Stampa e Informazione COMUNICATO STAMPA n. 20/07 6 marzo 2007 Sentenza della Corte di giustizia nei procedimenti riuniti C- 338/04, C-359/04 e C-360/04 Procedimenti penali a carico di Massimiliano Placanica e altri
LA CORTE DI GIUSTIZIA GIUDICA INCOMPATIBILI CON IL DIRITTO COMUNITARIO LE SANZIONI PENALI ITALIANE APPLICATE ALLA RACCOLTA DI SCOMMESSE DA PARTE DI INTERMEDIARI CHE OPERANO PER CONTO DI SOCIETĂ€ STRANIERE
Uno Stato membro non può applicare una sanzione penale per il mancato adempimento di una formalità amministrativa che esso rifiuta o rende impossibile in violazione del diritto comunitario
Secondo la legge italiana, l'organizzazione di giochi di azzardo o la raccolta di scommesse richiede la previa attribuzione di una concessione e di un'autorizzazione di polizia. Qualsiasi violazione di tale normativa è passibile di sanzioni penali che possono andare fino ad una pena detentiva di tre anni.
Nel 1999, le autoritĂ italiane competenti hanno attribuito, in seguito a bandi di gara, 1000 concessioni per la gestione di scommesse sulle competizioni sportive e 671 nuove concessioni per le competizioni ippiche (329 concessioni esistenti sono state automaticamente rinnovate). Queste concessioni erano valide per sei anni e rinnovabili per un ulteriore periodo di sei anni. I bandi di gara escludevano in particolare gli operatori costituiti in forma di societĂ , le cui azioni erano quotate nei mercati regolamentati.
Tra questi operatori figurava la societĂ di diritto inglese Stanley International Betting Ltd, titolare di una licenza rilasciata dal comune di Liverpool e facente parte del gruppo Stanley Leisure plc, societĂ inglese quotata alla borsa di Londra, a quel tempo quarto maggior
bookmaker e primo gestore di case da gioco nel Regno Unito. La Stanley opera in Italia tramite l'intermediazione di «centri di trasmissione dati» («CTD»), gestiti da operatori indipendenti legati alla Stanley da contratto, i quali mettono a disposizione degli scommettitori un percorso
telematico che consente loro di accedere al server della Stanley situato nel Regno Unito.
I sigg. Placanica, Palazzese e Sorricchio sono, tutti e tre, gestori di CTD legati alla Stanley. Nel 2004, sono stati avviati a loro carico dinanzi al Tribunale di Larino e al Tribunale di Teramo procedimenti penali per aver esercitato un'attivitĂ organizzata di raccolta di scommesse senza la
richiesta autorizzazione di polizia. Questi giudici hanno chiesto alla Corte di giustizia delle ComunitĂ europee se la normativa italiana relativa ai giochi d'azzardo sia compatibile con i principi comunitari della libertĂ di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.
La Corte di giustizia fa presente innanzi tutto che una normativa che contiene il divieto – penalmente sanzionato – di esercitare attivitĂ nel settore dei giochi d'azzardo in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciate dallo Stato, comporta restrizioni alla libertĂ
di stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi. Peraltro, le considerazioni di ordine morale, religioso o culturale, nonché le conseguenze moralmente e finanziariamente dannose per
l'individuo e la societĂ che sono collegate ai giochi d'azzardo e alle scommesse possono giustificare siffatte restrizioni. Queste ultime devono tuttavia soddisfare le condizioni di proporzionalitĂ . La Corte esamina quindi le varie condizioni poste dalla normativa italiana.
La concessione
L'Italia persegue una politica espansiva nel settore dei giochi d'azzardo, mirante ad attirare giocatori che esercitano attivitĂ di giochi e di scommesse clandestini vietati in quanto tali verso attivitĂ autorizzate e regolamentate. La Corte riconosce che, al fine di raggiungere questo
obiettivo, gli operatori autorizzati devono costituire un'alternativa affidabile, ma al tempo stesso attraente, ad un'attività vietata, il che può di per sé comportare l'offerta di una vasta gamma di giochi, una pubblicità di una certa portata e il ricorso a nuove tecniche di distribuzione.
L'obiettivo fatto valere dall'Italia per giustificare la necessità di una concessione è quello di prevenire l'esercizio delle attività nel settore dei giochi d'azzardo per fini criminali. La Corte ammette che un sistema di concessioni può costituire un meccanismo efficace che consente di
controllare coloro che operano in tale settore.
Per contro, la Corte non dispone di elementi di fatto sufficienti per valutare la compatibilità della limitazione del numero globale delle concessioni con il diritto comunitario. Il fatto che il numero di concessioni sia stato considerato «sufficiente» per tutto il territorio nazionale
sulla base di una valutazione specifica non può di per sé giustificare gli ostacoli alla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi che derivano da tale limitazione. A
tal riguardo, la Corte dichiara che spetta quindi ai giudici nazionali verificare se la normativa nazionale, in quanto limita il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi d'azzardo, risponda realmente all'obiettivo invocato, ossia quello mirante a prevenire l'esercizio delle
attivitĂ in tale settore per fini criminali o fraudolenti.
La Corte dichiara inoltre che l'esclusione totale delle societĂ di capitali dalle gare per l'attribuzione delle concessioni va oltre quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di evitare che soggetti che operano nel settore dei giochi d'azzardo siano implicati in attivitĂ
criminali o fraudolente. Esistono infatti altri strumenti di controllo dei bilanci e delle attivitĂ degli operatori nel settore dei giochi di azzardo che limitano in modo minore la libertĂ di stabilimento e la libera prestazione dei servizi (ad esempio, raccogliere informazioni sui loro
rappresentanti o sui loro principali azionisti). La Corte aggiunge che l'illegittimitĂ dell'esclusione di taluni operatori dalle gare obbliga lo Stato membro a stabilire modalitĂ procedurali che garantiscano la tutela dei diritti che questi operatori derivano dall'efficacia diretta del diritto
comunitario (ad esempio, la revoca e la redistribuzione delle precedenti concessioni). Nel frattempo, la mancanza di concessione non può costituire oggetto di sanzioni nei confronti di tali operatori.
L'autorizzazione di polizia
Il procedimento per l'attribuzione di autorizzazioni di polizia presuppone una concessione e recepisce, di conseguenza, gli stessi vizi che inficiano l'attribuzione delle concessioni. La mancanza di autorizzazione non potrĂ quindi essere addebitata a soggetti che non hanno potuto
ottenere tali autorizzazioni per il fatto di esser stati esclusi dall'attribuzione di una concessione, in violazione del diritto comunitario.
Le sanzioni penali
In linea di principio, la legislazione penale è riservata alla competenza degli Stati membri, ma il diritto comunitario pone limiti a tale competenza: la legislazione penale non può, infatti, limitare
le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario. La Corte ribadisce che uno Stato membro non può applicare una sanzione penale per il mancato espletamento di una formalità amministrativa, allorché l'adempimento di questa viene rifiutato o è reso impossibile dallo Stato
membro interessato in violazione del diritto comunitario. La Repubblica italiana non può quindi applicare a soggetti quali gli imputati nelle cause principali sanzioni penali per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o autorizzazione di polizia.
2007-03-06 - Fonte: Curia.europa.eu
Giochi e scommesse 2007/03/08 Prassi