NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC
ART. 52
Titolo sportivo
1. INVARIATO.
2. INVARIATO
3. INVARIATO
4. INVARIATO.
5. INVARIATO.
6. In caso di non ammissione al campionato di serie A o B di una società costituente espressione
della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza
comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati
professionistici di Serie A, B, negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno
venticinque anni nell’ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città
interessata, può attribuire, a fronte di un contributo straordinario in favore del Fondo di Garanzia
per Calciatori ed Allenatori di calcio, il titolo sportivo inferiore di due categorie rispetto a quello
di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della
società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità
aziendale.
Al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, nè
possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche
sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o
comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di
parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi. L’inosservanza di tale divieto, se accertata
prima della decisione sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non
accoglimento della stessa o, se accertata dopo l’accoglimento della domanda, comporta, su
deferimento della Procura Federale, l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia
Sportiva.
Le società aspiranti al suddetto titolo, entro il termine perentorio di 3 giorni, esclusi i festivi, dalla
pubblicazione del provvedimento di non ammissione al campionato di Serie A, B della società
esclusa, dovranno manifestare il proprio interesse, presentando alla FIGC una dichiarazione in tal
senso.
A tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale dovranno
essere contenuti i dati identificativi della società stessa, dovrà essere allegata fideiussione
bancaria a prima richiesta per l’importo di euro 100.000,00 a garanzia della serietà dell’offerta
vincolante che la società si impegna a formulare nel termine perentorio di giorni 5, decorrente
dalla data di scadenza fissata per la presentazione della manifestazione d’interesse.
Nel termine suddetto le società interessate dovranno depositare in busta chiusa controfirmata sui
lembi presso la Federazione un plico con la dicitura “assegnazione titolo città di (nome
città)”contenente quanto segue:
1) Offerta vincolante con indicazione sia in lettere sia in cifre dell’importo che si impegnano a
versare a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di
calcio, sottoscritta dal legale rappresentante della società. Detto contributo non potrà in ogni caso
essere inferiore:
- ad euro 1.200.000,00 nel caso di offerta per l’attribuzione del titolo sportivo di I Divisione
- ad euro 700.000,00 nel caso di offerta per l’attribuzione del titolo sportivo di II Divisione.
E’ facoltà del Presidente , d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega
Pro e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto
minimo contestualmente alla pubblicazione del comunicato Ufficiale di non ammissione della
società.
1. Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.;
2. la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e
finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza,
accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;
3. la documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali e dei requisiti sportivi e
organizzativi richiesti ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale per la
partecipazione al Campionato di competenza
4. la documentazione comprovante l’effettuazione degli adempimenti richiesti dalla
competente Lega per l’iscrizione al campionato;
5. una fideiussione bancaria a prima richiesta a copertura dell’importo offerto a titolo di
contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio
6. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l’impegno
della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni relative
alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di
acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del
visto di esecutività dei contratti.
La Federazione si riserva, comunque, di non procedere alla attribuzione del titolo senza che le
società partecipanti alla procedura possano pretendere alcunché per la mancata assegnazione.
La dichiarazione d’interesse e l’offerta vincolante verranno esaminate da apposita Commissione,
nominata dal Consiglio Federale e formata da un rappresentante della Federazione, un
rappresentante della Lega PRO e da altro membro designato di comune accordo dalle componenti
tecniche. La suddetta Commissione, esaminati gli atti ed i documenti presentati dalle società e
predisposta al riguardo una dettagliata relazione, procederà, sulla base del contenuto delle offerte
vincolanti, alla formazione di una graduatoria provvisoria di merito.
In caso di pluralità di offerte, verrà dato avvio ad una fase di rilancio, alla quale, potranno
partecipare tutte le società che hanno offerto almeno un contributo nella misura minima stabilita.
La Federazione comunicherà alle società, mediante invio di fax al numero indicato nella
dichiarazione d’interesse:
a) l’importo massimo offerto nella precedente fase;
b) il termine, non minore di giorni due dal ricevimento della stessa comunicazione, entro il quale
dovranno pervenire le offerte migliorative, corredate, per l’eccedenza rispetto alla precedente
offerta, di garanzia bancaria a prima richiesta;
c) la data e l’ora nella quale le offerte migliorative pervenute verranno aperte in pubblica seduta.
La Commissione procederà, a questo punto, alla formazione di una nuova graduatoria provvisoria
sulla scorta delle risultanze delle offerte migliorative tempestivamente pervenute, dando atto
dell’effettuato rilascio da parte delle società della prescritta fideiussione integrativa.
Il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d’intesa con i Vice
Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, esaminati gli atti
della procedura, acclarata, sulla scorta della verifica all’uopo effettuata dalla Commissione, la
regolarità della offerta prima classificata nella graduatoria predisposta dalla Commissione ed
acquisito il parere favorevole della COVISOC, della Commissione Criteri Infrastrutturali e della
Commissione Criteri sportivi e organizzativi per quanto di competenza, sentito il Sindaco della
Città interessata, decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo e sulla conseguente
ammissione della società al campionato. Nell’eventualità di parere negativo anche di una sola
delle citate Commissioni o di esclusione dell’offerta prima classificata per irregolarità, il
Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d’intesa con i Vice Presidenti
della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche si pronuncia, acquisito il
parere favorevole della COVISOC, della Commissione Criteri Infrastrutturali e della
Commissione Criteri sportivi e organizzativi per quanto di competenza, sull’offerta presentata
dalla società seconda classificata e, ove occorra, su quelle successivamente graduate.
Dopo tale provvedimento, verranno restituite alle società non assegnatarie del titolo sportivo le
fideiussioni bancarie depositate presso la FIGC.
Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del
titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.
7. La mancata assegnazione, ai sensi del comma 3, del titolo sportivo di Serie A o B o lo stato di
insolvenza per le società di serie A o B accertato o dichiarato nel periodo intercorrente fra il
termine per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo e la scadenza
ultima fissata per la conclusione del procedimento di cui al comma 6, legittimano la Procedura
concorsuale ad individuare essa stessa, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrente da tale
ultima scadenza, altra società avente sede nella stessa città di quella in stato di insolvenza cui la
Federazione potrà assegnare, soddisfatte le condizioni indicate al comma successivo ed eventuali
altre che la F.I.G.C. ritenesse di individuare, il titolo sportivo inferiore di due categorie.
8. Le condizioni, salve integrazioni di cui al precedente comma, cui la Federazione subordina la
possibilità di assegnazione del titolo sportivo ai sensi del comma 7 in capo alla società
individuata dalla Procedura concorsuale sono le seguenti:
1. presentazione della richiesta di attribuzione del titolo sportivo di due categorie inferiori
rispetto a quello della società in stato di insolvenza;
2. conseguimento della affiliazione alla F.I.G.C.;
3. presentazione della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici,
patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di
competenza accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;
4. presentazione della documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali e dei
requisiti sportivi e organizzativi richiesti ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale
per la partecipazione al Campionato di competenza
5. presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione degli adempimenti
richiesti dalla competente Lega per l’iscrizione al campionato;
6. deposito della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente
l’impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le
obbligazioni, relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati
e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione
per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.
9. Le condizioni di cui al comma 8 devono essere soddisfatte nel termine perentorio di 5 giorni
dal provvedimento con cui la procedura concorsuale ha individuato la nuova società aspirante al
titolo.
Sulla domanda di attribuzione del titolo sportivo e di ammissione al relativo campionato, delibera
il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d’intesa con i
Vicepresidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, previo parere
favorevole della Co.Vi.So.C., della Commissione Criteri Infrastrutturali e della Commissione
Criteri sportivi e organizzativi. Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione
della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.
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10.In caso di non ammissione al campionato di I Divisione e II Divisione e di esito infruttuoso
delle procedure previste ai commi 6, 7 e 8, il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della
LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società
ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purchè la stessa società adempia alle
prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato. Nel caso sia consentita
la partecipazione al Campionato Interregionale, la società dovrà versare un contributo alla FIGC
non inferiore ad euro 300.000,00. E’ facoltà del Presidente, d’intesa con i Vice Presidenti della
FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire
un contributo superiore al predetto minimo.
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2010-06-19 - Fonte: Dir. Sportivo
Titolo sportivo Noif