Come noto, la giurisprudenza in questi ultimi anni ha individuato chiaramente (e pacificamente) una netta linea di confine fra responsabilità sportiva e ordinaria rappresentata dal “RISPETTO (O MENO) DELLE REGOLE DEL GIOCO” (stabilite dalle rispettive Federazioni sportive) E dal “DOVERE DI LEALTA’ SPORTIVA”.
Tenendo ben presente il principio suindicato, occorre esaminare cosa s’intende per:
A)- RISPETTO DELLE REGOLE DEL GIOCO;
B)- MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE DEL GIOCO.
Nel caso sub A), l’atleta si adegua alle regole del gioco senza alcuna volontà di violarle; conseguentemente, eventuali danni arrecati all’avversario, dovuti ad es. a normali contrasti o falli di gioco, non potranno certo essergli addebitati a titolo di responsabilità ordinaria.
Nel caso sub B), invece, e necessario distinguere fra:
INVOLONTARIO MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE DEL GIOCO e VOLONTARIO MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE DEL GIOCO.
Nel primo caso, l’atleta pone in essere un involontario mancato rispetto delle regole del gioco qualora non sia stata sua intenzione violarle: tale circostanza si verifica solo per caso fortuito (si pensi ad un giocatore di calcio che per la foga agonistica non riesce ad arrestare la propria corsa e si scontra con un altro avversario). Conseguentemente, alcuna responsabilità ordinaria può operare a suo carico.
Nel secondo caso, si è, invece, in presenza di mancato rispetto volontario delle regole del gioco quando l’atleta le abbia coscientemente e volontariamente violate. In tale evenienza, la responsabilità del giocatore è più o meno grave, ovvero:
- Dolosa, se vi è la consapevolezza di violare col proprio comportamento le regole del gioco e di arrecare intenzionalmente anche un danno all’avversario; tale consapevolezza è facilmente individuabile nel caso di pugno, schiaffo, gomitata … scagliata ad un avversario a gioco fermo, o lontano dall’azione di gioco, o negli spogliatoi …
- Colposa, se pure essendovi la consapevolezza di violare col proprio comportamento le regole del gioco, non c’è la volontà di procurare una lesione all’avversario, che quindi si verifica solo per eccessiva imprudenza. Significativo, in tale ipotesi, il caso “gamba tesa”.
In entrambi i casi, comunque, sussiste responsabilitĂ sportiva e ordinaria.
Spetta, ovviamente, al giudice di merito il compito di stabilire la sussistenza o meno della volontarietĂ tramite i mezzi di prova ritenuti (referto arbitrale, testimonianze, filmati).
Per ulteriori approfondimenti ( … Evoluzione dottrinale e giurisprudenziale; Differenza fra competizioni ufficiali, amichevoli e allenamenti; Responsabilità nel Calcio e nel calcetto; Punibilità della lesione personali, ecc.) si rimanda all’ebook “Le regole del gioco e la responsabilità dello sportivo“, appresso linkato.
Link: http://www.iusondemand.com/pdf/default2.asp?pdf=le
2004-01-13 - Fonte: Alberto Foggia
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