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Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC - luglio 2021 avv. Foggia





"Al volante ci sono io e so io quel che succede." - Gilles Villeneuve

      

Nuovo Accordo Collettivo per i giocatori di A e B

2005-10-17  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Il precedente era stato sottoscritto ben sedici anni fa

A

ACCORDO COLLETTIVO Tra FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (L.N.P.) e l’ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI (A.I.C.) ex art. 4 DELLA LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni ARTICOLO 1 - Oggetto - 1.1. Il presente Accordo collettivo (di seguito, Accordo) disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e Società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e B. 1.2. Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante: - il modulo del contratto tipo (di seguito: Contratto); - il modulo delle Altre Scritture (infra definite sub 3.5.); - il Regolamento del Collegio Arbitrale (di seguito, rispettivamente, Regolamento e CA); - le tabelle di cui infra sub 4.9. ARTICOLO 2 - Forma del contratto individuale. Patti limitativi della libertà professionale. - 2.1. Il contratto individuale tra Società e calciatore professionista (il Contratto), a pena di nullità, deve essere redatto sull’apposito modulo conforme al contratto tipo che è allegato al presente Accordo. Il Contratto deve essere sottoscritto parimenti a pena di nullità dal calciatore e da un rappresentante della Società munito dei necessari poteri. Il Contratto va redatto e sottoscritto in sei esemplari: uno è di competenza della Società; uno è di competenza del calciatore; quattro sono destinati al deposito presso la Lega di appartenenza della Società a cura di quest’ultima. 2.2. Ai sensi dell’art. 4, sesto comma, della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del calciatore per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del calciatore, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l’opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall’eventuale prolungamento rappresentato dall’opzione (a prescindere dalla durata del rapporto inter partes, che è cosa diversa dal Contratto), non superi la durata massima prevista dalla legge. Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. ARTICOLO 3 - Deposito - 3.1. La Società deve depositare entro cinque giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’Ordinamento Federale, il Contratto in quattro esemplari presso la Lega competente per la relativa approvazione ai sensi dell’art. 4 della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni, dandone comunicazione contestuale al calciatore. 3.2. Qualora la Società non depositi il Contratto entro cinque giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il calciatore entro il termine di sessanta giorni dalla data di sottoscrizione, dandone comunicazione contestuale alla Società. 3.3. Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della Lega competente. 3.4. Della avvenuta o mancata approvazione deve essere data senza indugio comunicazione al calciatore e alla Società da parte della Lega competente. In mancanza di approvazione espressa della Lega competente entro il trentesimo giorno successivo al deposito, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla F.I.G.C. per la predetta approvazione, quest’ultima si intenderà tacitamente manifestata. 3.5. Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub 3.1. – 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto. 3.6. Il calciatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo nel caso che il Contratto non ottenga l’approvazione della Lega competente per fatto non imputabile al calciatore o suo agente. La misura dell’indennizzo è determinata dal C.A., su istanza del calciatore, tenuto conto anche dell’eventuale stipulazione da parte del calciatore di altro Contratto ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, della durata e dell’ammontare dello stesso. L’indennizzo può essere determinato anche d’intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto. ARTICOLO 4 - Retribuzione - 4.1. Ai fini del presente Accordo, per retribuzione si intende il compenso convenuto tra il calciatore e la Società e indicato, a pena di nullità, nel Contratto e/o nelle Altre Scritture. I rimborsi delle spese non fanno parte della retribuzione. 4.2. La retribuzione deve essere espressa al lordo, salva la facoltà delle parti di specificare, oltre all’importo lordo, anche il corrispondente netto e in tale ultimo caso se l’intesa tra le parti medesime è intervenuta sul lordo o sul netto. 4.3. Nell’ipotesi di Contratti pluriennali la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva. 4.4. La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promopubblicitarie della Società può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto e/o nelle Altre Scritture. 4.5. Le Società possono convenire con i calciatori loro tesserati: a) una retribuzione fissa; ovvero b) una retribuzione costituita da una parte fissa e da una parte variabile, che non potrà essere superiore, in ogni stagione sportiva, separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale, al 50% (cinquantapercento) della parte fissa, legata, tale parte variabile, al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra (di seguito, tale seconda parte, Parte Variabile). La parte fissa può essere convenuta in misura diversa a seconda del Campionato e/o della competizione internazionale cui la Società partecipa o parteciperà e non può essere in ogni caso inferiore al minimo di cui infra sub 4.9. 4.6. I risultati sportivi individuali o di squadra possono essere esemplificativamente rappresentati: a) quanto ai risultati di squadra: dal conseguimento di piazzamenti in classifica, dalla conquista di titoli, dal diritto di accedere a Coppe Europee, dalla permanenza nella Serie; b) quanto ai risultati individuali: dal numero delle presenze, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate. 4.7. La Società può altresì stipulare apposite intese aventi ad oggetto i cosiddetti premi collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati di squadra, come esemplificati supra sub 4.6. lettera a). La pattuizione deve essere stipulata tra un rappresentante della Società munito dei necessari poteri e i calciatori della Società, ovvero, in rappresentanza di essi, da almeno 3 (tre) calciatori della Società medesima, muniti di procura redatta in forma scritta, che conferisca loro il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano la debenza del premio collettivo, il montante complessivo del premio e i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto, ovvero la volontà dei calciatori aventi diritto di procedere alla suddivisione delle quote con criteri concordati direttamente tra loro. La Società è estranea a eventuali controversie relative alla effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote. Le intese oggetto del presente art. 4.7. vanno depositate, unitamente all’eventuale procura, presso la Lega competente entro 10 (dieci) giorni dalla chiusura del periodo dei trasferimenti di gennaio. Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più premi per obiettivi specifici. I premi nell’ambito della stessa competizione non sono cumulabili. 4.8. In caso di accordi aventi ad oggetto la licenza dei cosiddetti diritti di immagine per prestazioni di carattere promopubblicitario o di testimonial tra Società e calciatori si terrà conto delle previsioni della Convenzione sulla Pubblicità. 4.9. Il trattamento economico minimo del rapporto è determinato nelle tabelle allegate al presente Accordo, che potranno essere modificate d’intesa tra le parti contraenti. ARTICOLO 5 - Pagamento della retribuzione - 5.1. Le somme corrisposte al calciatore per i titoli di cui all’art. 4 sono comprensive, ove non diversamente previsto nel Con tratto o nelle Altre Scritture, di ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare al calciatore in forza di legge o di Contratto. E’ fatta salva esclusivamente l’indennità di fine carriera di cui infra sub art. 20. 5.2. La retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta in ratei mensili posticipati di uguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo. La retribuzione, nella sua Parte Variabile, deve essere corrisposta con le modalità previste nel Contratto o nelle Altre Scritture. 5.3. I pagamenti di quanto dovuto ai calciatori devono essere effettuati con assegni circolari presso la sede della Società, ovvero tramite bonifico presso l’istituto bancario indicato dal calciatore ove questi ne faccia richiesta. 5.4. In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento della retribuzione, il calciatore ha diritto alla rivalutazione monetaria in base all’indice dei prezzi calcolato dall’ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell’industria e agli interessi legali, da calcolarsi sull’importo lordo, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. ARTICOLO 6 - Formazione culturale dei calciatori - 6.1. La Società deve promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei calciatori con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura. 6.2. Spetta alla F.I.G.C., d’intesa con l’A.I.C., indicare le condizioni cui devono attenersi le Società, compatibilmente con le esi genze dell’attività sportiva e della Società, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami dei calciatori che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale. ARTICOLO 7 - Preparazione precampionato ed allenamenti. Partecipazione alle gare. Trasferte. - 7.1. La Società fornisce al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui infra sub art. 11. 7.2. Salvo i casi di malattia od infortunio accertati, il calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all’estero. 7.3. In occasione di trasferte o ritiri il calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto - di volta in volta stabiliti dalla Società - a cura e spese della stessa, la quale è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e vitto. ARTICOLO 8 - Limiti allo svolgimento di altre attività - 8.1. Al calciatore professionista è vietato svolgere altra attività sportiva nel periodo di durata del Contratto, salvo esplicita preventiva autorizzazione della Società. 8.2. E’ inoltre vietato svolgere nello stesso periodo ogni altra attività lavorativa o imprenditoriale incompatibile con l’esercizio dell’attività agonistico-sportiva. 8.3. In ogni caso, quando il calciatore professionista intenda iniziare una di tali attività, deve darne preventiva notizia, per iscritto, alla Società. 8.4. In caso di opposizione da parte della Società, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del C.A. ARTICOLO 9 - Tutela sanitaria - 9.1. Il calciatore deve curare la propria integrità psico-fisica in funzione delle prestazioni sportive che è tenuto a fornire e deve astenersi da qualsiasi attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la sua migliore condizione fisiopsichica. 9.2. Le Società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della F.I.G.C. in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue-urina, predisposti dalla Società, dal CONI e dalla F.I.G.C. per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute. 9.3. La violazione da parte di società e/o calciatori delle disposizioni di cui all’art. 9.2. comporta l’applicazione delle sanzioni sportive previste dai regolamenti vigenti. ARTICOLO 10 - Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento - 10.1. Il calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell’ambito dell’organizzazione predisposta dalla Società e con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. 10.2. Il calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società. 10.3. Il calciatore deve evitare comportamenti che siano tali da arrecare pregiudizio all’immagine della Società. 10.4. Le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del calciatore sono legittime e vincolanti, previa accettazione delle stesse da parte del calciatore, accettazione che non potrà essere irragionevolmente rifiutata, soltanto se giustificate da esigenze proprie dell’attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana. 10.5. Il calciatore deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa. 10.6. Il calciatore non ha diritto di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della Società. ARTICOLO 11 - Inadempimenti e clausole penali - 11.1. Al calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da regolamenti federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integrative della, disciplina contrattuale, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell’inadempimento: a) ammonizione scritta; b) multa; c) riduzione della retribuzione; d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra; e) risoluzione del Contratto. 11.2. A pena di nullità, tutti i provvedimenti devono essere adottati con le modalità procedurali previste dal Regolamento e dalle norme che seguono. 11.3. La domanda della Società deve contenere la proposta di provvedimento e deve essere inviata al calciatore e al C.A. entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data in cui è stato accertato l’inadempimento. Ove la domanda consegua a provvedimenti resi da parte di organi della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale, il termine per la spedizione decorre dalla data nella quale i detti provvedimenti sono divenuti definitivi. 11.4. L'ammonizione scritta consiste nell’intimazione al calciatore di non ricadere in futuro del medesimo inadempimento contestatogli. 11.5. La multa consiste in una penalità contrattuale, il cui importo non può superare il 30% (trentapercento) di un dodicesimo della sola parte fissa della retribuzione annua lorda. La multa, nell’ipotesi di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non può comunque eccedere il 60% (sessantapercento) del dodicesimo della retribuzione annua lorda (parte fissa). 11.6. La riduzione della retribuzione ha natura risarcitoria e di riequilibrio del sinallagma e non può superare il 50% (cinquantapercento) della quota di retribuzione annua lorda relativa al periodo per il quale si chiede la riduzione stessa. 11.7. Nel caso di squalifica da parte degli organi della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale, la Società potrà proporre una riduzione della retribuzione effettiva lorda, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, e per una misura non superiore al 50% (cinquantapercento) della retribuzione dovuta per tale periodo. Il C.A. terrà conto: a) della sola parte fissa della retribuzione; b) della natura del comportamento antiregolamentare posto in essere e sanzionato e dell’elemento soggettivo che hanno determinato la squalifica; e c) della misura del pregiudizio arrecato alla Società. 11.8. Nel caso di riduzione della retribuzione per ipotesi diverse dalla squalifica, la riduzione medesima potrà incidere anche sulla Parte Variabile della retribuzione riferita ai risultati di squadra [quelli indicati esemplificativamente supra sub 4.6., lettera a)], ferme le previsioni, ai fini della determinazione del montante complessivo della riduzione, di cui supra sub 11.7., capoverso e lettere b) e c). 11.9. La riduzione non può in ogni caso far scendere la retribuzione sotto il minimo di cui supra sub art. 4.9. 11.10. L’esclusione temporanea del calciatore dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra, oltre che secondo le modalità di cui sub 11.2 e 11.3., può essere disposta anche in via provvisoria dalla Società (si veda infra sub 11.11.). 11.11. Nel caso di cui sub 11.10., quando le condotte e le situazioni delineate sub 11.1 siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione del calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società medesima, previa contestazione telegrafica al calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria l’esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al calciatore ed al C.A., con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione (salva ogni altra contestuale domanda, quali quelle di riduzione della retribuzione o di risoluzione). Nel medesimo procedimento, il calciatore potrà proporre le azioni previste sub art. 12 (richiesta di reintegrazione e/o risoluzione del Contratto) e in tal caso il C.A., ricorrendone i presupposti, potrà adottare nei confronti della Società anche i provvedimenti di cui pure sub art. 12. 11.12. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui supra sub art. 4.7. 11.13. La risoluzione del Contratto può altresì essere ottenuta dalla Società, sempre nei termini e con le modalità previste sub 11.2. e 11.3., anche nel caso di condanna del calciatore a pena detentiva, per reati non colposi, conseguita in Italia o all’estero, passata in giudicato, non sospesa condizionalmente o condonata. 11.14. La risoluzione del Contratto e/o la riduzione della retribuzione per cause derivanti da malattia o infortunio (inidoneità o inabilità) sono disciplinate infra sub art. 15. ARTICOLO 12 - Azioni a tutela dei diritti del calciatore - 12.1. Il calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al C.A., il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto quando la Società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti. 12.2. Nell’ipotesi di violazione della previsione di cui sub 7.1., il calciatore può diffidare per iscritto la Società, invitandola ad adempiere. Qualora la Società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla ricezione della diffida, il calciatore può adire il C.A. per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi il calciatore ha altresì diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% (ventipercento) della parte fissa della retribuzione annua lorda. 12.3. La richiesta di reintegrazione può essere proposta dal calciatore anche nel procedimento promosso dalla Società ex 11.11. 12.4. Se, dopo la pronuncia del C.A. di reintegrazione del calciatore, la Società non provvede entro il termine di giorni 5 (cin que) dalla ricezione della comunicazione del dispositivo del lodo, il calciatore ha diritto di ottenere dal C.A. la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsi nella misura della retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva. 12.5. Il C.A., se accoglie il ricorso e ravvisa infrazioni di carattere disciplinare, nel caso previsto nel presente art. 12 e in ogni altro procedimento di sua competenza, provvede a rimettere gli atti avanti la Commissione Disciplinare per eventuali provvedimenti di competenza. 12.6. In ogni ipotesi in cui il calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l’obbligo della Società di fornire al calciatore attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale ai sensi dell'art. 7.1., salva espressa rinuncia scritta del calciatore. 12.7. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui supra sub art. 4.7. ARTICOLO 13 - Morosità - 13.1. Costituisce motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile della parte fissa della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto sub 5.2., ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega competente. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento della Parte Variabile della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti (supra sub 5.2.), ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega competente. 13.2. Nel caso di calciatore che sia tesserato per Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto di cui alla legge 23 marzo 1981, n° 91 e successive modificazioni, la comunicazione di cui sub 13.1., con le stesse modalità e termini, deve essere inviata anche alla Società cedente il Contratto a titolo temporaneo. Analoga comunicazione deve essere inviata in caso di cessione definitiva con diritto di partecipazione alla Società titolare di tale diritto. 13.3. La risoluzione del Contratto non può essere pronunciata qualora la Società provveda, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di messa in mora, al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi mediante assegni circolari presso il domicilio del calciatore, o mediante bonifico bancario sul conto del calciatore, ovvero ancora su apposito conto corrente acceso presso il Fondo Indennità di Fine Carriera. In quest’ultima ipotesi la Società è tenuta a darne contestuale comunicazione alla Lega di appartenenza ed all’A.I.C. 13.4. Decorso inutilmente il termine di cui sub 13.3., il calciatore, per ottenere la risoluzione del Contratto, deve farne richiesta al C.A. entro e non oltre il 20 giugno della stagione sportiva in corso al momento della richiesta di risoluzione. 13.5. La Società ha diritto di costituirsi nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento. 13.6. Qualora venga dichiarata la risoluzione del Contratto, il calciatore, a titolo di risarcimento del danno, ha diritto di percepire un importo, da corrispondersi mensilmente, pari alla parte fissa della retribuzione ancora dovuta, fino alla scadenza del Contratto o fino alla data di efficacia di un nuovo Contrat to con altra Società ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, se questo interviene prima della scadenza del Contratto, nonché un importo, equitativamente determinato dal C.A., a richiesta del calciatore, che tenga conto dell’ammontare della eventuale Parte Variabile e dei premi collettivi, se maturati. 13.7. Nel caso di calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del Contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra Società cedente ed il calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega di appartenenza, all’integrale pagamento in favore del calciatore, salvo regresso ed entro il termine di decadenza di venti giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui sub 13.3. 13.8. Fino al termine della stagione in corso la Società cedente dovrà corrispondere al calciatore l’eventuale maggiore parte fissa della retribuzione pattuita con la Società cessionaria, salvo regresso verso quest’ultima per la parte di tale retribuzione eccedente quella da essa pattuita. 13.9. Nel caso di sussistenza di un diritto di partecipazione sul Contratto del calciatore, la risoluzione comporta, con decorrenza dalla sua declaratoria, la costituzione di un rapporto contrattuale esclusivamente tra la Società titolare del diritto di partecipazione ed il calciatore alle condizioni predeterminate all’atto della costituzione del diritto di partecipazione, sempre che la Società titolare di detto diritto dichiari di volersi avvalere di tale facoltà e provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega di appartenenza, all'integrale pagamento, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società morosa e già maturate a favore del calciatore. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui sub 13.3. 13.10. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui supra sub art. 4.7. ARTICOLO 14 - Malattia e infortunio - 14.1. In caso di malattia ovvero di infortunio per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui infra sub 15 e sottoparagrafi) spetta al calciatore la retribuzione stabilita dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore. 14.2. Le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale. 14.3. Nell’ipotesi che il calciatore non intenda usufruire dell’assistenza sanitaria proposta dalla Società, dovrà fare motivata comunicazione scritta a quest’ultima. La Società sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, degenza in istituti ospedalieri o Case di cura, e riabilitazione sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un’assistenza specialistica o di idonea qualificazione. Il calciatore, in tale ipotesi, è tenuto a fornire alla Società piena informazione sui trattamenti anche medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medicosanitaria. 14.4. Le previsioni di cui sub 14.1., 14.2., 14.3., così come quelle di cui infra sub art. 15 e sottoparagrafi, trovano applicazione anche nell’ipotesi di infortunio occorso al calciatore in occasione di gare od allenamenti delle squadre nazionali o in occasione di gare od allenamenti organizzati dall'autorità militare da cui il calciatore dipenda. ARTICOLO 15 - Inabilità e inidoneità del calciatore - 15.1. Ai fini delle previsioni di cui al presente art. 15 e norme connesse: a) per inidoneità si intende la condizione morbosa del calciatore (certificata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica ai sensi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi applicabili) che ne rende totalmente impossibile la prestazione lavorativa a titolo definitivo o temporaneo; b) per inabilità si intende la condizione morbosa del calciatore che, pur non implicando l’impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale. La certificazione della condizione di inabilità è fatta da un medico sportivo o da una struttura medica organizzata che, su istanza della Società, è nominato/a dalla C.A., nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento. 15.2. L’inabilità e l’inidoneità possono essere dipendenti da fatto e colpa del calciatore, ovvero da eventi allo stesso non imputabili. 15.3. In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il calciatore deve avvertire immediatamente la Società ed inviare entro 3 (tre) giorni il certificato medico attestante l’inabilità. 15.4. Qualora l’inabilità del calciatore per malattia o infortunio, ovvero la sua inidoneità come supra definite, si protraggano oltre i 6 (sei) mesi, la Società può richiedere al C.A. la risoluzione del Contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell’inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto. 15.5. La richiesta di risoluzione del contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione devono essere proposte, a pena di decadenza, in costanza della condizione di inabilità. 15.6. Qualora la malattia o l’infortunio dovessero determinare l’inidoneità definitiva del calciatore, come intesa e accertata sub 15.1., la Società ha diritto di richiedere immediatamente al C.A. la risoluzione del Contratto. 15.7. Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del calciatore risultino dipendenti da colpa grave del calciatore stesso si applicheranno le regole generali in materia di inadempimento a prescindere dalla durata della malattia o della menomazione e pertanto la Società potrà richiedere, ricorrendone i presupposti, la riduzione della retribuzione o nei casi più gravi la risoluzione del contratto. ARTICOLO 16 - Assicurazione infortuni - 16.1. La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il calciatore contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all’assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti annualmente dagli Organi preposti all’attività agonistica, in accordo con l’Associazione di categoria. 16.2. La Lega competente, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza. 16.3. Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l’Associazione di categoria, si intende in ogni caso il calciatore o i suoi aventi diritto e sarà inefficace qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal calciatore stesso, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali polizze stipulate a proprio beneficio. 16.4. Il calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti. 16.5. La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione del calciatore per l’inizio dell’attività di ogni stagione sportiva. Il calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l’Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni, ove subiti dal calciatore e dai suoi aventi diritto. 16.6. In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell’ambito dell’attività svolta per la Società di appartenenza, il calciatore ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di consentire a quest’ultima di ottemperare nei termini di legge e/o contrattuali agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma. 16.7. In caso di infortunio avvenuto nell’ambito dell’attività svolta per la Società di appartenenza, l’onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l’assicurazione base e per l’assicurazione integrativa, sono a carico della Società, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo. 16.8. Il calciatore ha l’obbligo di sottoporsi a visita medica fiscale, a richiesta della Società, anche ai fini della stipulazione delle polizze assicurative cosiddette patrimoniali a favore della Società. ARTICOLO 17 - Contributi previdenziali - 17.1. La Società effettuerà agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge per l’assicurazione contro l’invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla retribuzione versata allo stesso. ARTICOLO 18 - Riposo settimanale e ferie - 18.1. Il calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, normalmente entro i primi due giorni della settimana. 18.2. Il calciatore ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale. 18.3. La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell’attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva detto riposo. Il calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell’anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede. ARTICOLO 19 - Congedo matrimoniale - 19.1. Il calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno cinque giorni consecutivi. Il periodo di godimento del congedo inizia nel giorno precedente il matrimonio, ma tenuto conto delle esigenze dell’attività agonistica, potrà essere concesso o completato entro trenta giorni successivi al matrimonio. ARTICOLO 20 - Indennità di fine carriera - 20.1. In adempimento all’art. 5.1. dell’Accordo ed in base all’art. 4, 7° comma della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni, la Società verserà al Fondo di accantonamento dell’indennità di fine carriera, acceso presso la F.I.G.C., un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lorda effettiva ed un contributo dell’1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenuto in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i calciatori dagli enti previdenziali competenti. ARTICOLO 21 - Clausola compromissoria. Procedimento arbitrale - 21.1. In conformità a quanto previsto dall’art. 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, nonché dall’art. 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del C.A., che si pronuncerà in modo irrituale. 21.2. Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano –in ragione della loro comune appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l’affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie- ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del C.A. 21.3. Il Regolamento prevede, anche ad integrazione dei precedenti articoli: a) le modalità di devoluzione delle controversie e i relativi termini; b) la procedura di nomina degli arbitri di nomina di parte, del Presidente e degli eventuali Conciliatori; c) le formalità procedurali, anche relative all’espletamento dei mezzi istruttori, e alla produzione di documenti e memorie; d) il termine entro il quale deve essere emesso il lodo, le possibilità di proroga e l’obbligo di comunicazione alle parti interessate con le relative modalità; e) i criteri per la determinazione degli eventuali compensi agli arbitri, ove previsti nel Regolamento. ARTICOLO 22 - Norma di rinvio - 22.1. Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto che ne fa parte integrante. ARTICOLO 23 - Durata - 23.1. Il presente Accordo ha la durata dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 e non è tacitamente rinnovabile o prorogabile. ARTICOLO 24 - Norme Transitorie - 24.1. Sull’accordo delle parti, i Contratti in corso all’entrata in vigore del presente Accordo possono essere integrati con le pattuizioni di cui sub art. 3.5, nel rispetto delle modalità colà previste a pena di nullità. 24.2. I Contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, premi collettivi o altri validi accordi, se redatte e ritualmente depositate prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, hanno efficacia fino al loro esaurimento.

4 ottobre 2005

2005-10-17 - Fonte: Assocalciatori

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