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"Lo sport ha bisogno di progettazione, innovazione, impegno costante." - Pietro Mennea

      

Disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza

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Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 10 gennaio 2011 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2011)

I

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, recante ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 25, comma 2, recante disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente l'attribuzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, che disciplina le modalità di liquidazione, nonché i termini e le modalità di versamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni concernenti l'unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto l'art. 38, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, ha disposto la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, con regolamenti emanati entro il 31 dicembre 2006;

Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto-legge n. 223 del 2006 che, nel sostituire l'art. 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, inclusi i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro;

Visto l'art. 38, comma 4, del predetto decreto-legge n. 223 del 2006, che dispone la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, inclusi i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro;

Visti i decreti del direttore generale di AAMS del 28 agosto 2006, che, tra l'altro, nell'ambito di apposita gara pubblica comunitaria, approvano gli schemi di convenzione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del citato decreto legge n. 223 del 2006;

Visto l'art. 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che integra il disposto dell'art. 38, comma 1, lettera b), del predetto decreto-legge n. 223 del 2006 con i giochi di carte di qualsiasi tipo;

Visto l'art. 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che dispone l'adeguamento, nel rispetto dei criteri previsti dall'ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi altresì la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo;

Visto l'art. 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), che dispone, nel rispetto della disciplina dei giochi, che con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione dei singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, nonché della posta unitaria di partecipazione al gioco, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi, ed alla variazione della misura del prelievo;

Visto l'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), che dispone l'affidamento in concessione dell'esercizio e della raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad f), del medesimo articolo, ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire in prima attuazione, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento le concessioni;

Considerato che, ai sensi del citato art. 12, comma 1, lettera f) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le disposizioni previste dal regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, gli obblighi comunitari di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, sono stati assolti con procedura n. 2009/0469/I del 27 novembre 2009, successivamente integrata dalle procedure n. 2010/401/I, 2010/402/I e 2010/403/I del 6 luglio 2010 di alcune modifiche formali del decreto direttoriale 5 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2010, n. 68, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensione previsto dalle procedure comunitarie, senza osservazioni;

Adotta il seguente decreto:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina l'esercizio della tipologia dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro.

2. Il presente decreto disciplina altresì l'esercizio delle seguenti tipologie di giochi:

a) di sorte a quota fissa a distanza con vincita in denaro, con esclusione del gioco del lotto e dei suoi giochi complementari;

b) di carte a distanza con vincita in denaro, organizzati in forma diversa dal torneo.

3. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) applicazione del gioco, le funzionalità che il concessionario mette a disposizione del giocatore, tramite la piattaforma di gioco, per lo svolgimento delle sessioni di gioco;

c) certificazione, la certificazione della piattaforma di gioco, del generatore di numeri casuali e delle applicazioni dei giochi, resa da un ente di certificazione accreditato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, da un organismo nazionale di accreditamento o di altro Stato, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai collegati provvedimenti di AAMS;

d) circuito di gioco, l'ambiente virtuale, realizzato tra più concessionari mediante la condivisione della piattaforma di gioco, nel quale si svolgono sessioni di gioco di giocatori che hanno ricevuto i diritti di partecipazione dai medesimi concessionari;

e) codice malevolo, qualsivoglia programma software, introdotto in un sistema informatico contro la volontà dell'utente od a sua insaputa, in grado di infettare il sistema stesso danneggiandolo o, comunque, compromettendone l'efficienza;

f) codice univoco, il codice attribuito dal sistema centralizzato all'atto della convalida del diritto di partecipazione, che identifica il concessionario, il gioco e la sessione di gioco alla quale il diritto di partecipazione si riferisce;

g) colpo/i, esclusivamente con riferimento ai giochi di sorte a quota fissa ed ai giochi di carte a distanza organizzati in forma diversa dal torneo, il singolo ciclo di gioco, indipendente rispetto ai cicli precedenti e successivi, che presuppone la disponibilità della posta, si svolge attraverso la puntata, anche ripetuta, di importi del credito disponibile e l'assunzione delle decisioni di gioco, secondo quanto previsto dal progetto del singolo gioco, e si conclude con l'accredito alla posta del giocatore;

h) concessionario, il soggetto titolare della concessione per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché all'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), autorizzato all'esercizio dei giochi ai sensi del presente decreto;

i) diritto di partecipazione, il biglietto virtuale della sessione di gioco, richiesto dal giocatore, assegnato dal concessionario e convalidato dal sistema centralizzato, che dà diritto alla partecipazione ad una sessione di gioco;

j) fondo, il montante al quale sono eventualmente accantonate le quote parti del montepremi destinate a jackpot; gli ammontati accantonati non sono nella disponibilità del concessionario;

k) generatore di numeri casuali, l'insieme delle apparecchiature e del software dedicato alla generazione casuale dei numeri per la determinazione non prevedibile e indipendente degli esiti;

l) giocatore, ciascun soggetto che, tramite mezzi di comunicazione a distanza, partecipa ad un gioco a distanza;

m) gioco a solitario, la modalità di gioco nella quale partecipa al gioco il singolo giocatore e le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti dal giocatore stesso contro il banco tenuto dal concessionario;

n) gioco a jackpot, la modalità di assegnazione delle vincite nella quale una quota parte del montepremi è assegnata in vincita anche in sessioni di gioco o colpi diversi da quello al quale il montepremi stesso è riferito; l'ammontare del jackpot non ancora assegnato non è nella disponibilità del concessionario; il jackpot può essere costituito anche prelevando quote residenti su fondi nei quali sono accantonate le quote parti del montepremi destinate al jackpot stesso;

o) gioco di abilità, ciascun gioco a distanza tra giocatori nel quale il risultato che determina la vincita del giocatore dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori; i giochi di carte organizzati nella modalità del torneo sono considerati giochi di abilità;

p) gioco di sorte a quota fissa, ciascun gioco a distanza a solitario nel quale i possibili esiti oggetto di scommessa hanno probabilità di verificarsi predefinita ed invariabile ed il rapporto tra l'importo della vincita conseguibile ed il prezzo della partecipazione al colpo è conosciuto dal giocatore all'atto della puntata;

q) gioco di carte, ciascun gioco a distanza che riproduce un gioco effettuato con le carte mediante la loro rappresentazione virtuale;

r) gioco tra giocatori, la modalità di gioco nella quale partecipano al gioco due o più giocatori e le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti da ciascun giocatore rispetto a quelli ottenuti dagli altri;

s) gioco sicuro, le misure adottate dal concessionario nel gioco con vincita in denaro, sulla base dei provvedimenti di AAMS, al fine di garantire la tutela, sia degli interessi del singolo giocatore, sia di quelli pubblici;

t) mano, esclusivamente per i giochi di carte, il processo di gioco che prevede la distribuzione di carte ai partecipanti, i giocatori ed eventualmente il banco tenuto dal concessionario, anche in più fasi successive, e si conclude con la raccolta delle carte medesime che sono messe da parte ovvero mescolate assieme alle carte non distribuite, prima di procedere ad una eventuale successiva mano;

u) montepremi, l'ammontare, riferito ad una sessione di gioco nel caso dei giochi di abilità ovvero ad un colpo nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, spettante ai giocatori e ad essi assegnato in vincite;

v) piattaforma di gioco, l'ambiente informatico, appartenente al sistema di elaborazione del concessionario, connesso al sistema centralizzato ed accessibile dal giocatore mediante mezzi di comunicazione a distanza, con il quale il concessionario gestisce e, tramite le applicazioni dei giochi, eroga i giochi;

w) posta, esclusivamente nei giochi di sorte a quota fissa e nei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, l'ammontare di credito disponibile al giocatore per effettuare i colpi; posta iniziale, l'ammontare del credito che il giocatore richiede di trasferire dal proprio conto di gioco e rendere disponibile per effettuare i colpi; posta finale, l'ammontare del credito disponibile alla conclusione della sessione del gioco che è trasferito al conto di gioco del giocatore;

x) pseudonimo, la denominazione fittizia, non modificabile, scelta dal giocatore, ad esso univocamente associata, che lo identifica nell'ambiente di gioco del singolo concessionario e nel circuito di gioco, obbligatoriamente adottata dal concessionario per comunicare in modo riservato l'identità del giocatore agli altri giocatori, nel caso dei giochi tra giocatori;

y) raccolta, la somma degli importi, relativi al prezzo della partecipazione, pagati dai giocatori partecipanti alla singola sessione di gioco nel caso dei giochi di abilità, ovvero al singolo colpo nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo;

z) sessione di gioco, nel caso dei giochi di abilità, il processo di gioco che inizia con la richiesta del diritto di partecipazione ed il pagamento del prezzo del diritto di partecipazione e che si conclude con l'assegnazione delle vincite e l'accredito al conto di gioco; nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, il processo di gioco che inizia con la richiesta del diritto di partecipazione ed il trasferimento della posta iniziale dal conto di gioco e che si conclude con il trasferimento della posta finale al conto di gioco; 

aa) sistema centralizzato, il sistema informatico di AAMS, interconnesso con la piattaforma di, per il controllo, la convalida, l'attribuzione del codice univoco e la registrazione dei diritti di partecipazione, nonché per la determinazione dell'imposta unica;

bb) strategia standard di gioco, con riferimento ai giochi di carte a solitario nei quali il risultato che determina la vincita del giocatore non dipende esclusivamente dall'elemento aleatorio, le regole di decisione di gioco che rendono massima la probabilità di vincita e che il concessionario è tenuto a rendere disponibili sul proprio sito;

cc) torneo, la modalità dei giochi di carte con organizzazione del gioco che prevede lo svolgimento di una pluralità di mani; la modalità diversa dal torneo, viceversa, adotta una organizzazione di gioco che consente la partecipazione del giocatore anche ad una singola mano.

Art. 2

Autorizzazione all'esercizio dei giochi

1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei giochi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, anche in circuito di gioco, il concessionario inoltra ad AAMS apposita istanza, corredata dal progetto della piattaforma di gioco e dalla certificazione recante l'esito positivo della verifica tecnica diretta ad accertare la conformità della piattaforma di gioco e del generatore di numeri casuali ai requisiti riportati nelle linee guida rese disponibili da AAMS sul proprio sito istituzionale. Successive modifiche delle caratteristiche essenziali del progetto della piattaforma sono subordinate alla preventiva approvazione di AAMS e all'eventuale rinnovo della certificazione, secondo le modalità definite nelle citate linee guida.

2. AAMS autorizza i soggetti di cui al comma 1 in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità:

a) del progetto della piattaforma di gioco, rispetto a quanto previsto dal presente decreto;

b) delle modalità di colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il sistema centralizzato, rispetto ai protocolli di comunicazione stabiliti da AAMS stessa con appositi provvedimenti.

Art. 3

Piattaforma di gioco

1. La piattaforma di gioco consente:

a) il colloquio, anche in tempo reale, con il sistema centralizzato e con il giocatore;

b) la gestione delle formule di gioco e delle sessioni di gioco;

c) l'acquisizione del diritto di partecipazione al gioco o della posta, nonché la relativa assegnazione al giocatore del codice univoco;

d) l'assegnazione delle vincite, nonché i relativi pagamenti;

e) l'assistenza e l'informazione al giocatore;

f) l'offerta gratuita di gioco per apprendimento.

2. La piattaforma di gioco garantisce la correttezza, l'integrità, l'affidabilità, la sicurezza, la trasparenza e la riservatezza delle attività e funzioni esercitate e la correttezza e la tempestività del pagamento delle vincite.

3. La piattaforma di gioco garantisce la memorizzazione e la tracciabilità dei dati relativi alle sessioni di gioco svolte per un periodo minimo di cinque anni ed adotta soluzioni che facilitano l'accesso alle informazioni, per l'esercizio dell'azione di vigilanza e di controllo da parte di AAMS.

4. La piattaforma di gioco garantisce la continuità del servizio mediante l'adozione di sistemi ad alta affidabilità ed è sviluppata e manutenuta secondo le metodologie e le tecnologie allineate ai migliori standard del settore.

5. La piattaforma di gioco è dotata di caratteristiche di sicurezza atte a garantire la protezione da accessi non autorizzati e l'inalterabilità dei dati scambiati.

6. I componenti software, che il concessionario richiede, eventualmente, al giocatore di installare sulla propria postazione, non introducono codice malevolo e assicurano l'esclusiva connessione al sito del concessionario stesso.

7. La piattaforma di gioco e le reti di trasmissione dati garantiscono i requisiti previsti dagli appositi provvedimenti di AAMS.

Art. 4

Ripartizione della raccolta

1. L'imposta unica è stabilita per la tipologia dei giochi di cui all'art. 1, comma 1, nella misura del tre per cento della raccolta.

2. L'imposta unica per le tipologie dei giochi di cui all'art. 1, comma 2, è stabilita nella misura del venti per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

3. Per la tipologia dei giochi di cui all'art. 1, comma 1, è destinato al montepremi, al netto della eventuale quota parte destinata a jackpot, almeno l'ottanta per cento della raccolta.

4. Per la tipologia dei giochi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), è destinato al montepremi su base statistica in relazione alla probabilità di ciascuno dei possibili esiti oggetto di estrazione, al netto della eventuale quota parte destinata a jackpot, almeno il novanta per cento della raccolta.

5. Per la tipologia dei giochi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b):

a) nel caso dei giochi tra giocatori è destinato al montepremi, al netto della eventuale quota parte destinata a jackpot, almeno il novanta per cento della raccolta;

b) nel caso dei giochi a solitario è destinato al montepremi su base statistica, in relazione alla probabilità di ciascuno dei possibili esiti oggetto di estrazione e nell'ipotesi che il giocatore persegua la strategia standard di gioco, al netto della eventuale quota parte destinata a jackpot, almeno il novanta per cento della raccolta.

6. Il compenso del concessionario, a copertura della totalità dei costi per l'esercizio del gioco, è costituito dalla quota residua della raccolta al netto del montepremi e dell'imposta unica.

Art. 5

Diritto di partecipazione e ammontare della posta

1. Per le tipologie dei giochi di cui all'art. 1, comma 1, il diritto di partecipazione alla sessione di gioco, eventualmente comprensivo di successivi acquisti, non può essere superiore a euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

2. Con riferimento ai giochi di cui al comma 1, è ammessa ed è subordinata alla espressa previsione nel progetto di gioco di cui all'art. 13 ed agli obblighi di informazione al giocatore di cui all'art. 9 l'offerta di sessioni di gioco nelle quali la partecipazione è condizionata all'accettazione dell'obbligo all'utilizzo della eventuale vincita per il pagamento del prezzo del diritto di partecipazione ad una successiva sessione di gioco collegata. Il titolo acquisito dal giocatore non ha scadenza.

3. Per le tipologie dei giochi di cui all'art. 1, comma 2, la posta iniziale per la partecipazione alla sessione di gioco, comprensiva di successivi ulteriori trasferimenti dal conto di gioco e di eventuali bonus, non può essere superiore a euro 1.000,00 (mille/00).

4. Con riferimento ai giochi di cui al comma 3, possono essere stabiliti da AAMS, con propri provvedimenti ulteriori limiti riguardanti il prezzo della partecipazione.

Art. 6

Modalità di gioco

1. I giochi di cui all'art. 1, comma 1, si svolgono con la modalità di gioco tra giocatori.

2. I giochi di cui all'art. 1, comma 2, si svolgono:

a) per i giochi di cui alla lettera a) con la modalità di gioco a solitario;

b) per i giochi di cui alla lettera b) con la modalità di gioco tra giocatori ed a solitario.

Art. 7

Conto di gioco

1. In materia di conto di gioco si applica la disciplina di cui all'art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed ai connessi provvedimenti di AAMS. Ogni conto di gioco può essere utilizzato esclusivamente dalle parti contraenti.

Art. 8

Svolgimento del gioco

1. Nel caso dei giochi di cui all'art. 1, comma 1, lo svolgimento del gioco comporta:

a) la richiesta da parte del giocatore del diritto di partecipazione ad una sessione di gioco autorizzata dal sistema centralizzato;

b) la richiesta al sistema centralizzato, da parte del concessionario, di convalida del diritto di partecipazione;

c) la convalida e l'attribuzione del codice univoco del diritto di partecipazione da parte del sistema centralizzato e la trasmissione del predetto codice univoco al concessionario;

d) la comunicazione al giocatore della convalida del diritto di partecipazione nonché del relativo codice univoco e l'addebito del relativo importo;

e) l'assegnazione delle eventuali vincite, la relativa comunicazione al giocatore e l'accredito sul conto di gioco.

2. Nel caso dei giochi di cui all'art. 1, comma 2, lo svolgimento del gioco comporta:

a) la richiesta da parte del giocatore del diritto di partecipazione a una sessione di gioco autorizzata dal sistema centralizzato e del trasferimento della posta iniziale dal conto di gioco, nonché le eventuali successive richieste ed il trasferimento di ulteriori ammontati alla posta, nei limiti consentiti;

b) la richiesta al sistema centralizzato, da parte del concessionario, di convalida del diritto di partecipazione;

c) la convalida e l'attribuzione del codice univoco del diritto di partecipazione da parte del sistema centralizzato e la trasmissione del predetto codice univoco al concessionario;

d) la comunicazione al giocatore della convalida del diritto di partecipazione nonché del relativo codice univoco ed il trasferimento della posta iniziale dal conto di gioco;

e) la richiesta di partecipazione al singolo colpo da parte del giocatore;

f) l'accettazione della richiesta di partecipazione al singolo colpo da parte del concessionario e l'addebito del relativo importo alla posta;

g) l'assegnazione delle eventuali vincite, la relativa comunicazione al giocatore e l'accredito alla posta; 

h) il trasferimento della posta finale al conto di gioco.

3. Nel caso dei giochi tra giocatori, la piattaforma di gioco rende disponibile al giocatore, mediante pseudonimo, l'identità degli altri giocatori.

Art. 9

Obblighi di informazione

1. Il concessionario rende disponibile a chiunque accede al sito:

a) il codice di concessione e la denominazione;

b) le informazioni riguardanti l'offerta di gioco, inclusi:

1) gli ammontari trasferibili alla posta, per i giochi di cui all'art. 1, comma 2;

2) il costo del diritto di partecipazione al gioco;

3) il montepremi e le relative modalità di ripartizione, nonché le modalità di costituzione degli eventuali jackpot e di alimentazione degli eventuali fondi;

4) l'ammontare rapportato alla raccolta destinato a montepremi, eventualmente su base statistica e nell'ipotesi che il giocatore persegua la strategia standard di gioco;

5) le vincite, comprensive degli eventuali jackpot, e le relative regole di assegnazione;

6) le modalità, condizioni e restrizioni di assegnazione, utilizzo e prelievo di eventuali bonus e del credito di gioco ai quali sono collegati.

c) l'informazione a consuntivo, alla quale deve essere garantita adeguata visibilità, relativa a periodi di tempo di durata pari al mese, per ciascun gioco autorizzato e per ciascuna tipologia, dell'ammontare rapportato alla raccolta assegnato in vincite ai giocatori;

d) le istruzioni per la partecipazione al gioco, le regole di svolgimento dei giochi e le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione;

e) gli orari di apertura del gioco;

f) le modalità ed i tempi di pagamento delle vincite, nonché di prelievo delle somme dal conto di gioco;

g) l'informazione relativa ai requisiti minimi richiesti alla postazione del giocatore per la partecipazione a distanza al gioco;

h) il presente decreto ed ogni altro provvedimento di AAMS relativo ai giochi da esso disciplinati;

i) le informazioni in materia di gioco sicuro, nonché eventuali comunicazioni stabilite da AAMS;

j) la convenzione di concessione;

k) la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita I.V.A. nonché la sede legale;

l) il logo istituzionale di AAMS e il logo «gioco legale e responsabile»;

m) il link diretto al sito intemet di AAMS ovvero, nel caso di offerta del gioco mediante canali telematici o telefonici, l'indirizzo del sito internet di AAMS;

n) i recapiti e gli orari del servizio di assistenza al giocatore.

2. Il concessionario rende disponibile al giocatore in qualsiasi momento:

a) l'elenco delle sessioni di gioco nonché dei colpi cui lo stesso ha partecipato, con l'indicazione del codice univoco del relativo diritto di partecipazione e del codice univoco attribuito dal concessionario di identificazione dei singoli colpi, del prezzo della partecipazione, anche ai singoli colpi, del risultato conseguito dal giocatore e dell'avvenuto accredito dell'eventuale vincita al conto di gioco o alla posta;

b) il prezzo della partecipazione, l'ammontare rapportato alla raccolta destinato al montepremi, la relativa ripartizione e le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite.

3. Il concessionario è tenuto a garantire, ai fini della corretta e trasparente informazione, su qualsivoglia sito tramite il quale è consentito l'accesso alla sottoscrizione del contratto di conto di gioco ed all'apertura e gestione del conto di gioco, nonché la partecipazione a distanza ai giochi del concessionario stesso: 

a) nel corso di ogni fase e nello svolgimento di ogni attività connessa al gioco ed esercitata in forza del titolo concessorio, l'apposizione e la chiara evidenza del codice di concessione, della denominazione e dei segni distintivi e marchio, assieme a quelli eventuali del soggetto terzo che partecipa alla gestione del sito e cura la pubblicità e promozione dell'offerta di gioco;

b) la chiara evidenza dell'identità del soggetto con il quale è stipulato il contratto di conto di gioco nonché del soggetto sulla cui concessione è effettuata la giocata, che assumono le relative responsabilità, accompagnata dall'indicazione dei recapiti presso i quali il giocatore ha garanzia di ricevere assistenza;

c) l'accesso alle informazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 10

Tutela del giocatore

1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, ne vigila l'adozione da parte del giocatore, tramite l'adozione ovvero la messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti.

L'attivazione degli strumenti di autolimitazione da parte del giocatore è obbligatoria, pena l'impossibilità di accedere all'area di gioco.

2. Il concessionario esclude dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione, nonché quello coinvolto a qualunque titolo nello sviluppo della propria piattaforma di gioco.

3. AAMS rende disponibile sul proprio sito internet l'elenco dei concessionari autorizzati all'esercizio dei giochi di cui al presente decreto e dei relativi siti internet.

Art. 11

Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente decreto, è demandata alla commissione di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003, n. 385.

2. Il reclamo scritto è inoltrato, per il tramite di AAMS, alla commissione di cui al comma 1, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di gioco oggetto del reclamo.

3. È fatta, comunque, salva resperibilità dell'azione giudiziaria innanzi all'autorità competente. 

Art. 12

Flussi finanziari

1. Il sistema centralizzato calcola l'imposta e ne mette a disposizione l'informazione al concessionario. 

2. Il concessionario effettua il versamento dell'importo dovuto di cui al comma 1, nei termini e con le modalità di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66. 

Art. 13

Autorizzazione del progetto di gioco

1. Il concessionario, ai fini dell'autorizzazione del singolo gioco di cui all'art. 1, commi 1 e 2, inoltra ad AAMS apposita istanza corredata dal progetto di gioco.

2. Il concessionario allega al progetto di gioco di cui al comma 1 le dichiarazioni di:

a) conformità dell'applicazione del gioco a quanto previsto dal progetto di gioco, dal presente decreto e dagli appositi provvedimenti di AAMS;

b) conformità del progetto e dell'applicazione del gioco alla normativa in vigore riguardante i diritti di autore, i marchi ed i brevetti.

3. AAMS, a seguito dell'esito positivo della verifica della conformità del progetto di gioco rispetto a quanto disposto dal presente decreto e dai connessi provvedimenti di AAMS stessa, e qualora non sussistano a qualunque titolo motivi di non idoneità del progetto, adotta il provvedimento di autorizzazione del gioco, che recepisce il progetto stesso. Successive modifiche del progetto di gioco sono subordinate alla preventiva approvazione di AAMS.

Art. 14

Progetto di gioco

1. Il progetto di gioco di cui all'art. 13, comma 1, contiene i seguenti elementi:

a) la denominazione del gioco; 

b) la tipologia e le modalità di gioco;

c) l'ammontare minimo, rapportato alla raccolta, destinato a montepremi;

d) le regole di determinazione ed assegnazione delle vincite inclusi i jackpot;

e) le specifiche modalità di gioco di cui si prevede l'adozione;

f) i prezzi dei diritti di partecipazione al gioco, previsti per ciascuna modalità di gioco;

g) il meccanismo di gioco, ivi inclusi i tempi di gioco, le modalità di interazione del giocatore con la piattaforma di gioco e le regole di determinazione dei risultati;

h) le eventuali regole che disciplinano la partecipazione dei giocatori in relazione al livello di abilità;

i) le informazioni rese disponibili al giocatore, riguardanti le singole sessioni di gioco ed i singoli colpi effettuati;

j) le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione

k) le modalità e condizioni di assegnazione ed utilizzo di eventuali bonus nonché le restrizioni di prelievo dei bonus e del credito di gioco ai quali sono collegati, che devono in ogni caso risultare economicamente vantaggiose per il giocatore.

2. Al progetto di cui al comma 1 sono allegati:

a) la riproduzione della grafica adottata; 

b) la simulazione completa del gioco, su supporto informatico;

c) le informazioni relative al gioco e le istruzioni riguardanti le modalità ed il meccanismo di gioco, rese disponibili al giocatore tramite i siti web del concessionario, nonché le misure di tutela del giocatore specifiche del gioco medesimo;

d) la certificazione recante l'esito positivo della verifica tecnica diretta ad accertare la conformità del progetto di gioco;

e) la documentazione attestante gli eventuali brevetti registrati e certificazioni acquisite aggiuntive rispetto a quanto già previsto all'art. 2, comma 1.

Art. 15

Vigilanza, controlli ed ispezioni

1. AAMS esercita poteri di vigilanza e di controllo sul concessionario, anche mediante controlli, ispezioni e verifiche tecniche sui sistemi informatici e sul codice sorgente del software utilizzato, decise unita teralmente ed attuate senza preavviso, presso le sedi del concessionario stesso, nonché, per quanto riguarda i sistemi informatici e il software di gioco, anche presso gli eventuali fornitori terzi, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività e funzioni di esercizio dei giochi.

2. Il concessionario rende disponibile, ad uso esclusivo di AAMS, l'accesso remoto ai dati delle sessioni di gioco nonché dei colpi svolti ed in corso.

Art. 16

Decadenza e revoca

1. Fermo restando quanto previsto dalle convenzioni per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, e di cui all'art. 24, commi 24 e 25, della legge n. 88 del 2009, le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 13 sono soggette alla decadenza o alla revoca:

a) in caso di perdita dei requisiti per l'autorizzazione, di cui al presente decreto;

b) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, nonché dalla normativa tributaria.

2. Nei casi di particolare gravità sanzionabili con la decadenza o la revoca delle autorizzazioni, di cui agli articoli 2 e 13, e comunque, quando se ne ravvisi l'opportunità ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela degli interessi e dei diritti di AAMS e dei giocatori, AAMS può disporre la sospensione cautelativa delle autorizzazioni, con proprio motivato provvedimento, fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva circa l'adozione del provvedimento di decadenza o di revoca. La sospensione ha effetto dall% data della comunicazione della stessa al concessionario. Nessun rimborso, indennizzo o risarcimento spetta al concessionario, anche nell'ipotesi in cui nessun provvedimento di revoca o decadenza venga adottato.

Art. 17

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera f) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dalla medesima data cessano di avere effetto le disposizioni del decreto direttoriale dell'AAMS 5 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 marzo 2010, n. 68.

2. Le autorizzazioni dei progetti di gioco già rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, sono adeguate, a pena di decadenza, alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16 entro 90 giorni dallo pubblicazione del presente decreto. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

2011-02-20 - Fonte: Dir. Sportivo

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