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Privacy: il registro delle sanzioni disciplinari presso il Coni

2011-03-10  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Il provvedimento del Garante

&

 

[doc. web n. 1793469] CONI: Registro delle sanzioni disciplinari e trattamento di dati personali - 16 febbraio 2011

Registro dei provvedimenti n. 068 del 16 febbraio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere presentata dal Comitato olimpico nazionale italiano in ordine a due schemi di regolamento riguardanti, rispettivamente, il "Registro delle sanzioni disciplinari" e le "Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del Registro delle sanzioni disciplinari" (nota prot. n. 00098 del 9 febbraio 2011);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il Comitato olimpico nazionale italiano (di seguito "Coni") ha chiesto, ai sensi dell'art. 154 del Codice, il parere del Garante in ordine a due schemi di regolamento riguardanti, rispettivamente, il "Registro delle sanzioni disciplinari" e le "Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del Registro delle sanzioni disciplinari".

 

Titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro è il Coni che si avvale della struttura denominata CONI-RSD per la sua gestione.

A. Con il primo schema di regolamento il Coni intende disciplinare l'istituzione e la gestione del Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo e le procedure di comunicazione, iscrizione, aggiornamento ed eliminazione dei relativi dati utilizzati al fine della verifica dei requisiti di eleggibilità alle cariche elettive del Coni e degli altri organismi sportivi nonché della tesserabilità presso i medesimi organismi così come previsto dall'ordinamento sportivo vigente.

A tale fine, nel Registro è previsto che siano iscritte per estratto:

1. le decisioni definitive;

2. le decisioni in materia di doping;

3. l'attestazione relativa alla sottrazione del tesserato, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, alle sanzioni irrogate nei suoi confronti;

4. i provvedimenti di clemenza, di revisione, di revocazione e di riabilitazione.

I dati personali inseriti nel Registro riguardano:

1. coloro ai quali siano state irrogate sanzioni conseguenti ad una decisione definitiva;

2. coloro i quali si siano sottratti volontariamente alle sanzioni irrogate nei loro confronti, in seguito a dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento;

3. coloro ai quali siano state irrogate sanzioni di natura sospensiva conseguenti ad una decisione in materia di doping.

B. Con il secondo schema di Regolamento in esame il Coni individua le regole tecniche di funzionamento del sistema informatico del sopra descritto "Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo".

In particolare, lo schema di regolamento prevede che sul sistema siano implementate politiche di sicurezza idonee a:

1. salvaguardare la riservatezza delle informazioni e delle risorse del sistema, riducendo al minimo il rischio di accessi, volontari o involontari, non autorizzati;

2. salvaguardare l'integrità delle informazioni e delle risorse del sistema, riducendo al minimo il rischio che possano avvenire cancellazioni o modifiche delle stesse;

3. salvaguardare l'esattezza e la disponibilità delle informazioni e delle risorse del sistema, riducendo al minimo il rischio che possa essere impedito ai soggetti autorizzati l'accesso alle informazioni.

OSSERVA

Valutata la conformità al quadro normativo di riferimento, sui predetti schemi di regolamento non vi sono rilievi da formulare, considerato anche che essi tengono conto degli approfondimenti e delle indicazioni rese per le vie brevi dall'Ufficio del Garante ai competenti uffici del Coni nel corso di vari contatti informali a livello tecnico, volti a garantire un più elevato standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali.

In particolare, le predette indicazione hanno riguardato l'esplicitazione delle finalità perseguite dai soggetti che hanno accesso al Registro delle sanzioni disciplinari, la gestione delle credenziali di autenticazione, la descrizione degli accorgimenti tecnici volti a garantire la sicurezza informatica dei dati ivi contenuti, nonché le finalità e le modalità di accesso e utilizzo di un archivio storico delle transazioni intervenute sui provvedimenti iscrivibili nel Registro.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell'art. 154, comma 4, del Codice, esprime parere favorevole sugli schemi di regolamento predisposti dal Coni riguardanti, rispettivamente, il "Registro delle sanzioni disciplinari" e le "Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del Registro delle sanzioni disciplinari".

Roma, 16 febbraio 2011

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

 

IL SEGRETARIO GENERALE

De Paoli

 


Link: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=17

2011-03-10 - Fonte: Garante Privacy

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