Diritto sportivo Dal 22.1.2004 La Banca Dati Normativa e Giurisprudenziale dell'avv. Alberto Foggia
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Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC - luglio 2021 avv. Foggia





"Praticare uno sport non deve fondarsi sull'idea del successo, bensì sull'idea di dare il meglio di sé". - Gabriella Dorio

      

Il lodo arbitrale della Juventus

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Ridotta sensibilmente

C

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport Stadio Olimpico - Curva Sud - Gate 23 - 2° piano - stanza 2.10 00194 Roma tel. +39 06 3685 7801 +39 06 3685 7802 - fax +39 06 3685 7104 camera@coni.it - www.coni.it Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni I L C O L L E G I O A R B I T R A L E On. Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani Presidente del Collegio Arbitrale Avv. Guido Cecinelli Arbitro Prof. Marcello Foschini Arbitro Prof. Avv. Luigi Fumagalli Arbitro Prof. Avv. Giulio Napolitano Arbitro nominato ai sensi dell’art. 13.4 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 27 ottobre 2006, presso la sede dell’arbitrato, in Roma ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (n. 1336 del 6 settembre 2006) promosso da: Juventus F.C. s.p.a., in persona del suo Presidente e legale rappresentante Dott. Giovanni Cobolli Gigli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franzo Grande Stevens, Cesare Zaccone, Andrea Gandini, Riccardo Montanaro, Michele Briamonte e Prof. Stefano Vinti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Emilia 88 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Vice-Commissario e procuratore speciale Avv. Paolo Nicoletti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Po 9 resistente vista l’istanza arbitrale della Juventus F.C. s.p.a. e le relative domande, tese all’annullamento della decisione in data 25 luglio 2006 con cui la Corte Federale della FIGC ha irrogato alla Ricorrente le sanzioni della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato 2005-2006, la penalizzazione di 17 punti da scontare nella classifica del campionato di serie B della stagione sportiva 2006-2007, della squalifica del campo di gara per tre giornate di campionato e dell’ammenda di Euro 120.000; 2 vista la memoria della Resistente e le relative conclusioni, che si limitano a chiedere la conferma delle sanzioni inflitte dalla Corte Federale della FIGC e quindi precludono a questo Collegio ogni reformatio in peius; vista la concorde richiesta formulata dalle parti nell’udienza dell’11 ottobre 2006 a «pronunciare il lodo con procedura d’urgenza, comunicando alle parti il dispositivo della pronuncia, accompagnato da una motivazione in forma sintetica su tutti i punti in fatto e in diritto fondamentali ai fini della soluzione della controversia»; ritenuta la ammissibilità del ricorso e la sussistenza della competenza del Collegio Arbitrale a conoscere delle domande proposte, poiché • si è infruttuosamente esperito il procedimento di conciliazione disciplinato dagli artt. 3 ss. del Regolamento della Camera; e • la Juventus F.C. s.p.a. ha presentato istanza di arbitrato ritenendo invocabile la competenza di un collegio arbitrale da costituirsi in base al Regolamento della Camera; • la FIGC si è costituita nel presente procedimento non contestando la competenza del collegio arbitrale costituito in base al Regolamento della Camera; e pertanto • ad integrazione delle previsioni dell’art. 27 dello Statuto della FIGC, le parti hanno accettato la competenza del presente Collegio Arbitrale per la soluzione della controversia tra di esse insorta in relazione alla decisione della Corte Federale della FIGC in data 25 luglio 2006; affermato il potere di piena cognizione sulla controversia, in ragione del carattere devolutivo del giudizio arbitrale, atteso che • le parti hanno aderito al Regolamento della Camera senza riserva alcuna in ordine ai poteri del Collegio arbitrale; • il Regolamento conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al “tipo” di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte al Collegio arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata; • il Regolamento espressamente prevede infatti il possibile svolgimento di una istruttoria testimoniale ovvero la nomina di uno o più consulenti tecnici d’ufficio, che mal si concilierebbe con una limitazione dei poteri dell’organo arbitrale ad un mero esame dei vizi di legittimità dell’atto impugnato; • l’arbitrato presso la Camera non può essere ritenuto costituire un terzo grado del procedimento disciplinare della federazione sportiva, perché esso non è riferibile al procedimento interno alla federazione con il quale la menzionata “volontà disciplinare” si forma. Attraverso la Camera si è creato, infatti, un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia 3 sportiva esterno ai sistemi disciplinari delle federazioni sportive ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (ai sensi dell’art. 3.1 del d.l. 18 agosto 2003 n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003 n. 280). L’attività dei collegi operanti presso la Camera, per quanto riferibile anche all’ordinamento sportivo in generale, non può essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta interessata, né l’organo arbitrale che conosca dell’impugnazione di un provvedimento disciplinare può essere ritenuto organo della federazione; • dunque, oggetto di giudizio ai sensi del Regolamento, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, è, non il provvedimento disciplinare in quanto atto, bensì una controversia relativa alla volontà definitivamente manifestata dalla federazione; • tale controversia può riguardare l’applicazione delle norme così come l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà si è espressa; sulla sua estensione e sulle modalità di sua risoluzione non influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volontà si è formata; • siffatta soluzione è coerente con quella adottata nell’ordinamento sportivo internazionale (alla cui luce lo stesso Regolamento deve essere interpretato). Infatti, nel sistema del Tribunale arbitrale dello sport (T.A.S.), organismo permanente di arbitrato con sede a Losanna (Svizzera), al quale l’istituzione stessa della Camera si è ispirata, è principio riconosciuto (art. R57 del Codice di arbitrato in materia sportiva) che l’organo arbitrale possa considerare – senza vincoli derivantigli dal procedimento disciplinare contestato – gli aspetti di fatto e di diritto della controversia e proprio a tal fine è dotato (assai significativamente) degli stessi mezzi (audizione delle parti, di testimoni e di esperti, esame del fascicolo disciplinare) di cui il Collegio arbitrale operante in seno alla Camera può avvalersi; acquisiti ed esaminati gli atti e i documenti tutti riversati nel procedimento endofederale; esaminate le posizioni individuali in via meramente incidentale ai soli fini della valutazione della istanza della società ricorrente; ritenuto in fatto e in diritto, con esclusione di qualsiasi valutazione in termini genericamente equitativi o di clemenza per il solo fatto della proposizione di istanza arbitrale: a) che dal carattere devolutivo dell’impugnazione proposta e dalla piena cognizione della controversia spettante a questo Collegio arbitrale deriva l’assorbimento delle censure svolte dalla Ricorrente alla decisione impugnata sotto il profilo della violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge (artt. 25, 97, 101 e 111 Cost.), delle regole federali che individuano il giudice di primo grado per i soggetti che non ricoprono la carica di dirigenti federali, e del principio del contraddittorio, poiché lo svolgimento dell’arbitrato ha consentito, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa, l’esame della controversia di fronte 4 a giudicante investito del potere di conoscerla per effetto di manifestazione di volontà della Ricorrente stessa; b) che non condivisibile appare la dedotta censura di illegittimità, anche alla stregua degli invocati parametri costituzionali, della decisione impugnata per indebita utilizzazione di intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento, poiché l’art. 270 c.p. esprime un principio nell’ambito del processo penale la cui applicazione non è estensibile ad altri procedimenti, e in particolare, in quelli disciplinari; c) che l’illecito sportivo (art. 6 CGS) può essere realizzato anche attraverso il compimento di atti diretti ad assicurare, a chiunque, un vantaggio in classifica, prescindendosi dall’alterazione dello svolgimento o del risultato della gara, sotto il profilo che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti che, comunque, finiscano, indipendentemente dall’esito delle singole gare, per determinare il prevalere di una squadra rispetto all’altra; d) più in particolare, ed in relazione alle circostanze rilevanti nel presente giudizio, che l’opera di condizionamento del settore arbitrale può giudicarsi verificata ai sensi dell’art. 6 CGS laddove rivesta i caratteri dell’incidenza indebita su funzioni tipiche ed essenziali di tale settore – quali valutazione, designazione delle griglie, sospensioni ecc., di arbitri ed assistenti di gara – e si risolva in una indebita intromissione nelle scelte tecniche della terna arbitrale, non solo con riguardo ad una singola gara, bensì rivolta a favorire una determinata squadra in ogni occasione utile della competizione; e) di condividere, quanto alla sussistenza di una responsabilità per violazione dell’art. 6 CGS, la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale: risulta infatti provata una estesa attività svolta dal dott. Antonio Giraudo e dal sig. Luciano Moggi, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale della Ricorrente, diretta ad ottenere, in particolare attraverso i ripetuti, intensi, ambigui e non trasparenti contatti con i designatori arbitrali e la supina predisposizione di questi a seguire le indicazioni ricevute, tendente alla precostituzione di condizioni dalle quali la Juventus potesse trarre vantaggio di classifica nel campionato 2004-2005; che il reiterato comportamento illecito posto in essere dai dirigenti della Juventus ha avuto capacità causale adeguata per il conseguimento del risultato sperato, determinando una disparità di trattamento tra la Juventus e le altre squadre; f) che pertanto la Juventus F.C. s.p.a. deve considerarsi direttamente responsabile, ai sensi dell’art. 2 CGS, dei comportamenti tenuti dal dott. Antonio Giraudo e dal sig. Luciano Moggi, in gravissima violazione dell’art. 6 CGS; g) che, con riferimento al trattamento sanzionatorio, l’art. 6. 3 CGS prevede che, in caso di responsabilità diretta della società, il fatto è punito, in via alternativa (in tal senso la disgiuntiva “o”), con le sanzioni di cui all’art. 13.1 lettere G (retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza, od H (esclusione dal campionato di competenza o da 5 qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria con assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore); che lo stesso art. 6.3 fa salva la maggiore sanzione, in caso di pratica inefficacia di tale pena, ed al comma 6 stabilisce che, in caso di pluralità di illeciti oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate; che è, quindi, consentito al giudice non solo aggravare il trattamento sanzionatorio stabilito per ciascuna violazione, ma anche ricorrere, in caso di inefficacia, alle altre sanzioni stabilite espressamente a carico delle società dal catalogo di cui all’art. 13 CGS; h) che, in relazione alla gravità degli illeciti commessi dalla Juventus, l’irrogazione di una soltanto delle sanzioni espressamente previste in caso di responsabilità diretta della società risulta, in concreto, del tutto inefficace; i) che non può sostenersi che vi sia stata una disparità di trattamento con le sanzioni inflitte alle altre società coinvolte nel medesimo procedimento; soltanto la Juventus F.C. s.p.a., infatti, nel corso del campionato 2004- 2005, ha esercitato quella influenza costante e generalizzata sul settore arbitrale, idonea a minarne gravemente la terzietà. L’illecito commesso dai suoi legali rappresentanti è caratterizzato dall’attuazione di una condotta continuativa nel corso di tutto il campionato 2004-2005 e costituisce, dunque, fatto illecito più grave di quello che si realizza mediante la condotta diretta all’alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola partita. Molteplici poi sono gli episodi di cui la società deve direttamente rispondere, peraltro ulteriormente aggravati perché hanno determinato una situazione di obiettivo vantaggio della Juventus F.C. s.p.a. rispetto alle altre squadre; j) che concorrono a qualificare ulteriormente in termini di gravità l’illecito commesso, anche le particolari modalità – “professionali”, “consuetudinarie” e “disinvolte” – delle azioni illecite commesse dai legali rappresentanti; l’incidenza concreta che queste hanno avuto sulla regolarità e l’esito del campionato di serie A 2004-2005; l’intensità della colpevolezza, apprezzata in rapporto alle posizioni apicali dei dirigenti protagonisti; l’entità dell’inquinamento causato all’ambiente calcistico e l’intento di mercimonio che ha anche animato la pluralità delle violazioni; l’assenza di qualsiasi strumento efficace di controllo interno volto a prevenire la commissione di illeciti; k) che, tuttavia, ai fini della commisurazione “equa” della sanzione, oltre ai criteri già considerati dalla Corte federale, ritiene il Collegio Arbitrale che sia necessario valorizzare anche ulteriori elementi che attengono al comportamento della società successivamente all’illecito; in particolare, che la Juventus F.C. s.p.a. si è adoperata per eliminare la possibilità di reiterazioni dell’illecito , revocando i poteri agli amministratori coinvolti e sostituendo integralmente il consiglio di amministrazione, adottando un codice etico e, soprattutto, un modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti sportivi; l) che quanto da ultimo rilevato vada apprezzato sul piano del trattamento sanzionatorio, in applicazione analogica della disciplina sulla 6 responsabilità delle persone giuridiche (d.lvo 8 giugno 2001, n. 231), secondo cui allo scopo di determinare l’entità della sanzione, deve farsi riferimento non solo alla gravità del fatto e al grado di responsabilità dell’ente, ma anche all’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; m) che, dunque, le sanzioni inflitte alla Juventus F.C. s.p.a. in relazione alle stagioni 2004-2005 e 2005-2006 devono ritenersi proporzionate alla gravità delle responsabilità accertate, in considerazione della loro notevole afflittività sul piano economico e del pregiudizio da esse arrecato sul piano sportivo; n) che la sanzione inflitta alla Juventus F.C. s.p.a. per la stagione sportiva 2006-2007 deve invece rideterminarsi e fissarsi in punti 9, in considerazione degli elementi sopra indicati, traducendosi in una riduzione della stessa in una misura tale da mantenere, in misura adeguata, la sua funzione monitoria in relazione all’andamento “storico” dei campionati di Serie B; o) che non appare “conferente” la sanzione della squalifica del campo, trattandosi di pena funzionale alla repressione di fatti di violenza verificatisi nel corso di competizioni sportive o di violazioni di norme di sicurezza, ipotesi che non ricorrono nel caso in esame. Può, invece, disporsi la conversione di tale sanzione nell’obbligo di devolvere un importo corrispondente alla quota di incasso per la vendita di biglietti relativa alle prime tre partite casalinghe del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalità di promozione dell’attività giovanile e dilettantistica, quale modalità di riparazione “in forma specifica” della lesione dei principi di lealtà, correttezza e probità per la quale la Ricorrente è stata sanzionata; p) che la sanzione dell'ammenda (quantificata in Euro 120.000) in favore della Figc consente di opportunamente graduare l'afflittività della sanzione, anche sul piano economico; q) che gli onorari e le spese di arbitrato debbano essere posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 70% a carico della ricorrente e del 30% a carico della resistente, mentre, sussistendo giusti motivi, le rispettive spese di difesa devono essere integralmente compensate; r) che i diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione 1. conferma le sanzioni per le stagioni 2004-2005 e 2005-2006; 2. riduce la penalizzazione inflitta per la stagione 2006-2007 a punti 9; 7 3. conferma l’ammenda inflitta nell’importo di Euro 120.000 a favore della FIGC; 4. converte la squalifica del campo, già sospesa in via cautelare, nell’obbligo di devolvere entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente lodo un importo corrispondente alla quota di incasso per vendita di biglietti relativa alle prime tre partite casalinghe del campionato 2006-2007 a favore della FIGC, con vincolo di destinazione a finalità di promozione dell’attività giovanile e dilettantistica; 5. pone le spese del presente arbitrato, per onorari e spese del Collegio arbitrale e del CONI, da liquidarsi con separata ordinanza, a carico della Juventus F.C. s.p.a. quanto al 70% ed a carico della FIGC quanto al restante 30%; 6. dispone la integrale compensazione tra le parti delle rispettive spese di difesa; 7. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 27 ottobre 2006. F.to Pier Luigi Ronzani F.to Guido Cecinelli F.to Marcello Foschini F.to Luigi Fumagalli F.to Giulio Napolitano

2006-10-28 - Fonte: Coni

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