Diritto sportivo Dal 22.1.2004 La Banca Dati Normativa e Giurisprudenziale dell'avv. Alberto Foggia
Home Store Percorsi Giurisprudenza Normativa Prassi G.U. Demo Iscrizioni
Store · Indice   
Newsletter · Contatti   


“Il calcio è il regno della lealtà umana esercitata all'aria aperta.” - Antonio Gramsci

      

Regolamento per la semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche.

2003-01-02  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Gazzetta Ufficiale N. 92 del 19 Aprile 2002


D

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2002, n.69 Regolamento per la semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente il regime dell'imposta sul valore aggiunto per le attivita' spettacolistiche, come modificato dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'emanazione di un regolamento per dettare, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modalita' semplificate di certificazione dei corrispettivi per le societa' sportive dilettantistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare l'articolo 74-quater, recante disposizioni per le attivita' spettacolistiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, concernente regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, concernente regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1. Ambito applicativo 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle societa' e alle associazioni sportive dilettantistiche, anche se non riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali purche' riconosciute dagli enti di promozione sportiva, comprese le associazioni sportive che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, relativamente alle attivita' sportive di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, svolte nel territorio dello Stato, nell'ambito di manifestazioni sportive dilettantistiche.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari generali.". - Si trascrive il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi", come modificato dall'art. 32 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: "Art. 18 (Regime I.V.A. per le attivita' spettacolistiche). 1. Dopo l'art. 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' inserito il seguente: "Art. 74-quater (Disposizioni per le attivita' spettacolistiche). - 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo. 2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attivita' spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attivita' di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per l'emissione dei titoli di accesso. 4. Per le attivita' di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione. 5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio. 6. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche' per le attivita' svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facolta' di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attivita' culturali il concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972 . 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunta, in fine, la tabella C, allegata al presente decreto. 2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalita' semplificate di certificazione dei corrispettivi per le societa' sportive dilettantistiche.". - Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica": "136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 "Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2000. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 "Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1997. Note all'art. 1: - La legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante "Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991. - Si riporta il testo della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto": "Tabella C (Spettacoli ed altre attivita) 1) spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private; 2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono; 3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiatura similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari; 4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti; 5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari; 6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.".

Art. 2. Certificazione dei corrispettivi 1. I soggetti indicati nell'articolo 1 possono documentare i corrispettivi costituiti dalle somme pagate dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche, in alternativa ai titoli di accesso emessi con le modalita' stabilite dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 13 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2000, mediante rilascio di titoli di ingresso o di abbonamenti. 2. I titoli di ingresso e gli abbonamenti sono rilasciati al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero, se gratuiti, prima dell'ingresso. 3. I corrispettivi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono certificati, ove non sia obbligatoria l'emissione della fattura, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del medesimo regolamento. 4. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche che, avendone i requisiti, determinano l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni del presente regolamento, in alternativa a quelle recate dall'articolo 8, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, limitatamente ai corrispettivi indicati nel comma 1.

Nota all'art. 2, comma 1: - Il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 13 luglio 2000, recante "Attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalita' di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2000. Note all'art. 2, comma 3: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 "Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi" come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1999, n. 544, art. 10: "Art. 2 (Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione). - 1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'art. 1 le seguenti operazioni: a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione; c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi; e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato; f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonche' i protesti di cambiali e di assegni bancari; g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie; h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate; i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonche' in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza; l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attivita' di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi; m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da societa' finanziarie o fiduciarie e dalle societa' di intermediazione mobiliare; n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'art. 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l'attivita' di trasporto; p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro, svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti di portatori di handicap; q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole; r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni; s) le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini; t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti; u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti; v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori; z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori; aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti; bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali; cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere; dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate; ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime; ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente; gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto; hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'art. 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66; ii) le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie; ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli; mm) le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzazione di servizi igenico-sanitari pubblici; nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici; oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni; pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'art. 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita' montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dagli enti obbligati alla tenuta della contabilita' pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni; rr) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorita' competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attivita' non connessa con quella autorizzata; ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'Ente poste; tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attivita' di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire. 2. Non sono altresi' soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art. 12, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell'art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura in virtu' dei seguenti decreti del Ministro delle finanze: a) decreto 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa; b) decreto 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni; c) decreto 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade; d) decreto 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali; e) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali; f) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento; g) decreto 22 dicembre 1980: societa' che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali; h) decreto 26 luglio 1985: enti e societa' di credito e finanziamento; i) decreto 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.". - Si riporta altresi', per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696, citato nel soprariportato art. 2: "Art. 1 (Operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale). - 1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline. 2. Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 8 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992 concernente il rilascio dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, con le modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992. 3. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuate, i biglietti di trasporto aventi le caratteristiche fissate con il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992, assolvono la funzione dello scontrino fiscale.". Note all'art. 2, comma 4: - Per il testo dell'art. 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si veda la nota alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 "Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti": "1. I soggetti previsti dall'art. 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire, possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di cui all'art. 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.".

Art. 3. Titoli di ingresso 1. I titoli di ingresso sono costituiti da almeno due sezioni, ciascuna recante la numerazione progressiva ed il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonche' le seguenti indicazioni: a) il numero di serie; b) la categoria di posto; c) il corrispettivo; d) il corrispettivo per l'eventuale prevendita; e) la dicitura "gratuito" ovvero "ridotto", per i titoli di ingresso rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto. 2. I titoli di ingresso sono distinti in serie per categorie di posto e di corrispettivo, nonche' in caso di cessione gratuita o a prezzo ridotto. Il corrispettivo, ove non risulti prestampato, e' apposto prima del rilascio del titolo. 3. Le due sezioni del titolo sono separate al momento dell'ingresso e sono conservate per tutta la durata della manifestazione, una dall'organizzatore e l'altra dallo spettatore.

Nota all'art. 3, comma 1: - Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante "Imposta sugli spettacoli", come modificato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 60 del 1999: "Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Societa' italiana degli autori ed editori. I tributi riscossi dalla Societa' sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma. Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile.".

Art. 4. Abbonamenti 1. Gli abbonamenti recano la numerazione progressiva e il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonche' le seguenti indicazioni: a) gli elementi identificativi dei soggetti, di cui all'articolo 1; b) la validita' temporale; c) il numero delle manifestazioni cui danno diritto di assistere, con l'indicazione delle stesse nelle ipotesi di abbonamento a turno fisso; d) il corrispettivo; e) la categoria di posto; f) la dicitura abbonamento "gratuito" ovvero "ridotto", per gli abbonamenti rilasciati gratuitamente o ad importo ridotto; g) la data di rilascio. 2. Nell'ipotesi di abbonamento rilasciato a data libera, che da' diritto di assistere a un numero prefissato di manifestazioni, e' consegnato allo spettatore, prima dell'ingresso a ciascuna manifestazione, un titolo con le caratteristiche di cui all'articolo 3, recante la dicitura "abbonato", senza l'indicazione del corrispettivo.

Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si veda la nota all'art. 3.

Art. 5. Adempimenti 1. Ogni nuova dotazione di titoli d'ingresso e di abbonamenti e le eventuali integrazioni sono certificate dal concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. 2. Le movimentazioni dei titoli e degli abbonamenti sono annotate su appositi prospetti, a numerazione progressiva per ciascun esercizio sociale. 3. Per ciascuna manifestazione e' redatto un singolo prospetto. Prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, sono annotati nel prospetto i dati della societa' o associazione sportiva, dell'impianto e dell'evento sportivo, nonche' i dati relativi ai titoli posti in uso, con l'indicazione del numero del primo titolo di ingresso utilizzabile e del relativo importo. Nella stessa giornata di conclusione di ciascuna manifestazione sportiva e, comunque, prima dell'inizio della successiva manifestazione, se realizzata nella stessa giornata, sono annotati il numero dell'ultimo titolo rilasciato, nonche' la quantita' complessiva dei titoli emessi. 4. Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento da' diritto di assistere, della quantita' dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. Dette annotazioni sono effettuate entro il quinto giorno non festivo del mese successivo a quello del rilascio degli abbonamenti. 5. Al termine di ciascun esercizio sociale i soggetti indicati all'articolo 1 si avvalgono di un apposito prospetto annuale dei titoli in carico per l'annotazione delle rimanenze dei titoli di ingresso e degli abbonamenti non utilizzati, specificandone la tipologia, la serie, la numerazione ed il corrispettivo se prestampato. Tali rimanenze dei titoli di ingresso di ciascun esercizio sociale, evidenziate nel prospetto, costituiscono la dotazione iniziale dell'esercizio successivo. 6. I prospetti di cui al presente articolo, recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e conformi al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono tenuti e conservati ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Una copia dei prospetti e' ritirata, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari al controllo, dal concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. 7. Resta fermo l'obbligo di annotare i corrispettivi, ivi compresi quelli certificati con i titoli d'ingresso e con gli abbonamenti ai sensi degli articoli 3 e 4, nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per le associazioni sportive dilettantistiche che optano per l'applicazione delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nel modello previsto all'articolo 9, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544. Alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche che determinano l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544.

Nota all'art. 5, comma 1: - Per il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si veda la nota all'art. 3. Note all'art. 5, comma 6: - Per il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si veda la nota precedente. - Si trascrive il testo dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", come modificato dall'art. 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383: "Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti). I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.". Note all'art. 5, comma 7: - Si trascrive il testo dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", come modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695. "Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.". - La legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante "Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991. - Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, "Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti": "3. I soggetti di cui all'art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in luogo degli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Gli stessi soggetti effettuano il versamento trimestrale dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. I suddetti soggetti annotano distintamente nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, i proventi di cui all'art. 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonche' le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.". - Per il testo dell'art. 74-quater, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1972, n. 633, si veda la nota alla premessa. - Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, "Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti"; si trascrive, altresi' per opportuna conoscenza, anche il comma 1 dello stesso articolo: "Art. 8 (Contribuenti minori). - 1. I soggetti previsti dall'art. 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire, possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di cui all'art. 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 2. I contribuenti di cui al comma 1 sono esonerati dall'annotazione dei corrispettivi, dalle liquidazioni, dalle dichiarazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta, ma assolvono gli obblighi di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di versamento annuale dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale.".

Art. 6. Annullamento e mancata utilizzazione dei titoli 1. In caso di mancata effettuazione dell'evento sportivo, che comporti la restituzione del corrispettivo pagato, i titoli di ingresso, comprensivi di tutte le sezioni, sono consegnati al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per la successiva distruzione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'evento non realizzato. 2. I titoli d'ingresso e gli abbonamenti che le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche non intendono piu' utilizzare sono consegnati, comprensivi di tutte le sezioni, al concessionario di cui al comma 1, per la successiva distruzione.

Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 "Imposta sugli spettacoli": "Art.17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Societa' italiana degli autori ed editori. I tributi riscossi dalla Societa' sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma. Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile.".

Art. 7. Disposizioni transitorie e decorrenza 1. I biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in uso ai sensi dell'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, possono continuare ad essere utilizzati, sempreche' gli stessi siano integrati con l'indicazione del corrispettivo e siano registrati sul prospetto di cui all'articolo 5, comma 5, quale dotazione iniziale dei titoli d'ingresso, entro il primo giorno non festivo successivo a quello della decorrenza degli effetti del presente decreto. 2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di approvazione dei modelli previsti dall'articolo 5. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 marzo 2002

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione PERA

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro del-"l'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 162

Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si veda la nota all'art. 6. - Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 "Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti": "Art. 11 (Disposizioni transitorie e decorrenza). - 1. I soggetti di cui all'art. 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelli previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora alla data del 1 gennaio 2000 non siano dotati degli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal giorno dell'installazione dell'apparecchio da effettuare, in ogni caso, entro il 1 ottobre 2001. In tale periodo certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, ovvero dei biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e la numerazione progressiva, provvedendo ai corrispondenti adempimenti contabili previsti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 633 e n. 640 del 1972. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2000.

2003-01-02 - Fonte: G.U.

Newsletter
Ricevi gli aggiornamenti su Regolamento per la semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche. e gli altri post del sito:

Email: (gratis Info privacy)

  











 Agenti di calciatori
 Anno Europeo dello sport
 Atleti professionisti
 Atleti dilettanti
 Arbitri

 Bosman
 Cartellino sportivo
 Coni
 Credito sportivo

 Diritti tv
 Doping
 Fallimento
 Federazioni
 Fisco

 Giochi e scommesse
 Giustizia sportiva
 Giurisdizione
 Impianti sportivi
 Lavoro sportivo

 Leghe
 Marchi e brevetti
 Previdenza e assistenza
 Quotazioni in borsa
 Resp. sportiva e ord.

 Soc. e Ass. professionistiche
 Soc. e Assoc. dilettantistiche
 Sponsorizzazioni
 Vincolo sportivo
 Violenza
 

Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze) non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza. Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - condizioni generali - Elenco testi - privacy policy - Cookie - Login