenti, anche stipulando apposite convenzioni con il corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nonché con corpi o enti dello Stato, con specifiche competenze in materia; le Regioni individuano, sulla base degli strumenti urbanistici dei comuni interessati, anche consorziati fra loro, le aree di cui al comma 3 dell’art. 1, nel rispetto della salvaguardia delle bellezze paesaggistiche, della tutela ambientale, dei vincoli idrogeologici e geotermici. Provvedere alla manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili, in conformità ai criteri di cui alla lett. C), assicurando le maggiori garanzie di sicurezza, nonché segnalando tempestivamente e adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo agli utenti.

Articolo 5 (Istituzione dell’obbligo di utilizzo del casco protettivo)

Nell’esercizio della pratica dello sci è fatto obbligo ai minori di quattrordici anni di indossare un casco protettivo, conforme alle disposizioni di cui al comma 3, ovvero prodotto e messo in commercio in un Paese membro dell’Unione europea. Il responsabile delle violazioni delle prescrizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 30 a euro 90. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge o nei maggiori termini richiesti dall’adempimento degli obblighi comunitari in materia, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute e del Ministro delle attività produttive, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), si defiiniscono le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1 e si determinano le modalità di omologazione. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 6 (Obbligo di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso terzi)

I gestori delle aree sciabili, individuate ai sensi dell’articolo 2, devono stipulare apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni derivanti agli utenti ed ai terzi in relazione all’utilizzo degli impianti e delle aree. I gestori di cui al comma 1 devono altresì stipulare per conto degli utenti delle aree sciabili una polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni da questi provocati a persone durante le attività sportive svolte all’interno delle aree stesse. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetta alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 45.000. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e l’ISVAP, definisce la tipologia e i massimali minimi di copertura dei contratti di assicurazione obbligatoria di cui ai commi 1 e 2, anche in relazione alla tipologia delle aree sciabili.

Articolo 7 (Disposizioni finali)

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge con propri atti normativi, nel rispetto delle attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Al controllo e all’osservanza delle prescrizioni di cui alla presente legge provvedono gli ufficiali e gli agenti delle Forze di polizia, nonché i Corpi di polizia locali, specificatamente addestrati a servizi di sicurezza e soccorso in montagna.

2003-03-06 - Fonte: G.U.

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