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"Al lavoro si contrappone un altro tipo di sforzo che non nasce da un'imposizione, ma da un impulso veramente libero e generoso della potenza vitale: lo sport [...] Si tratta di uno sforzo lussuoso, che si dà a mani piene senza speranza di ricompensa, come il traboccare di un'intima energia. Perciò la qualità dello sforzo sportivo è sempre egregia, squisita". - Josè Ortega y Gasset

      

Il diritto delle armi (sportive e non): una guida imperdibile

2004-03-29  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Di Edoardo Mori - Magistrato di Cassazione


Civile.it: CORTESEMENTE; NON RISPONDIAMO A DOMANDE IN MATERIA.
Grazie.


Di tre specie sono al mondo gli ignoranti: il primo che non sa,

il secondo che non vuol sapere, il terzo che pretende di sapere

(Giambattista Basile - Cunto de li cunti).

 

Sintesi del diritto delle armi

Edoardo Mori

Magistrato di Cassazione

PRESENTAZIONE

Queste poche pagine espongono in modo assolutamente sintetico, ma preciso, il diritto delle armi italiano. Ogni affermazione è, se non ho fornito diversa indicazione, basata su precise norme di legge, secondo l'interpretazione corrente e la prassi delle questure, ed è quindi incontestabile. Chi ritiene o afferma che le disposizioni sono diverse, è in errore e deve essere invitato ad informarsi meglio. Se insiste, rivolgetevi tranquillamente ad un suo superiore, perché siete dalla parte della ragione ed egli vi sta danneggiando.

Consiglio di portare sempre con sé una copia di questo libretto e di farne omaggio a chi deve applicare la legge sulle armi.

Questo testo è protetto da copyright, ma può essere utilizzato da chiunque per fini non commerciali e sono lieto che venga diffuso il più possibile. Può essere allegato come omaggio a Riviste. Io l'ho scritto proprio perché venga diffuso il più possibile tra gli interessati.

Chi volesse sapere tutto sull'argomento, può consultare il mio Codice delle Armi e degli esplosivi, Editrice La Tribuna, in cui vi sono circa 1000 pagine di esposizione enciclopedica del diritto e della tecnica delle armi, e circa 800 pagine di leggi.

 

I vari tipi di armi

Con il termine armi la legge si riferisce a:

Armi bianche: spade, pugnali, baionette, tirapugni, bastoni animati, mazze ferrate, manganelli, storditori elettrici, bombolette lacrimogene non approvate dal ministero. Le bombolette contenenti olio di peperoncino sono liberalizzate se di piccole dimensioni. Per la Cassazione sono armi i coltelli a scatto; per le questure essi sono di libera vendita e si trovano in ogni coltelleria; nel dubbio è meglio non acquistarli oppure acquistarli con porto d'armi e denunziarli, senza mai portarli. Se anteriori al 1890 sono considerate armi antiche.

Armi da sparo: fucili, pistole, lanciarazzi, sia a polvere da sparo che ad aria o a gas compressi. Si distinguono giuridicamente in:

A. da guerra o comuni: Sono comuni tutte quelle non da guerra, ormai estremamente ridotte: armi a raffica, fucili d'assalto semiautomatici con elevata capacità di fuoco, pistole in calibro 9 parabellum. Non esistono revolver da guerra.

A. comuni sportive: quelle classificate come tali dalla Commissione in appositi elenchi; sono lunghe o corte a canna rigata; i fucili da tiro a volo ricadono tra le armi da caccia da cui non si distinguono.

A. comuni da caccia: tutte le armi lunghe usabili per cacciare in Italia e cioè quelle lunghe a polvere, sia a canna liscia (purché il calibro non sia più grande del 12), che rigata; queste, se di calibro pari o inferiore a 5,6 mm devono impiegare una cartuccia con bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. In pratica rimangono esclusi i calibri 22 a percussione anulare e il 22 Hornet. Sono da caccia i calibri 6 e 9 mm Flobert. Le armi devono avere al massimo tre canne o un caricatore che non possa contenere, sul terreno di caccia, più di due cartucce. I fucili a ripetizione manuale possono contenere nel caricatore più di due colpi, ma si consiglia di ridurli anch'essi a due. Alcuni ritengono che le armi semiautomatiche a canna rigata possano avere un caricatore contenente più di due colpi. E' tesi che sconsiglio. Anche moschetti militari o fucili d'assalto demilitarizzati sono armi da caccia.

Armi lunghe sono quelle la cui canna ha una lunghezza di almeno 30 cm e in cui la lunghezza totale è almeno 60 cm; corte sono quelle più piccole (Direttiva europea).

A. comuni in genere: tutte le altre, quali pistole da difesa, armi ad aria compressa non sportive, pistole lanciarazzi, fucili non consentiti per la caccia in Italia.

A. antiche: quelle di modello anteriore al 1890, anche se costruite dopo (ad es. revolver mod. 1889, anche se costruito nel 1920). Si tenga presente che:

- Le armi ad avancarica costruite fino al 1975 si considerano antiche (di solito è persino impossibile stabilire la data di produzione);

- Le armi ad avancarica (e quelle a retrocarica) costruite dopo il 1975 si considerano armi comuni moderne (cosiddette repliche). Per alcuni tutte le armi a retrocarica che riproducono armi antiche, ma costruite dopo il 1890, sono repliche, ma è tesi irrazionale.

Le armi antiche da sparo sono le uniche assoggettate ad un regine un po' diverso rispetto alle armi in genere: chi ne detiene più di otto deve richiedere licenza di collezione; chi ha questa licenza può vendere ed acquistare armi antiche del genere per cui ha licenza, senza farne denunzia.

Le armi bianche antiche sono quasi sempre falsi moderni e conviene considerarle moderne!

Armi liberalizzate: Tutte le repliche di armi ad avancarica monocolpo e le armi ad aria compressa od a gas di potenza non superiore a 7,5 Joule sono liberamente acquistabili presso gli armieri e non vanno denunziate; possono essere liberamente trasportate. Con esse si può sparare in qualsiasi luogo non aperto al pubblico e in poligoni pubblici e privati. Quelle ad avancarica già detenute prima del 2000 sono liberalizzate senza alcuna formalità; per quelle ad a.c. il ministero ha introdotto, forse in modo illegittimo, il controllo del Banco di Prova. Non sono armi proprie ai fini della legge penale, ma strumenti atti ad offendere con un regime particolare. Possono essere usate in poligoni pubblici o privati. Non si può sparare in campagna, perché è luogo aperto al pubblico; si può sparare in un giardino ben recintato. È vietato ovviamente cacciare con esse.

Strumenti atti ad offendere: Non sono armi, ma strumenti (art. 4 L. 110/1975): i coltelli di qualsiasi genere e dimensione (v.s. per quelli a scatto), gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, accette, forbici, punteruoli, ecc. Vale a dire ogni strumento che può ferire, ma che è destinato ad altro scopo come strumento sportivo o di lavoro. Questi strumenti sono liberamente acquistabili e trasportabili; possono essere portati solo per giustificato motivo, cioè per essere usati per la loro destinazione primaria.

Non sono armi, secondo la prassi della maggioranza delle questure e con piena logica, le spade, le katane, le sciabole non particolarmente affilate o appuntite, da considerare o strumenti sportivi o da arredamento o da uso scenico, o complemento di divisa.

Non sono né armi né strumenti, ma oggetti qualsiasi, le armi a salve, i giocattoli a forma di arma, le riproduzioni inerti di armi, le armi disattivate nelle parti essenziali, i giocattoli softair; questi oggetti sono liberi del tutto; se confondibili con armi vere, devono essere messi in commercio con un tappo o cerchio rosso sulla bocca della canna, ma l'acquirente può eliminarlo senza conseguenze, salvo che usi l'oggetto per commettere reati.

Parti di armi: sono parti essenziali di armi le canne, le carcasse, i fusti, i tamburi, le bascule, i caricatori (art. 19 L. 110/1975); le norme europee vi aggiungono l'otturatore e, per assimilazione, i silenziatori. Non sono parti di armi quelle che potrebbero appartenere anche ad un'arma giocattolo o disattivata (calcio in legno, grilletto, minuterie). Non è parte il tamburo o il caricatore di un'arma a salve. Le parti essenziali di armi che non facciano parte di un'arma intera devono essere denunziate. Vanno denunziati i caricatori e le canne aggiuntive; queste devono anche recare un numero di matricola. Non sono parti di arma i riduttori di calibro.

Armi disattivate o inefficienti: un arma si considera inefficiente in modo irreversibile quando sono rese inefficienti tutte le parti essenziali; è sufficiente che il ripristino sia impossibile con la normale attrezzatura di famiglia (chi ha migliore attrezzatura, può ricostruirsi i pezzi!).

 

Acquisto di armi

Ogni cittadino sano di mente e che non sia pregiudicato o malfamato o obiettore di coscienza ha diritto di acquistare armi. Chi è munito di una qualsiasi licenza di porto d'armi ha già dimostrato all'autorità di essere sano di mente ed onesto e quindi può acquistare armi e munizioni di ogni genere nei limiti consentiti. Chi ha licenza di porto di fucile può acquistare armi corte, e viceversa.

Per le munizioni si veda apposita voce; i limiti per la detenzione armi sono:

- Armi sportive, 6 pezzi

- Armi da caccia, senza limite

- Armi comuni in genere, 3 pezzi

Si possono detenere più esemplari dello stesso modello di arma.

Chi non ha una licenza di porto d'armi deve invece richiedere apposito nulla osta per ogni operazione di acquisto di una o più armi. Va richiesto alla questura indicando i motivi (caccia, difesa, sport) e il tipo di armi che intende acquistare; la questura può richiedere un certificato di sanità mentale rilasciato dal medico di famiglia o, a discrezione del questore, dalla ASL. Non è richiesta la idoneità fisica all’uso delle armi. In alcune questure si richiede, a chi non ha fatto il militare, il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dal TSN; è richiesta in contrasto con la legge (art. 8 L. 110/75). In alcune questure, come suggerito dal Ministero, non richiedono il certificato se il richiedente rinunzia a detenere le munizioni per l'arma. Ovvio poi che sarebbe idiota chiedere il certificato del TSN al maneggio di armi da fuoco, per l'acquisto di un'arma bianca! Sono illegittime imposizioni circa le modalità di custodia (arma smontata, arma in cassaforte) apposte nel nulla osta perché modificano l'atto tipico previsto dalla legge.

Il nulla osta è gratuito e vale trenta giorni per tutto il territorio italiano. Per recenti disposizioni del Min. Finanze è stato introdotto il bollo sulla domanda e sul nulla osta. Esso autorizza a trasportare le armi acquistate al luogo di detenzione. Per recenti disposizioni del Min. Finanze è stato reintrodotto il bollo sulla domanda e sul nulla osta.

Gli obiettori possono ottenere nulla osta solo per acquisto di armi ad aria compressa con più di 7,5 J o di repliche di armi ad avancarica a più colpi non liberalizzate. Possono ottenere licenze di trasporto per esse. Possono ovviamente usare le armi liberalizzate e quindi ottenere nulla osta per acquisto polvere nera

I cittadini comunitari non residenti in Italia devono esibire alla questura il nulla osta del proprio paese.

 

Denunzia e custodia di armi

Chi è in possesso di armi o loro parti essenziali deve denunziarle al più presto (due o tre giorni). La denunzia viene fatta in duplice copia e in carta libera, indicando dati indicativi delle armi e luogo di loro custodia. La denunzia viene presentata alla questura o commissariato del comune di custodia; se mancano, ai Carabinieri. Essi timbrano l'originale per ricevuta e trattengono la copia. Il funzionario non può rifiutarsi di timbrare la denunzia, anche se sbagliata o incompleta, perché il cittadino ha il diritto di avere la prova di aver fatto denunzia tempestiva; le correzioni verranno fatte, se necessario, successivamente. La denunzia può essere fatta anche per raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzi telematici, in particolare con il fax (si veda modulo di denunzia nel sito Polizia di Stato).

La denunzia deve contenere anche l'elenco delle armi già denunziate, specialmente ad altra autorità. Le munizioni possono essere denunziate assieme alle armi o separatamente.

Anche la detenzione temporanea di armi ricevute in comodato va denunziata se supera due o tre giorni; non va denunziato il prestito fatto in viaggio, durante una partita di caccia o un turno di gare.

Le armi possono essere detenute e denunziate in luoghi diversi dalla residenza ed anche in più luoghi diversi (casa di abitazione, ufficio, negozio, cassetta di sicurezza in banca, seconda abitazione). Unica cosa da tener presente è che il luogo in cui si trovano dia sufficienti garanzie di adeguata custodia. Anche in questo caso il funzionario non può censurare in anticipo il luogo scelto per la custodia e rifiutare la denunzia. Se successivamente accerterà che in concreto le armi siano mal custodite, denunzierà tale reato.

Nel luogo di denunzia le armi possono essere detenute cariche e pronte all'uso, perché sono destinate anche alla difesa abitativa; non devono essere conservate smontate o chiuse in cassaforte. Importa solo che esse siano al sicuro da furti quando nessuno è in casa e che non le usino bambini o minorati. È consentito lasciarle alla portata di familiari ed altre persone ospitate, se capaci. Una casa con finestre non accessibili e con robusta porta e serrature è un luogo idoneo per impedire furti. In una casa di campagna che rimane vuota per parecchi giorni è consigliabile una cassaforte. L'obbligo di custodia non riguarda (o è molto attenuato) le parti di armi; perciò l'arma privata di una parte essenziale richiede minori cautele. Le armi non vanno lasciate all'aperto in auto incustodita.

 

Collezione di armi

Chi intende detenere più di 6 armi sportive o più di 3 armi comuni non da caccia deve munirsi preventivamente di licenza di collezione; questa ha essenzialmente lo scopo di accertare che siano adottate misure di custodia adeguate al numero e tipo delle armi. La licenza si richiede al questore (unendo due bolli) ed è gratuita e permanente. Non è richiesta la capacità tecnica nè la idoneità fisica. Si può richiedere la licenza anche se non si intendono detenere armi fuori collezione. Nulla vieta che nella richiesta iniziale si indichi il numero presumibile delle armi che si intendono collezionare in futuro e indicare misure di custodia già adeguate al numero finale, così rendendo automatico l'inserimento dei successivi acquisti.

Ottenuta la licenza si può procedere ai successivi acquisti chiedendo ogni volta l'inserimento dell'arma o delle armi nella licenza (due bolli). Alcune questure richiedono la domanda preventiva, prima dell'acquisto.

In collezione si può tenere un solo esemplare per ogni modello di arma catalogata; due esemplari con la stessa denominazione e calibro, se armi precedenti al 1979, non catalogate; altri esemplari possono essere detenuti fra quelli fuori collezione.

Non possono essere detenute munizioni pertinenti alle armi in collezione; il divieto cade se si hanno armi dello stesso calibro fuori collezione.

Nessuna norma vieta l'uso delle armi in collezione e perciò esse possono essere portate al poligono per tirare e possono essere date in comodato, se sportive. Molti questori hanno frainteso la legge e impongono nella licenza il divieto di uso; è prescrizione illegittima, ma chi se la ritrova deve osservarla.

Chi trasferisce le armi in altro domicilio deve preventivamente rinnovare la licenza.

La licenza di collezione di armi antiche rare ed artistiche è gratuita e permanente; le misure di sicurezza possono essere largamente attenuate; è vietato detenere le munizioni. Si può detenere polvere da sparo.

Le armi bianche moderne possono essere detenute in qualsiasi numero senza licenza di collezione.

 

Porto di armi

Le armi possono uscire dal luogo in cui sono custodite e sue adiacenze solo in mano di persona munita di licenza di trasporto o di porto d'armi. Adiacenze di una abitazione sono i luoghi esterni direttamente collegati ad essa e di uso esclusivo del proprietario (aia, cortile, orto, giardino, atrio, garage, stalle, ecc.) ed a cui è logico estendere le esigenze di difesa abitativa.

Per ottenere una di queste licenze bisogna non aver commesso reati gravi ed aver fatto il militare oppure avere il certificato di idoneità al maneggio delle armi dato dal TSN. Inoltre occorre produrre il certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla ASLo da medico militare o della polizia. .

Alcune persone, salvo gli obiettori, possono portare armi senza licenza: prefetti, ufficiali di PS, magistrati ordinari, giudici di pace, magistrati onorari ed amministrativi, dirigenti di carceri. Altri, appartenenti a corpi militari o dipendenti da enti pubblici, portano le armi senza licenza durante il servizio e secondo i propri regolamenti.

Le licenze di porto d'arma sono:

Licenza di porto di arma corta per difesa personale; non esiste più da tempo la distinzione tra pistola e rivoltella. Viene rilasciata dal prefetto a chi ha dimostrato bisogno di difendersi (frequente trasporto di danaro, pericolo di sequestro, possesso di preziosi, professione a rischio, raccomandati, politici, ecc.). Deve essere rinnovata ogni anno (€ 88), ma il libretto con la foto viene rilasciato con la validità di cinque anni; ogni anno va inserito il foglietto intercalare che avrà valore per un anno dalla data del rilascio. Se non si è pagata la tassa il libretto non vale nulla e non abilita all'acquisto di armi e al loro trasporto (mia opinione).

Autorizza al porto di armi corte, anche di modello sportivo, in ogni tempo e luogo, salvo che in riunioni pubbliche (comizi, partite di calcio, discoteche affollate) e su aeromobili; su treni e mezzi di trasporto pubblico terrestre statali o regionali e su traghetti delle ferrovie devono essere scariche e smontate (per le pistole basta togliere il caricatore).

Autorizza a sparare con arma corta, per sport o per difesa, ovunque al di fuori di luoghi abitati; nell'abitato si può sparare per diletto, ma solo in luoghi chiusi ove sia esclusa la fuoriuscita di proiettili.

La licenza rilasciata alla guardie giurate è una normale licenza di porto d'armi a tariffa scontata, non soggetta a limitazioni temporali (non possono però andare in riunioni pubbliche, ecc., se non in specifico servizio).

La legge prevede una licenza per il bastone animato, ormai obsoleta.

Licenza di porto di fucile (anche) per uso di caccia: originariamente la licenza di porto di fucile per difesa personale non richiedeva dimostrazione del dimostrato bisogno; chi intendeva usarla anche per caccia doveva pagare una ulteriore tassa; da ciò la dicitura. Il Decreto 17 aprile 2003 del M.I. ha introdotto un unico libretto di porto di fucile che verrà rilasciato o per caccia o per tiro a volo o per difesa personale. Secondo la Cassazione, l'uso dell'arma per uno scopo diverso da quello specifico (ad es. caccia con licenza per tiro a volo) non comporta sanzioni penali; può comportare però il ritiro della licenza stessa. Si ricorda però che la licenza di caccia assorbe quella per il tiro a volo.

La licenza per difesa è annuale e deve essere rinnovata ogni anno, anche se il libretto rimane valido per cinque anni; quindi è regolata come la licenza per arma corta.

La licenza per caccia o tiro a volo è valida per sei anni, non occorre il foglietto intercalare, ma basta pagare le tasse. Il fatto di non pagare la tassa annuale di CC.GG. (€ 130) non comporta la sua inefficacia, ma solo sanzioni amministrative e fiscali; quindi anche se non si pagano le tasse, il libretto autorizza a comperare armi e al trasporto di armi e chi porta il fucile non commette un reato (Cassazione costante). In questo caso infatti ha comunque valore di licenza di tiro a volo, per l'appunto gratuita.La licenza abilita al porto di ogni arma lunga comune (anche sportiva o non da caccia).

I limiti al porto sono gli stessi di cui alle armi corte; in più vanno osservati i divieti venatori che vietano di portare fucili carichi in tempo e luoghi di caccia non consentita e di osservare determinate distanze e di usare determinati tipi di armi (violazioni punite con sanzioni amministrative). Ciò comporta che in alcuni luoghi e giorni non si può sparare liberamente con l'arma lunga, salvo che ciò avvenga in luoghi attrezzati (poligoni, anche privati) oppure sotto il diretto controllo dell'autorità amministrativa (ad es. gare estemporanee di tiro, prova di fucili, esami di cacciatori, ecc.) la quale constati che non si fa del bracconaggio.

Licenza di porto di fucile per il tiro a volo: qualcuno la chiama licenza per il tiro sportivo, ma è dicitura priva di significato. Quando nel 1967 vennero introdotte le tasse venatorie regionali si creò questa licenza per chi voleva portare il fucile, ma non cacciare. Quindi è una normale licenza di porto che autorizza "il porto di armi lunghe da fuoco" fino ad ogni campo di tiro a volo. È gratuita ed ha la validità di sei anni. Non è richiesta la iscrizione alla FITAV, che è una associazione privata. I requisiti richiesti sono gli stessi indicati per la licenza di caccia. Chi ha la licenza di caccia non ha ragione di avere anche la licenza di TAV. Consente di acquistare e trasportare armi e munizioni di ogni genere (anche armi corte).

Dall'insieme della legge si comprende che essa consente il porto solo di fucili a canna liscia. Essa autorizza chiaramente il porto, ma per prudenza consiglio di limitarsi a trasportare il fucile. Il titolare può sparare con il fucile in qualsiasi poligono, anche privato. Non è consigliabile di sparare ai piattelli in zona non attrezzata a campo di tiro.

 

Trasporto di armi

Trasportare un'arma significa spostarla da un luogo ad un altro in condizioni tali da rendere materialmente impossibile di usarla, carica o scarica, in modo rapido; le armi non devono poter essere usate rapidamente neppure se ci si trova in situazione di pericolo e quindi di legittima difesa. Quindi: le armi dovranno essere smontate in almeno due parti, se l'arma è di tipo scomponibile (nessun problema per doppiette, sovrapposti, fucili con otturatore; lo smontaggio potrebbe essere complicato, e quindi non dovuto, per pistole, rivoltelle e semiautomatici); l'arma deve essere scarica, il caricatore senza cartucce e le munizioni devono essere a parte o, se assieme alle armi, imballate a parte. Le armi dovranno essere in un contenitore chiuso a chiave oppure in un involucro ben legato con cinghie o corde. Questo in linea di massima perché, ad esempio, se l'arma è imballata come se dovesse essere spedita, si può fare a meno di smontarla; se l'arma è priva di un pezzo essenziale, si può fare a meno di imballarla accuratamente, ma basta che sia in un involucro. Per armi da tiro può bastare anche l'apposita valigetta, chiusa a chiave e senza munizioni nel caricatore. La cosa importante è che chi controlla il trasporto possa constatare che effettivamente per poter impugnare l'arma occorre una serie di operazioni non eseguibili in poche decine di secondi.

Le regole esposte valgono se si è autorizzati al trasporto; chi trasporta illegalmente dovrà fornire una prova molto più convincente! Infatti un bracconiere non può andare nel bosco con un fucile ben imballato, appostarsi in attesa di un cervo e, se scoperto, sostenere che egli l'arma la stava solo trasportando! La sua condotta in questo caso dimostra che egli aveva l'arma allo scopo di usarla (= portarla) e pertanto verrà giustamente condannato per porto illegale d'armi.

Per trasportare armi in genere occorre essere muniti:

- Di apposita licenza di trasporto rilasciata dal questore; è gratuita (pagamento di due bolli) e deve indicare giorno e mezzo del trasporto; si può trasportare a mezzo corriere autorizzato (ma pochi accettano armi) o con il mezzo proprio; in questo caso chiedere espressa autorizzazione.

- Di una qualsiasi licenza di porto d'armi (ivi compresa quella per tiro a volo); questa autorizza a trasportare fino a sei armi alla volta, proprie o ricevute in comodato, oppure un numero illimitato di parti d'armi. Le armi possono essere trasportate, usando la dovuta diligenza nella custodia, dove pare e piace (altra abitazione, poligono, armeria). Attenzione a non impugnare l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico perché si avrebbe un porto; è dubbio se si possa usare l'arma trasportata nel luogo privato altrui al chiuso (es. trasporto di arma per sparare nel poligono privato di un amico). È mia opinione che si possa, ma non vi sono sentenze.

Vi sono poi licenze di trasporto limitate e sono:

- La licenza di trasporto di armi sportive: essa viene rilasciata dal questore, è gratuita ed ha validità di un anno. Occorre il certificato di idoneità psicofisica (si può usare lo stesso utilizzato per iscriversi alla soc. sportiva), ma non è richiesto il certificato di abilità al maneggio delle armi; occorre inoltre l'attestazione del TSN o di altra federazione sportiva di tiro affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione ad attività sportiva. La licenza non deve elencare le armi da trasportare perché le armi sportive possono essere prese in comodato.

- La licenza autorizza al solo trasporto di un massimo di sei armi sportive su tutto il territorio italiano, senza limitazioni (non solo per andare ad un poligono). Non autorizza all'acquisto in armeria di munizioni. Non autorizza all'acquisto in armeria di armi o munizioni.

- La cosiddetta carta verde: chi frequenta il TSN ha diritto di ottenere la licenza di trasporto di armi al TSN; è una carta di riconoscimento rilasciata dal Presidente e vidimata dal questore; autorizza esclusivamente a trasportare al poligono a cui si è iscritti o a quelli in cui si vada per gare sociali, armi del tipo consentito nel poligono, anche se non sportive (art. 76 Reg. TULPS).

 

Vendita o cessione di armi

Il privato può cedere armi solo a persona legittimata ad acquistare e quindi munita di nulla osta all'acquisto o di porto d'armi. Occorre redigere una dichiarazione scritta congiunta, con data ed ora, in cui l'acquirente dichiara di ricevere l'arma. Chi cede deve denunziare al più presto (meglio entro il giorno dopo) la cessione allegando la dichiarazione e la descrizione o fotocopia del documenti di legittimazione dell'acquirente.

La cessione temporanea, il prestito, si chiama comodato; esso può essere fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l'arma in comodato dovrebbe denunziarla (vedi sopra), sempre che la detenga oltre due o tre giorni. Se si vuole prestare una pistola non sportiva ad un amico occorre cedergliela come al punto precedente e poi riacquistarla, se legittimati entrambi.

È vietato ai privati acquistare armi da sparo per corrispondenza senza licenza del prefetto: vale a dire che non si possono spedire armi ad un privato se questi non ha la licenza del prefetto; altrimenti l'acquirente deve venirsi a prendere l'arma oppure bisogna organizzare lo scambio tramite armieri.

 

Esportazione di armi

L'esportazione definitiva avviene su licenza del questore.

- Esportazione temporanea in paesi extracomunitari oppure in paesi comunitari per chi non ha la Carta Europea; per le armi da caccia (anche se non consentite come tali in Italia) occorre licenza del questore valida 90 giorni dal rilascio; bisogna avere licenza di caccia rinnovata; per le armi sportive occorre dichiarazione delle federazione a cui si è iscritti relativa alle gare a cui partecipare e alle armi da usare; essa viene vidimata dal questore e vale come licenza di 90 giorni. Le armi (massimo 3 + 200 cartucce da caccia oppure 1000 per tiro sportivo), sia in uscita che in entrata, vanno presentate al posto di polizia di frontiera.

- Esportazione mediante Carta Europea:Le armi sono elencate sulla C.E. Per armi da difesa occorre il consenso preventivo dello Stato comunitario di destinazione. Per le armi da caccia o tiro a volo occorre essere muniti di licenza di porto di arma lunga valida in Italia (non è necessario, per quella da caccia, aver pagato le tasse venatorie e (ma solo a mio parere), neppure il rinnovo annuale). Per le armi sportive non occorre anche una licenza che abiliti al trasporto poiché la C.E. è già una licenza di trasporto. La regolamentazione non è delle più chiare.

La Carta Europea viene rilasciata dal questore ed è valida fino alla scadenza delle licenze di porto o di trasporto cui è abbinata, ma non oltre 5 anni. È gratuita.

 

Importazione di armi

L'importazione temporanea dall'estero è regolata come l'esportazione; chi entra deve presentare le armi alla polizia e denunziare dove le deterrà. Le armi non devono recare il numero di catalogo.

L'importazione definitiva richiede la licenza del questore (del prefetto oltre tre pezzi nel corso di un anno solare). Le armi moderne devono essere catalogate e recare il marchio di un Banco di Prova riconosciuto; se il numero di catalogo non vi è stato inciso o se il marchio del Banco non è riconosciuto, vengono inviate a Gardone VT per la regolarizzazione. Talvolta conviene farle transitare per il Banco di un paese europeo meno formalista.

È vietata (art. 49 Reg. TULPS), salvo che ai collezionisti di armi antiche e rare, l'importazione di armi bianche; ne è (per logica) consentita però l'importazione ai commercianti.

 

Segni distintivi

Le armi devono recare dei marchi che consentono di identificarle:

La matricola deve comparire su tutte le armi, anche quelle ad aria compressa non liberalizzate, prodotte dopo il 1920. Se la matricola non è abrasa, la sua mancanza è la prova migliore che l'arma è anteriore al 1920. Può essere apposta su qualsiasi parte in metallo dell'arma; la canna, anche se mobile, non deve necessariamente recare la matricola. Solo le canne intercambiabili prodotte dopo il 1920 debbono recare un numero; sono tali le canne ulteriori di un'arma, rispetto a quella di base. Non è vietato scrivere numeri su di un'arma al fine di individuarla.

Il marchio o sigla (nome o simbolo) che individua il produttore od importatore e il numero di catalogo, chedevono essere apposti solo sulle armi poste in commercio dopo il 1° ottobre 1979.

Le armi poi, ma non tutte, recano il marchio del Banco di Prova; questo non è un segno distintivo (art. 13 L. 110/1975) la cui mancanza rende clandestina l'arma; un tempo armi importate per uso privato ne erano legittimamente prive, così come le armi ex militari (contra la Cass., ma ha preso un abbaglio).

Le armi prive di uno segno distintivo, se prescritto, non possono essere regolarizzate.

 

Modifica di armi

È vietato alterare le armi mediante alterazione della meccanica in modo da aumentarne la potenzialità o facilitarne porto od occultamento. Quindi è vietato accorciare notevolmente la canna, ma è consentito un taglio di qualche cm per riparazioni; è vietato aumentare il calibro, trasformare l'arma da semiautomatica a raffica, rendere il calcio pieghevole; non è vietato montare accessori quali cannocchiale, variatore di strozzatura, contrappesi, congegni di mira; non è quindi vietato filettare la canna per montare tali accessori. Non sono vietate alterazioni che non incidano sulla meccanica e alterazioni che non aumentino potenza o occultabilità. È consentito alesare e ritubare una canna perché ciò ne diminuisce la potenzialità. La modifica del calibro va denunziata. La lunghezza delle canne delle armi a canna liscia non risulta da nessun atto ufficiale.

 

Eredità di armi

Chi alla morte di un soggetto che deteneva armi regolarmente denunziate diviene erede o si trova comunque in possesso delle armi, deve fare sollecita denunzia delle armi, assumendone la custodia; se nessuno se ne assume la custodia le armi devono essere consegnate in custodia a P.S. o C.C. (meglio chiedere che vengano a prendersele o che autorizzino il trasporto). Se l'interessato richiede il nulla osta o ha porto d'armi, può intestarsi le armi definitivamente. È priva di senso la richiesta del consenso di tutti gli eredi perché è questione civilistica che non riguarda l'autorità di P.S. Se il funzionario insiste, limitarsi alla intestazione provvisoria!

 

Rinvenimento armi

Chi rinviene armi o loro parti nascoste da lungo tempo, di cui si ignora chi fosse il detentore, deve denunziare il rinvenimento all'autorità di PS che può prendere in custodia le armi o affidarle a chi le ha rinvenute. Questi è il proprietario delle armi rinvenute secondo le norme del Cod. Civile e ha diritto di averle in restituzione se le armi non risultano essere corpo di reato. Perciò l'autorità di P.S. ha due possibilità: o individua dei reati a carico di qualcuno ed allora sequestra le armi e le invia all'autorità giudiziaria che poi provvederà sulla loro destinazione, oppure, fatte le indagini, le restituisce al rinvenitore (che potrà disporne a suo piacimento).Non può trattenerle per la demolizione se non con il consenso del rinvenitore che rinunzia ad esse. Armi sicuramente abbandonate da lungo tempo non sono oggetto di alcun reato perché non vi è la prova che nel momento in cui furono nascoste esse fossero detenute illegalmente. Per armi recenti è invece certo che qualche reato vi è (ad es. omessa denunzia di smarrimento!).

 

Sparare in campagna

Chi ha licenza di porto di un dato tipo di arma può sparare con esse all'aperto dove gli pare. Non vi sono norme che vietino di aprire poligoni privati in cui potrà sparare solo chi ha detta licenza (chi ha licenza di caccia con arma lunga, chi ha licenza per pistola con arma corta). Si ritiene da molti che in poligono chiuso possa sparare con pistola chi la licenza per fucile. Uniche norme da osservare per lo sparo con armi lunghe sono quelle venatorie (vedi sopra, sub licenza di caccia). È vietato sparare all'aperto in luogo abitato; non è vietato sparare in luogo chiuso, se non si inquina o disturba. Con la licenza per il tiro a volo è consigliabile non sparare fuori dai campi attrezzati.

 

Sparare al TSN

Chi è iscritto ad un TSN può sparare con ogni tipo di arma, osservate le disposizioni vigenti per quel poligono. Può acquistare munizioni dal poligono, ma deve consumarle al suo interno; può prendere in prestito le armi del poligono, anche se non sportive e può usare le armi di altri tiratori, anche se non sportive. Deve osservare le disposizioni impartite dal direttore o dall'istruttore di tiro. Questi sono muniti di licenza gratuita rilasciata dal sindaco in base a dichiarazione del presidente della sezione che dichiara che essi potranno svolgere i suoi compiti. Secondo una prassi ormai accettata è consentito sparare in un poligono privato, specie se chiuso, con armi rice-vute sul posto o trasportatevi legittimamente, anche se si è privi della specifica licenza di porto, purché sotto il controllo di persona esperta (ad es. prova di arma in un’armeria).

 

Munizioni

Munizioni sono le cartucce a palla (intera o spezzata) o a salve destinate a caricare armi da sparo (non quelle per le armi a salve che sono libere). Sono:

- per arma lunga, quelle nate per essere usate in fucili o carabine; le munizioni 22 long rifle, come dice il nome e la loro storia, sono munizioni per carabina.

- per arma corta, quelle nate per essere usate in pistole;

- a palla quelle che montano un proiettile unico;

- a munizione spezzata, quelle che contengono nel bossolo più palle di piombo (pallini; la legge ignora la distinzione commerciale fra pallini e pallettoni).

La legge vieta i proiettili a punta cava destinata ed idonea a farli espandere (detti ad espansione), e quelli a nucleo perforante, traccianti, incendiari, a carica esplosiva.

Acquisto: come per le armi. Chi è iscritto al TSN può acquistare lì, liberamente, le munizioni per sparare, ma deve consumarle entro il poligono.

Denunzia: non va denunziato l'acquisto, ma la detenzione; chi compera le munizioni (o polvere da sparo) e le usa entro due o tre giorni non deve denunziarle; chi ha denunziato delle munizioni e le spara o le usa altrimenti, non deve denunziare che sono diminuite e non deve denunziare il reintegro del quantitativo iniziale (Cassazione costante). Chi ha armi denunziate e detiene non più di mille cartucce da caccia a munizione spezzata non è obbligato a denunziarle. La Cassazione dice che è lecito non denunziare fino a gr. 1785 di polvere occorrenti per caricare le mille cartucce "esenti". Si possono detenere munizioni anche per armi che non si possiedono. I collezionisti non possono detenere munizioni pertinenti alle armi in collezione, salvo che abbiano arma in eguale calibro fuori collezione.

Quantitativi: non occorre licenza di deposito per detenere un quantitativo massimo di 200 cartucce per arma corta + 1500 cartucce per arma lunga a palla o a munizione spezzata oppure 5 kg di polvere da sparo; chi detiene sia cartucce che polvere deve conteggiare la polvere entro le cartucce; si consiglia in tal caso di non detenere più di 200 colpi per arma corta + 1000 per arma lunga + 3 kg di polvere. Chi vuol detenere quantitativi superiori deve richiedere licenza di deposito di esplosivi.

In alcune questure si impone un limite di acquisto annuo per le cartucce a palla: è una limitazione illegittima perché la legge 306/1992 che la prevedeva non è mai entrata in vigore per mancanza del regolamento. Chi si ritrova il limite sulla licenza deve però osservarlo.

Più persone coabitanti possono detenere ciascuna il quantitativo consentito, ma in locali separati (mio cosiglio).

Trasporto: le munizioni e la polvere, nelle misure sopra indicate, possono essere liberamente trasportate dal loro detentore. Si ritiene che più persone su di un’auto possano trasportare ciascuna il quantitativo consentito.

Le munizioni possono essere ricaricate in casa; non devono essere denunziati bossoli, inneschi, proiettili ed altri componenti diversi dalla polvere.

Impiego: Per difesa personale può essere utilizzato qualsiasi tipo di proiettile, salvo quelli a punta cava; possono essere usate anche munizioni a pallini.

Munizioni da guerra: Sono ormai molto poche e ne è vietata la detenzione. Tra i calibri per pistola sono ancora considerate tipo guerra quelle in cal. 9 para o Luger se con il proiettile camiciato; con proiettile non camiciato sono in vendita come munizioni comuni. Tra le munizioni per carabina sono tipo guerra quelle nei calibri in uso alla NATO e, in particolare, il 7x62 NATO. Identica cartuccia è però in vendita come 308 Winchester con palla non totalmente camiciata. Le scritte sul bossolo non sono rilevanti e perciò bossoli marchiati Nato possono essere ricaricati con palle consentite.

Sono ovviamente da guerra le munizioni per mitragliatrice o artiglierie. Il Ministero ha stabilito che i bossoli da guerra sparati non sono praticamente ricaricabili e sono perciò liberamente detenibili.

Munizioni a salve: Quelle nei calibri per arma comune da sparo (ad es. 9x21, 7,65, 45 ACP) sono soggette allo stesso regine delle munizioni cariche; quelle per armi di libera vendita o per attrezzi (cal. 6, 8, 9 mm) sono liberalizzate.

 

Artifizi pirotecnici

Il DM. 19 settembre 2002, n. 272 ha sconvolto il precedente sistema il quale prevedeva che si potessero detenere senza licenza di deposito fino a 25 kg netti di fuochi della IV o V categoria, da acquistare con autorizzazione e da denunziare se detenuti oltre 48 ore.

Ora il regime dei fuochi d’artificio è il seguente: pare che per i giocattoli pirici (Cat. V/C) occorra sempre la licenza di deposito. Invece i “manufatti pirotecnici da segnalazione e da divertimento” (Cat. V/D) fino a 5 kg, possono essere acquistati liberamente, non vanno denunziati e non occorre licenza di deposito. Nel caos creato dal ministero si potrebbe assurdamente concludere che si continua a poter detenere fino a 25 kg di fuochi della IV cat., di cui si è dimenticato!

 


Link: http://www.earmi.it/diritto/faq/sintesi.htm

2004-03-29 - Fonte: Edoardo Mori / Earmi.it

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