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Corte di Giustizia, causa C-24/02, 5 febbraio 2004 (Commercializzaz integratori sport provenienti da Stati membri: no a preventiva autorizzaz Francia)

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Commento Curia


D

Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 12/04

5 febbraio 2004

Sentenza della Corte nella causa C-24/00

Commissione delle ComunitĂ  europee / Repubblica francese

IL PROCEDIMENTO FRANCESE DI PREVIA AUTORIZZAZIONE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI ALIMENTI ARRICCHITI DI SOSTANZE NUTRITIVE PER USO UMANO, FABBRICATI E COMMERCIALIZZATI NEGLI STATI MEMBRI, OSTACOLA LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI.

Tale procedimento di autorizzazione è difficilmente accessibile, poco trasparente quanto alla possibilità di ricorso giurisdizionale e non è soggetto a termini ragionevoli. Inoltre, le domande di autorizzazione possono essere respinte dalle autorità francesi competenti solo se tali sostanze presentano un rischio reale per la salute.


La Francia si oppone alla commercializzazione sul suo mercato di alimenti destinati al consumo umano ai quali sono state aggiunte sostanze nutritive (quali vitamine, sali minerali, amminoacidi ed altre sostanze), salvo quelli da essa dichiarati leciti in sede di previo esame. Operatori economici stabiliti in altri Stati membri, avendo incontrato difficoltà per ottenere l’autorizzazione a vendere in Francia i loro prodotti arricchiti di sostanze nutritive, hanno presentato denuncia presso la Commissione che ha sottoposto un ricorso alla Corte di giustizia nel gennaio 2000.

La Corte ricorda che una normativa nazionale che subordina a previa autorizzazione, nell’interesse della sanità pubblica, l’aggiunta di sostanze nutritive in un prodotto alimentare legittimamente fabbricato e commercializzato negli Stati membri non contrasta, in linea di principio, con il diritto comunitario relativo alla libera circolazione delle merci, se sussistono determinate condizioni:

il procedimento di iscrizione di una sostanza nutritiva nell’elenco nazionale delle sostanze autorizzate deve essere agevolmente accessibile, deve concludersi entro termini ragionevoli e, in caso di esito negativo, il diniego dev’essere impugnabile con ricorso esperibile in via giurisdizionale.
una domanda di iscrizione di una sostanza nutritiva può essere respinta dalle autorità nazionali competenti solo se tale sostanza presenti un rischio reale per la salute.

La Corte condanna quindi la Francia per il mancato rispetto di tali condizioni: infatti, il procedimento è difficilmente accessibile, poiché non espressamente previsto da un atto di portata generale e (secondo gli esempi forniti dalla Commissione) le domande di autorizzazione degli operatori economici non sono state trattate entro un termine ragionevole, né secondo un procedimento adeguatamente trasparente per quanto riguarda le possibilità di ricorso giurisdizionale in caso di diniego d’autorizzazione.

Inoltre, la Corte ricorda che, se compete a ciascuno Stato membro decidere in merito al livello al quale esso intende garantire la tutela della sanità pubblica, le autorità nazionali devono tuttavia, nell’esercizio del loro potere discrezionale, limitarsi ai mezzi effettivamente necessari per garantirne la tutela (principio di proporzionalità) ed assicurarsi che l’asserito rischio reale per la sanità pubblica risulti sufficientemente dimostrato sulla base dei dati scientifici più recenti disponibili al momento dell’adozione della decisione di diniego d’iscrizione.

La Corte ritiene che per i dolciumi e le bevande arricchiti con vitamine, nonché per gli integratori alimentari e i prodotti dietetici contenenti le sostanze L-tartrato e L-carnitina, la Francia non possa rifiutare la loro commercializzazione sul suo territorio per il solo motivo che essi si aggiungerebbero agli apporti abituali provenienti da un’alimentazione già sufficientemente varia e non costituirebbero un bisogno nutrizionale.

Inoltre, la Francia non ha rispettato il requisito di una valutazione approfondita, caso per caso, degli effetti per la sanità pubblica che potrebbe comportare l’aggiunta delle vitamine e dei minerali in questione ai dolciumi e alle bevande.

Invece, per quanto riguarda le bevande energetiche il cui tenore di caffeina è superiore ad un certo limite (la «Red Bull» per esempio) e a cui sono state aggiunte la taurina e l’acido glucoronico, gli esperti scientifici francesi hanno ritenuto che la caffeina presenta rischi reali per la salute in caso di consumo eccessivo ed il Comité scientifique de l’alimentation humaine ha negato la presenza nelle bevande di tali due sostanze aggiunte. La Corte ritiene rilevanti tali pareri in quanto la Commissione non ha prodotto elementi sufficienti per mettere in discussione il giudizio delle autorità francesi circa la pericolosità delle dette bevande per la salute.

2004-02-07 - Fonte: Curia

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