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Diritto di cronaca sportiva: la delibera 405/09/CONS dell'Agcom

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Delibera n. 405/09/CONS Stampa Salva documento
Allegati: ALLEGATO A alla delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009: REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA AUDIOVISIVA 7

DELIBERA N.405/09/CONS

Regolamento

per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva

ai sensi dell’articolo 5, comma 3,

del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9

L’AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 150;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “Testo Unico della radiotelevisione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’art. 5, comma 3;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.148 del 26 giugno 2008 recante “Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”, in particolare il TITOLO III “Regolamenti per l’esercizio del diritto di cronaca”;

VISTA la propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 recante “Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 1999 n. 119, nella versione rettificata con delibera n. 172/99/CONS del 27 luglio 1999;

RILEVATO, in particolare, che l’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 9 del 2008, dispone che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalità e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca, riconosciuto relativamente a ciascun evento della competizione, nonché i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo;

VISTA la delibera n. 94/09/CONS con la quale è stata indetta una consultazione pubblica in vista dell’approvazione di uno schema di Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2008 n.9, anche al fine di acquisire le osservazioni dei rappresentanti delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2006;

AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

Art. 1 Definizioni

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto rispondente chiede di aggiungere alla definizione di telegiornale l’espressione “e in ogni caso di contenuto non solo sportivo” per evitare che si possa profittare del diritto di cronaca per arricchire i programmi televisivi a tema. La RAI chiede di inserire in tale definizione anche i notiziari sportivi e le rubriche sportive che non sono a programmazione giornaliera.

Altri soggetti rispondenti ritengono utile modificare la definizione di “operatore della comunicazione” che risulta più ristretta rispetto al testo del decreto legislativo al fine di ricomprendervi anche le emittenti in tecnica analogica, i fornitori di servizi di accesso condizionato e i fornitori di servizi in pay per view.

Osservazioni dell’Autorità

La definizione di telegiornale e di telegiornale sportivo contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. e) riprende l’enunciato di cui all’allegato C alla delibera n. 54/03/CONS recante “Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche”, e pertanto appare idonea a identificare con precisione tale tipologia di programmi così come indicata dall’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. La delimitazione di tale definizione risulta altresì coerente con l’art. 3 duodecies della direttiva 2007/65/CE laddove dispone che i brevi estratti di cronaca siano utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale.

In merito alla definizione di “operatore della comunicazione” appare utile e coerente con il dettato normativo replicare nel regolamento l’enunciazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. z) del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

Art. 2 Ambito di applicazione

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto rispondente rileva come andrebbe applicato il regolamento per la cronaca radiofonica alle emittenti che trasmettono una cronaca solo sonora degli eventi.

Altri operatori propongono di estendere l’ambito ad ogni operatore della comunicazione come stabilito dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

Osservazioni dell’Autorità

In merito alla proposta di applicare il regolamento per la cronaca radiofonica alle emittenti che trasmettono cronaca sonora degli eventi si rimanda al regolamento apposito.

La proposta di estensione dell’ambito di applicazione risulta soddisfatta mediante la modifica della definizione di “operatore della comunicazione” di cui all’art. 1, comma 1, lett. e) di questo regolamento.

Art. 3 modalità e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto rispondente chiede di specificare che l’esercizio del diritto di cronaca è valido solo nel territorio nazionale, e di consentirlo solo con sistemi di protezione che la rendano fruibile esclusivamente nell’ambito del territorio nazionale. Al comma 8 chiede di modificare l’espressione riguardanti gli aggiornamenti che “possono essere forniti” di norma ogni 10 minuti.

Altri operatori osservano come al comma 2 il limite temporale di 48 ore per l’esercizio di cronaca possa decorrere dalla conclusione dell’evento che compone l’ultima giornata di gare, in quanto lo stesso turno si disputa su più giorni, e come il limite di 3 ore dal termine dell’evento sia penalizzante per le partite giocate in orari serali. Un altro operatore rileva come la definizione dei limiti temporali per l’esercizio del diritto di cronaca su Internet e per mezzo della telefonia mobile non è prevista dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per Internet propone di escludere dalla regolamentazione di tale piattaforma la trasmissione integrale di programmi tv. Altri soggetti rispondenti osservano come al comma 8 la limitazione dell’aggiornamento del risultato ogni 10 minuti è contraddittoria rispetto al testo dell’art. 5, comma 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e comprime l’esercizio del diritto di cronaca.

Ai commi 3 e 4 un altro operatore propone di estendere la facoltà di trasmissione anche alle trasmissioni di approfondimento sportivo riconducibili ad una testata giornalistica, suggerisce di aumentare il minutaggio per singolo giorno solare, poiché la domenica si giocano 8 incontri rispetto ai 2 del sabato. Al comma 4 alcuni soggetti rilevano come non sia giustificata la differenziazione dei limiti per i fornitori di contenuti a pagamento, e il riferimento a questi andrebbe esteso anche per la possibilità di utilizzo delle immagini solo nel contesto di telegiornali e rubriche sportive. Un operatore sostiene che al comma 6 il limite massimo per l’utilizzo delle immagini su Internet dovrebbe essere identico a quello per tutti gli operatori della comunicazione.

Osservazioni dell’Autorità

La proposta della LNP di consentire l’esercizio del diritto di cronaca vincolandolo a sistemi di protezione che lo rendano fruibile esclusivamente sul territorio nazionale non appare coerente con il dettato del decreto legislativo, che all’art. 17 prevede l’utilizzo di tali sistemi solo per la protezione delle immagini oggetto dei contratti di licenza. In assenza di una commercializzazione di diritti l’apposita previsione di sistemi di protezione risulta pertanto priva di un fondamento specifico.

In relazione alla richiesta di far decorrere il limite di 48 ore a partire dall’ultimo evento disputato al fine di consentire la predisposizione di servizi giornalistici unitari aventi ad oggetto l’intero turno di competizione disputato su più giorni solari, essa appare condivisibile. l’Autorità ritiene opportuno limitare tale previsione ai soli turni della competizione che si disputano su due giorni solari consecutivi, escludendo in tal modo le partite dello stesso turno di gara che sono disputate a intervalli di tempo incompatibili con le previsioni del regolamento, quali a solo titolo esemplificativo gli eventi soggetti a rinvii. La riduzione del termine di 3 ore in considerazione dello svolgimento serale delle partite non appare accoglibile tenuto conto della decorrenza del termine delle 48 ore dall’ultima partita serale entro cui esercitare il diritto di cronaca, e della necessaria tutela dell’esercizio dei diritti relativi ai c.d. highlights per tali eventi serali a cui sarebbero di fatto sovrapposti i servizi di cronaca.

Per lo stesso motivo non è accoglibile la proposta di estendere l’utilizzo delle immagini del diritto di cronaca alle trasmissioni di approfondimento sportivo, laddove l’utilizzo degli estratti di cronaca è delimitato al solo ambito dei programmi d’informazione generale. Rientrano in tale definizione i notiziari a carattere sportivo, anche di canali tematici, con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite, purché trattino informazione generale sportiva, con servizi dedicati ad una pluralità di discipline sportive. In tal senso si è provveduto a integrare la definizione.

La proposta di aumentare il minutaggio per singolo giorno solare, in ragione del maggior numero di partite disputate la domenica appare accoglibile per consentire un più equilibrato esercizio del diritto di cronaca delle partite disputate la domenica.

Quanto al termine di 10 minuti per la comunicazione al pubblico dell’aggiornamento del risultato, esso è coerente con il dettato dell’art. 5, comma 2 del decreto, ove prevede che tali comunicazioni siano adeguatamente intervallate.

Relativamente al diritto di cronaca esercitato nei c.d. portali internet la differenziazione contenuta all’art. 3, comma 6 dello schema di regolamento tiene conto delle peculiarità di tale mezzo, per il quale non sono adattabili le tipologie e i criteri dei programmi audiovisivi, quali i telegiornali, e che non prevedono specifiche finestre informative nel corso della giornata, ma bensì la messa a disposizione degli utenti delle immagini in una pagina web per un periodo continuativo. Peraltro, tenuto conto della trasmissione via internet di programmi televisivi, appare necessario accogliere la proposta di escluderli dall’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 6, applicando per questi le modalità previste per i programmi televisivi trasmessi dagli operatori della comunicazione.

La proposta di escludere dal diritto di cronaca il mezzo della telefonia mobile non è condivisibile, in quanto è da considerarsi come fonte di informazione alternativa ai mezzi più tradizionali e pertanto meritevole di specifiche disposizioni che tengano conto delle sue peculiarità alla stregua della medesima considerazione effettuata per i c.d. portali internet.

Con riferimento alla eliminazione della differenziazione per i soggetti che offrono servizi a pagamento, occorre premettere come l’articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9 stabilisca la durata massima degli estratti filmanti per l’esercizio del diritto di cronaca, demandando all’Autorità la disciplina specifica. Nello specifico giova rammentare come la diversa disposizione per i telegiornali disponibili in chiaro rientri nell’interesse generale dei telespettatori stessi.

Art. 4 Messa a disposizione del materiale audiovisivo

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto rispondente propone di esplicitare che lo standard qualitativo delle immagini sia espressamente riferito alla radiodiffusione televisiva.

Altri operatori chiedono che il tariffario dei costi sia effettivamente corrispondente ai soli costi tecnici.

Un altro operatore propone di chiarire che l’assegnatario dei diritti audiovisivi si farà carico di mettere a disposizione le immagini solo qualora sia incaricato di effettuare la produzione, anche nel caso di rimborsi questi dovranno spettare a chi avrà sopportato effettivamente i costi per la messa a disposizione delle immagini.

Un soggetto rispondente chiede che le immagini siano messe a disposizione entro 1 ora dalla conclusione dell’evento, e un altro soggetto chiede che siano messe a disposizione in modo integrale.

Un soggetto rispondente chiede di specificare la cadenza settimanale del rimborso secondo la prassi consolidata.

Osservazioni dell’Autorità

La proposta di esplicitare che lo standard qualitativo delle immagini sia esplicitamente riferito alla radiodiffusione televisiva è accoglibile in quanto utile specificazione.

Con riferimento alla corrispondenza del tariffario per le immagini ai soli costi tecnici si rileva come questi siano soggetti a verifica da parte dell’Autorità e come nello schema di regolamento sia specificato che essi consistano nei soli costi tecnici per l’accesso al sistema.

La messa a disposizione delle immagini per il diritto di cronaca sono definite dalle Linee guida predisposte dalla Lega Nazionale Professionisti e approvate dall’Autorità con delibera n. 260/09/CONS. Nel caso di accesso al sistema telematico le immagini sono corrispondenti integralmente a quelle utilizzate dagli assegnatari dei diritti audiovisivi. Relativamente al tempo per la messa a disposizione delle immagini la disponibilità nel solo tempo tecnico necessario appare già sufficiente a garantire la tempistica opportuna a consentire agli operatori della comunicazione la predisposizione delle immagini.

La cadenza del rimborso non può essere specificata nel regolamento, in quanto oggetto del rapporto tra l’organizzatore della competizione e gli operatori della comunicazione.

Art. 5 Limiti all’esercizio del diritto di cronaca

Posizioni principali dei soggetti intervenuti

Un soggetto rispondente chiede di precisare l’obbligo di distruzione delle immagini di archivio decorsi i 3 mesi. Il termine “commercializzazione” del comma 2 potrebbe essere frainteso, occorre far riferimento alla cessione o utilizzazione in ogni modo e forma. Chiede di specificare il divieto di collegamenti per gli operatori stessi.

Un altro operatore chiede di eliminare il divieto di abbinamento delle immagini per servizi giornalistici mandati in onda in abbinamento con marchi e scritte di aziende commerciali e industriali a meno che ciò non sia richiesto da altre norme in quanto gravoso per l’operatore

Per altri operatori il divieto di effettuare collegamenti dallo stadio di cui al comma 3 andrebbe eliminato per gli operatori della comunicazione appartenenti al medesimo gruppo.

Osservazioni dell’Autorità

La precisazione in merito alla distruzione delle immagini di archivio decorsi i 3 mesi appare ultronea, dal momento che su tale specifico aspetto incidono diverse disposizioni di legge e che non si ravvisa alcun danno dalla semplice detenzione delle immagini trasmesse.

In merito alla proposta di consentire l’abbinamento delle immagini per servizi giornalistici a marchi e scritte commerciali non si ravvisa alcuna gravosità in ragione del limite temporale entro il quale sono utilizzabili tali immagini.

La proposta di consentire il collegamento dallo stadio per gli operatori della comunicazione appartenenti al medesimo gruppo appare proporzionata e utile a consentire a questi un contenimento dei costi senza apportare alcun aggravio ai titolari dei diritti audiovisivi.

Art. 6 autorizzazione e accredito

Un soggetto rispondente propone di sostituire il riferimento al bacino d’utenza oggetto del titolo abilitativo con l’ ambito territoriale legittimamente servito dalla stessa emittente o fornitore di contenuti. Il documento comprovante l’attività propedeutica a divenire pubblicista necessario per la richiesta di accredito deve essere rilasciato dal direttore responsabile della testata. Sottolinea l’importanza dell’accredito anche per i tecnici

Un altro operatore segnala la problematica circa il documento comprovante l’attività propedeutica a divenire pubblicista, dovrebbe essere sostituita con l’espressione utilizzata dall’Ordine dei giornalisti e dall’USSI. Contesta la possibilità di ingresso di 2 tecnici per giornalista, allorché ne è sufficiente solo uno.

Un soggetto rispondente propone di fare riferimento alla normativa applicabile per le testate giornalistiche.

Osservazioni dell’Autorità

La proposta di sostituire il riferimento al bacino d’utenza oggetto del titolo abilitativo con l’ ambito territoriale legittimamente servito è accoglibile in quanto meglio rispondente alla normativa in vigore e alle modalità di esercizio dell’attività radiotelevisiva.

Con riferimento al documento comprovante l’attività propedeutica a divenire pubblicista appare opportuno fare riferimento ad una apposita attestazione rilasciata dal direttore della testata editoriale, dal momento che tale attività viene esercitata da individui che possono non essere iscritti all’albo dei praticanti.

La presenza di due tecnici è stata considerata indispensabile per il corretto esercizio dell’attività giornalistica all’interno degli impianti.

Art. 7 ingresso agli impianti sportivi e interviste

Un soggetto rispondente propone di consentire l’ingresso delle telecamere solo nel caso in cui non vi sia disponibilità di immagini. Altri soggetti rispondenti propongono di fissare in 30 minuti il termine per le interviste, mentre un altro operatore chiede di ridurlo.

Osservazioni dell’Autorità

Le modalità relative all’ingresso delle telecamere sono disciplinate dall’apposito regolamento emanato dall’organizzatore della competizione.

In accoglimento della proposta di alcuni rispondenti alla consultazione il termine per le interviste è fissato in 30 minuti.

RITENUTO, pertanto, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell’ambito della consultazione dei soggetti interessati, che debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento, e debbano essere riformulate alcune disposizioni per assicurare maggiore certezza, con ciò rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi in sede applicativa;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. L’Autorità approva ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9 il regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante.

La presente delibera è pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell’Autorità.

Roma, 17 luglio 2009

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola


Link: http://www.agcom.it/default.aspx?message=viewdocum

2009-08-07 - Fonte: AGCOM

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