IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nelsettore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela dellacorrettezza nello svolgimento di manifestazioni sportive», ed inparticolare l'art. 6 riguardante il «Divieto di accesso ai luoghidove si svolgono manifestazioni sportive»; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, recante«Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza inoccasione di competizioni sportive», Visto il decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il«Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, recante «Misureurgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenzaconnessi a competizioni calcistiche, nonche' norme a sostegno delladiffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minorialle manifestazioni sportive»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dallalegge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti perl'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e idisordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive,segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella GazzettaUfficiale della Repubblica - serie generale n. 110 - del 13 maggio2005; Visto la Risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2006, concernenteun manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze dipolizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordiniin occasione delle partite di calcio di dimensione internazionalealle quali e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata sullaGazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 2006/C 322/01 del 29dicembre 2006; Visto il comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge n. 8 del 2007, chevieta alle societa' sportive di corrispondere, in qualsiasi forma,sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, asoggetti destinatari di specifici provvedimenti ivi indicati, ovverocondannati, anche con sentenza non definitiva, per reati indicati nelmedesimo comma 1 dell'art. 8; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con ilMinistro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro perl'innovazione e le tecnologie, in data 6 giugno 2005, recante«Modalita' per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli diaccesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimilaunita', in occasione di competizioni sportive riguardanti il giocodel calcio»; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, n.2008/22799 del 4 marzo 2008, recante: «Disciplina delle modalita' dicontrollo accessi automatizzato per i titoli di accesso emessi anchein forma digitale e di trasmissione telematica dei documentiriepilogativi dei sistemi di emissione e di controllo accessi»; Visto il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 8 del 2007, chevieta alle societa' organizzatrici di competizioni riguardanti ilgioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione,vendita o cessione dei titoli di accesso di cui al richiamato decretodel 6 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire tali titoli asoggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 6 della legge13 dicembre 1989, n. 401, ovvero condannati per reati indicati nelmedesimo comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 8 del 2007; Visti l'art. 8, comma 2, e l'art. 9, comma 2, del decreto-legge n.8 del 2007, che rinviano ad un decreto del Ministro dell'interno, diconcerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita'sportive, la definizione delle modalita' di verifica, attraverso laQuestura, della sussistenza dei requisiti ostativi ivi previsti deinominativi comunicati dalle societa' sportive; Visti l'art. 8, comma 3, e l'art. 9, comma 3, del decreto-legge n.8 del 2007, che prevedono specifiche sanzioni amministrative neiconfronti delle societa' che non osservano i divieti previsti daimedesimi articoli; Ritenuto necessario predisporre con apposito provvedimento unadeguato sistema per la verifica della sussistenza dei predettirequisiti ostativi, attraverso le Questure, compatibile con quellorelativo alla gestione dell'organizzazione delle manifestazionisportive, con specifico riferimento all'uso generalizzato ditecnologie telematiche per l'emissione, la distribuzione, la venditae la cessione dei titoli di accesso di cui al decreto del 6 giugno2005, sopra richiamato, che consenta di dare piena attuazione allefinalita' di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007; Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 13giugno 2008, con il quale al sottosegretario alla Presidenza delConsiglio on.le dott. Rocco Crimi e' stata attribuita la delega perle funzioni in materia di sport, corrispondenti a quelleprecedentemente attribuite al Ministro per le politiche giovanili ele attivita' sportive con decreto del Presidente del Consiglio 15giugno 2006, tra cui, in particolare, quelle relative alla proposta,al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative normative,amministrative e culturali relative allo sport; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Struttura di missione per lo sport n. 0003542.P del 3 luglio 2009,con la quale il menzionato Sottosegretario ha espresso il proprio«nulla osta alla formalizzazione» del provvedimento in parola; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei datipersonali, espresso nella seduta del 16 aprile 2009; Ritenuto di dover stabilire le modalita' di attuazione degliarticoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007; Decreta: Art. 1. Finalita' e campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto stabiliscono le modalita'di verifica della sussistenza dei requisiti ostativi: a) di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2007,che si applicano a tutte le societa' sportive che provvedono allacorresponsione di sovvenzioni, contributi e facilitazioni diqualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato ogratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio; b) di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2007,che si applicano alle societa' organizzatrici di competizioniriguardanti il gioco del calcio che disputano le gare in impiantisportivi con capienza superiore a 7.500 spettatori, responsabilidella emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli diaccesso, di cui al decreto 6 giugno 2005, indicato in premessa. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) decreto-legge: il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41; b) societa': le societa' sportive e le societa' organizzatrici dicompetizioni riguardanti il gioco del calcio, di cui agli articoli 8e 9 del decreto-legge; c) agevolazioni: le sovvenzioni, i contributi e le facilitazionidi qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato ogratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, di cuiall'art. 8 del decreto-legge; d) titoli di accesso: i titoli di accesso, di cui al decreto delMinistro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e leattivita' culturali e con il Ministro per l'innovazione e letecnologie, in data 6 giugno 2005, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 150 del 30 giugno 2005; e) cessione dei titoli di accesso: emissione, vendita odistribuzione dei titoli di accesso di cui al predetto decretointerministeriale del 6 giugno 2005; f) requisiti ostativi: sussistenza di provvedimenti di cuiall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero di sentenza di condanna, anche nondefinitiva, per reati richiamati negli articoli 8 e 9 deldecreto-legge; g) sistema informatico: sistema informatico delle questure,utilizzato attraverso il supporto tecnico del Centro elettroniconazionale della Polizia di Stato e collegato al Centro elaborazionedati, di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Art. 3. Modalita' per la verifica dei motivi ostativi 1. Al fine della verifica, in tempo reale, della sussistenza deirequisiti ostativi, le questure, attraverso il sistema informatico,ricevono, con modalita' telematiche, i nominativi comunicati dallesocieta', ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge. 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto interministeriale del6 giugno 2005, richiamato in premessa, le societa', prima dellacorresponsione delle agevolazioni, ovvero della cessione dei titolidi accesso, devono comunicare alla questura, anche per viatelematica, attraverso un sistema dedicato, i dati anagrafici delsoggetto destinatario dell'agevolazione, ovvero della cessione deltitolo di accesso. Le societa' provvedono con le stesse modalita',anche in caso di sostituzione del nominativo del beneficiariodell'agevolazione e del destinatario del titolo di accesso. 3. L'utilizzo del sistema informatico e' finalizzato a registrarela richiesta della societa' di verifica dei requisiti ostativi deinominativi comunicati ed a riscontrare l'eventuale sussistenza deimedesimi requisiti, bloccando, in quest'ultima ipotesi, l'emissionedel titolo di accesso e riproducendo, in ogni caso, nella rispostatelematica, un avviso riportante la seguente dicitura «La rispostaalla verifica richiesta non puo' essere fornita. Si richiama quantoprevisto dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.Per qualsiasi informazione contattare la questuradi……….». 4. Ai fini dello svolgimento delle verifiche prima dellaconcessione delle agevolazioni o dell'emissione dei titoli diaccesso, le postazioni dedicate delle societa' o dei concessionaridevono essere dotate di sistemi di autenticazione informatica. Ilsistema informatico assicura altresi' il tracciamento delle richiestedi verifica effettuate attraverso le medesime postazioni e laconservazione per un anno delle interrogazioni al medesimo sistema. 5. Le societa' possono provvedere alla corresponsione delleagevolazioni, ovvero alla cessione dei titoli di accesso, solo dopoche la questura, anche attraverso il sistema informatico, hacomunicato l'assenza dei requisiti ostativi. Le societa' comunicanoaltresi' alla questura, anche con le stesse modalita' di cui al comma2, i dati identificativi relativi all'agevolazione corrisposta e altitolo di accesso emesso, attraverso un codice alfanumerico. 6. Il sistema informatico e' altresi' finalizzato a rettificare laverifica gia' effettuata, in caso di successivo riscontro positivodella sussistenza dei requisiti ostativi dei nominativi comunicatidalla societa', derivante dall'aggiornamento delle informazioni suimedesimi requisiti ostativi, attraverso la comunicazione anchetelematica alla societa' interessata, che dovra' provvedere adadottare i conseguenti provvedimenti, anche di annullamento deltitolo di accesso eventualmente gia' rilasciato, nonche' di revoca dieventuali agevolazioni in corso di validita'. 7. Ai fini dell'utilizzazione del sistema di collegamentotelematico, le societa' dovranno predisporre un sistema secondo ilprotocollo di interfaccia di cui all'allegato A, che costituisceparte integrante del presente decreto, finalizzato a: a) riportare nome, cognome, data, luogo e provincia di nascita deisoggetti destinatari delle agevolazioni o della cessione del titolodi accesso; b) segnalare alla questura eventuali variazioni di programmarelative alle manifestazioni sportive gia' programmate; c) prevedere la possibilita' di interfaccia per l'esclusivainterrogazione online, protetta e riservata, anche attraverso isistemi di emissione, distribuzione, cessione e vendita dei titoli diaccesso di cui si avvalgono le Societa' organizzatrici dicompetizioni riguardanti il gioco del calcio, direttamente oattraverso concessionarie del servizio. 8. Nell'allegato A1, che costituisce parte integrante del presentedecreto, sono indicate le modalita' tecniche per i collegamenti tra isistemi informatici dedicati delle societa' sportive e quelli dellequesture, nonche' per l'attuazione di quanto previsto dal presentearticolo. Art. 4. Trattamento dei dati personali 1. I dati personali resi disponibili ai fini dell'attuazione del
presente decreto sono solo quelli riguardanti la corresponsione di
agevolazioni e la cessione dei titoli di accesso e possono essere
utilizzati dai soggetti interessati esclusivamente per perseguire lefinalita' previste dal medesimo decreto.
2. I dati personali di cui al comma 1 sono resi disponibili anche
per via telematica ai fini della verifica dei requisiti ostativi e
sono conservati con le modalita' di cui al comma 3.
3. Fatti salvi i trattamenti per finalita' di pubblica sicurezza o
giudiziaria, i dati personali trattati dal sistema informatico in
applicazione del presente decreto sono conservati per il tempo
strettamente necessario al completamento della procedura per la
verifica della sussistenza dei requisiti ostativi dei nominativi
comunicati dalle societa' interessate. Anche ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle
societa' che non osservano i divieti previsti dagli articoli 8 e 9
del decreto-legge, il sistema informatico conserva altresi' i dati
identificativi di cui all'art. 3, comma 4, ultimo periodo, fino a
sette giorni dalla data dell'evento o, in caso di abbonamenti, fino
alla data dell'ultimo evento cui si riferiscono, ovvero, in caso di
agevolazioni, fino alla eventuale data di scadenza del periodo di
validita' o al termine del campionato cui si riferiscono.
Art. 5. Disposizioni finali1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dalla data di inizio della stagione calcistica 2009/2010, anche per
la corresponsione delle agevolazioni di cui all'art. 8 del
decreto-legge.
2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro un anno
dalla data del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per
l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.
Roma, 15 agosto 2009 Il Ministro : Maroni
2009-09-12
Tessera del tifoso Normativa Violenza
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