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"Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Deve correre con la speranza nel cuore e sogni nella sua testa". - Emil Zatopek

      

Il caso del calciatore Morgan De Sanctis

2008-11-15  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Dal Dizionario Giuridico dello Sport dalla A alla Z di Mattia Grassani

Fattispecie legata all'iniziativa (prima e unica nel suo genere in ambito calcistico italiano) del calciatore Morgan De Sanctis il quale, pur vincolato alla società Udinese Calcio S.p.a. da un contratto di prestazione sportiva (rinnovato nella s.s. 2005/06 e con scadenza anno 2010), ha risolto (luglio 2007), unilateralmente, il vincolo giuridico in essere, invocando l'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori.

Tal norma, infatti, permette ad un calciatore di svincolarsi prima della naturale scadenza del vincolo contrattuale assunto con il club di appartenenza, a condizione che:

- l'atleta abbia più di 28 anni e abbia onorato almeno due anni dell'ultimo accordo sottoscritto;

- l'atleta abbia meno di 28 anni e abbia onorato almeno tre anni dell'ultimo contratto sottoscritto.

La risoluzione unilaterale può essere esercitata dal calciatore mediante comunicazione da inviarsi al proprio club entro 15 giorni dalla disputa dell'ultima gara di campionato, anche se, in realtà, si può procedere anche oltre detto periodo, ma sempre entro l'inizio del campionato successivo.

In tal caso, il ritardo nella comunicazione, determinerà una sanzione disciplinare a carico del giocatore e un aumento dell'indennizzo in favore della società da cui l’atleta si svincola.

Il calciatore De Sanctis, in effetti, ha proceduto alla risoluzione unilaterale (sottoscrivendo successivamente un accordo con il club spagnolo del Siviglia -Sevilla F.C. S.A.D.-) proprio alla luce del verificarsi, in suo favore, della prima condizione, avendo egli più di 28 anni e avendo già onorato due anni di contratto dall'ultimo rinnovo intervenuto.

Tuttavia, atteso il mancato recepimento, da parte della F.I.G.C., della richiamata disciplina F.I.F.A., il medesimo ente federale italiano non ha potuto rilasciare (e non potrà farlo sino a che la norma in questione non venga recepita in seno all'ordinamento sportivo calcistico nazionale) alcun Certificato di Trasferimento Internazionale (c.d. TRANSFER) in favore del sodalizio andaluso che, di conseguenza, si è rivolto alla F.I.F.A. per ottenere l'emissione di un transfer provvisorio, atto a determinare il perfezionamento dell'operazione di trasferimento.

La fattispecie in esame, costituisce, nella storia del calcio, la seconda circostanza in cui un calciatore invoca l'applicazione dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori.

Infatti, il primo atleta ad invocare la richiamata disciplina fu il difensore scozzese Andrew Webster (vedi) che nell'anno 2006 si rivolse, con successo, alla F.I.F.A. perché legittimasse il suo trasferimento dal club di vecchia appartenenza, Hearts of Midlothian F.C., a quello inglese del Wigan Atlethic F.C. (D.R.C. F.I.F.A., sent. del 04/09/2006).

2008-11-15

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