Diritto sportivo Dal 22.1.2004 La Banca Dati Normativa e Giurisprudenziale dell'avv. Alberto Foggia
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"Il calcio pare esser diventato una scienza, anche se non sempre esatta. Tuttavia, per me, si tratta prima di tutto e soprattutto di un gioco." - Enzo Bearzot

      

Il Governo: decreto legge contro la violenza negli stadi.

2007-02-08  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Comunicato stampa

C

Consiglio dei Ministri n. 37 del 7 febbraio 2007

La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica:

il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 17,25 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Romano Prodi.

Segretario, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Enrico Letta.

Il Consiglio dei Ministri ha affrontato il tema della violenza connessa alle manifestazioni calcistiche, rinnovando il proprio cordoglio per la morte dell’ispettore Filippo Raciti. Questo tragico evento ha fatto emergere nella coscienza civile la richiesta di voltare pagina, con una energica e rigorosa opera di prevenzione e repressione di comportamenti particolarmente violenti che, in spregio degli ideali sportivi, hanno drammaticamente connotato gli incontri di calcio con episodi di inaccettabile guerriglia urbana. Il Governo quindi ha deciso un immediato intervento normativo, recependo anche l’invito espresso dal Capo dello Stato e dal Parlamento; il decreto-legge prevede in particolare:

- partite a porte chiuse per gli impianti non ancora a norma;

- divieto di vendita in blocco di biglietti per i tifosi in trasferta;

- reclusione da uno a quattro anni per chi lancia o utilizza negli stadi o nelle immediate adiacenze razzi, bengala, petardi, fumogeni, bastoni od oggetti contundenti; la pena è aumentata in caso di danni alle persone e di sospensione della partita;

- reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 500 a 2000 euro per chi viene trovato in possesso dei predetti mezzi atti a offendere;

- l’ambito della flagranza ampliato a 48 ore per i delitti sopra illustrati;

- applicabilitĂ  delle misure di prevenzione (anche patrimoniali) anche a persone indiziate di aver agevolato manifestazioni di violenza;

- reclusione da cinque (anziché tre) a quindici anni per il reato di violenza a pubblico ufficiale commesso da gruppi con armi o mezzi atti a offendere;

- inasprimento del divieto per le societĂ  sportive di corrispondere agevolazioni a soggetti condannati o associazioni di cui fanno parte i medesimi soggetti (la sanzione amministrativa sarĂ  da 20mila a 100mila euro);

- snellimento delle procedure per adeguare gli impianti.

Ulteriori misure di prevenzione sono state adottate con un separato disegno di legge, tra cui l’organizzazione di iniziative .per promuovere nelle scuole i valori della cultura sportiva, la redazione di un codice di autoregolamentazione per le trasmissioni televisive e radiofoniche di avvenimenti calcistici e relativi commenti e l’abbassamento a 7.500 spettatori della soglia minima sancita nelle norme di sicurezza dei decreti Pisanu.


Link: http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/te

2007-02-08 - Fonte: governo

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