Fattispecie legata all'iniziativa del calciatore scozzese Andrew Webster che, al pari del collega Morgan De Sanctis (cfr. CASO DE SANCTIS), ha risolto, unilateralmente e senza giusta causa, a sensi dell’art. 17 del Regolamento F.I.F.A. per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori, il contratto di prestazione sportiva in essere con gli Hearts of Midlothian, accordandosi con la squadra inglese del Wigan Athletic F.C.-
In favore del club scozzese, in base al citato Regolamento, la F.I.F.A. (D.R.C., sent. del 04/09/2006) ha riconosciuto un indennizzo pari a circa un milione di euro (625.000 sterline), somma ottenuta attraverso la moltiplicazione per il coefficiente 1,5 della media tra l'ultima annualità di contratto (non onorata) e lo stipendio annuo percepito dal calciatore con riferimento alla prima stagione in forza al Wigan Athletic F.C.-
Tuttavia, in seguito all'appello interposto dalle parti, ciascuna per le proprie ragioni, dinanzi al T.A.S. (o C.A.S.), al supremo organo giustiziale sportivo internazionale è parso equo determinare (T.A.S. 2007/A/1298/199/1300 30/01/2008) l'ammontare dell'indennizzo dovuto in ipotesi di risoluzione unilaterale senza giusta causa o giusta causa sportiva da parte del tesserato, tenendo conto del valore residuale del suo contratto al momento del breach of the contract (rottura del vincolo contrattuale).
Infatti, nella stessa maniera in cui il calciatore, secondo le norme internazionali di settore, avrebbe diritto alla remunerazione maturanda sino al termine di scadenza del contratto in caso di risoluzione senza giusta causa da parte della società sportiva, analogamente, qualora a risolvere il contratto sia il calciatore, il club non potrà che pretendere il residual value of the contract (valore residuale del contratto).
Detto valore, quantificato in 150.000 sterline, è stato ritenuto quello più equo ai fini della corresponsione dell'indennizzo cui la società scozzese avrebbe avuto diritto.
Poiché, inoltre, il calciatore Webster aveva effettuato la comunicazione della risoluzione unilaterale in ritardo di 4 giorni rispetto al termine di 15 giorni dalla disputa dell'ultima giornata di campionato (come previsto dalla disciplina internazionale), la F.I.F.A. lo ha sanzionato con la squalifica per due giornate di gara.
2008-11-15
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