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Circolare Ministero delle Finanze n. 167/E del 27 giugno 1998 (Organizzazione e esercizio scommesse)

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G.U. n. 148 del 27 giugno 1998.

"

"Decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174. Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I., da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n°549 del 1995"

Nella Gazzetta Ufficiale n. 129, del 5 giugno 1998, è stato pubblicato il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.

Il provvedimento disciplina l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al C.O.N.I. sulle competizioni sportive organizzate e svolte sotto il proprio controllo, ivi comprese le competizioni internazionali, i giochi mondiali, continentali, di area europea ed extra-europea riguardanti gli sport olimpici.

Tale decreto ministeriale è entrato in vigore il 20 giugno 1998.

L'art. 2 del citato decreto ministeriale stabilisce che il C.O.N.I. può attribuire, con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa a persone fisiche, società e altri enti con idonei e comprovati requisiti.

L'art. 39 dispone poi che, nelle more dell'effettuazione delle predette gare, l'accettazione delle scommesse in parola viene effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Detto art. 39 precisa, altresì, che in tale ipotesi il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, su richiesta del C.O.N.I., che è stata effettuata con nota n. 773 del 5 maggio 1998.

Con decreto direttoriale del 19 giugno 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 111 alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1998, è stata approvata la convenzione-tipo che accede alle concessioni stipulate dal C.O.N.I. con i soggetti incaricati dell'esercizio delle scommesse.

1. Soggetti passivi dell'imposta unica.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 174 del 1998, il concessionario che provvede con propria organizzazione all'esercizio delle scommesse è considerato "gestore" e quindi tenuto, ai sensi dell'art. 16, comma 2, al versamento dell'imposta unica.

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a presentare, in duplice copia, anche in via telematica, all'ufficio competente la dichiarazione d'inizio di attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto direttoriale del 19 giugno 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 111 alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1998, e a prestare idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta.

Il predetto ufficio, a comprova dell'avvenuta presentazione, restituisce un esemplare della dichiarazione debitamente vistato e datato.

I concessionari per l'esercizio delle scommesse sportive sono tenuti ad adottare strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale del 19 giugno 1998, pubblicato nel predetto supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale.

2. Certificazione delle operazioni di scommesse relative alle gare sportive.

2. Certificazione delle operazioni di scommesse relative alle gare sportive.

Le scommesse accettate, anche a quota fissa, sono certificate dalle ricevute, numerate progressivamente per i vari tipi di scommessa, emesse dal sistema centrale di accettazione sulla base dei dati trasmessi in tempo reale dai concessionari.

I dati che devono essere riportati nelle ricevute sono stati stabiliti con il menzionato decreto direttoriale del 19 giugno 1998 di approvazione delle specifiche tecniche.

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, concernente norme regolamentari per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi ai fini I.V.A., all'art. 2, comma 1, nell'elencare le operazioni non soggette a tale certificazione indica, com'è noto, alla lettera h), le attività di scommesse soggette all'imposta sugli spettacoli, per i corrispettivi certificati dal biglietto scommessa di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

L'art. 3, comma 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'art. 24, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sottopone l'accettazione delle scommesse sportive all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5%.

Ciò premesso e considerato che tali scommesse sono certificate dalle ricevute emesse dal sistema centrale si deve ritenere che allo stato, per le operazioni in discorso continua ad applicarsi il disposto deIl'art. 2, comma 1, lettera h), del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1966, ai fini dell'esonero da ulteriori obblighi di certificazione.

É appena il caso di osservare che la presentazione della ricevuta della scommessa vale come forma di richiesta di rimborso o di pagamento della vincita.

3. Liquidazione dell'imposta.

La liquidazione dell'imposta unica sulle scommesse relative alle gare sportive è effettuata dal sistema centrale il quale provvede, alla chiusura di ogni giornata di gara, alla stampa del prospetto di liquidazione, riepilogativo degli introiti delle scommesse raccolte e accettate.

Il predetto documento, con allegate le ricevute annullate, quelle rimborsate, l'elenco delle ricevute non rimborsate, con indicato a fianco di ciascuna l'importo versato al C.O.N.I., nonché di quelle pagate per vincite, deve essere conservato a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Su richiesta del contribuente è ammesso l'impiego di sistemi fotografici o ottici di conservazione secondo modalità previamente approvate dall'amministrazione finanziaria.

Le scritture contabili, la documentazione relativa alla gestione delle scommesse e ai versamenti dell'imposta possono essere conservati o tenuti anche presso soggetti abilitati, previa comunicazione all'ufficio competente: ufficio delle entrate (o, se non istituito, ufficio I.V.A.).

4. Versamento dell'imposta.

Il versamento dell'imposta va effettuato entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive oggetto delle scommesse hanno avuto luogo. Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento è applicata una sanzione amministrativa nella misura del 20% degli importi non pagati nel termine prescritto.

A. Scommesse sportive raccolte nel territorio nazionale, con esclusione della Sicilia.

Il versamento dell'imposta unica (con aliquota unica del 5%), sulle scommesse relative alle competizioni sportive si effettua sull'apposito conto corrente postale n. 12703013 intestato "Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Imposta unica sulle scommesse sportive organizzate dal C.O.N.I.".

Anche nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 16 il versamento è effettuato, sul c/c postale di cui sopra, tramite singoli bollettini postali a nome di ciascun soggetto d'imposta, con l'indicazione, nello spazio riservato per la causale del versamento, del proprio codice di concessione.

Le Poste provvedono all'accredito dei versamenti sul citato conto corrente nei tre giorni lavorativi successivi al versamento del contribuente.

Con cadenza quindicinale il Centro unificato automazione di sede (CUAS) delle Poste italiane S.p.a. invia i certificati di accreditamento, le relative liste analitiche e l'estratto conto all'anagrafe tributaria, via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma; lo stesso CUAS, con cadenza decadale, invia alla sezione di tesoreria la "copia conto" secondo le modalità previste dal servizio dei conti correnti.

L'anagrafe tributaria provvederà a verificare la corrispondenza del versamento all'importo risultante dal prospetto di liquidazione segnalando le discordanze riscontrate, all'ufficio territorialmente competente.

In base all'art. 6, della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, l'ammontare dell'imposta unica riscossa nel territorio nazionale, esclusa la Sicilia, è iscritta nel bilancio dello Stato:

per il 40%, al capo V, capitolo 1805, denominato "Quota del 40% dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici";

per il 35%, al capo VI, capitolo 1007, denominato "Quota del 35% dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici";

per il 25%, al capo VIII, capitolo 1213, denominato "Quota del 25% dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici".

La sezione di tesoreria di Viterbo, sulla base della predetta "copia conto", emette ogni dieci giorni una quietanza mod. 121 T. con imputazione ai capitoli sopra indicati, che trasmette all'anagrafe tributaria, via Mario Carucci, 99 - Roma.

B. Scommesse sportive raccolte in Sicilia.

L'imposta unica sugli importi delle scommesse sportive raccolte in Sicilia è attribuita come segue:

alla regione siciliana, il 60% dell'imposta così ripartito:

35% sul capitolo 1007 del bilancio della regione siciliana

25% sul capitolo 1213 del medesimo bilancio;

allo Stato, il restante 40% secondo la ripartizione per capitoli indicata al punto A del presente paragrafo.

Pertanto nella regione siciliana i soggetti passivi sono tenuti ad effettuare due distinti versamenti:

uno, per la quota dell'imposta di competenza della regione, sul conto corrente postale n. 20636908 con la seguente intestazione: "Regione Sicilia - Imposta unica scommesse sportive organizzate dal C.O.N.I. -Gestione Banco Sicilia - Palermo" in conto entrata al bilancio regionale con imputazione al capo VI, capitolo 1007, per la quota 35% e al capo VIII, capitolo 1213 per la quota del 25%;

un altro, per la quota di spettanza all'erario (40% dell'ammontare complessivo) sul conto corrente postale n. 12703013 intestato "Tesoreria provinciale di Viterbo - Imposta unica sulle scommesse sportive organizzate dal C.O.N.I.".

5. Attribuzione dei proventi al C.O.N.I

Le quote di prelievo spettanti al C.O.N.I. sull'introito lordo delle scommesse, compresi gli importi delle vincite non riscosse, dei rimborsi non richiesti nei termini e dei resti della totalizzazione (civanzo), saranno versati, al netto dell'imposta unica e del corrispettivo per la raccolta delle scommesse, dai soggetti obbligati secondo le modalità e nei termini stabiliti dal C.O.N.I.

6. Accertamenti e controlli.

L'art. 13 del decreto ministeriale n. 174 del 1998 stabilisce che competente per l'accertamento dell'imposta unica è l'ufficio delle entrate (o, se non istituito, l'ufficio I.V.A.) nella cui circoscrizione si svolge l'attività di accettazione delle scommesse relative alle gare sportive.

I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi è consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.

La Guardia di finanza effettuerà verifiche di massa e controlli a campione nei confronti dei soggetti passivi d'imposta, al fine di accertare l'esatto versamento del tributo e il rispetto delle norme che regolano la materia.

La stessa provvederà poi a trasmettere all'ufficio competente (ufficio delle entrate o, se non attivato, all'ufficio I.V.A.) il verbale delle infrazioni constatate, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria pari al venti per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.

Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel citato decreto ministeriale n. 174 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La presente circolare viene emanata d'intesa con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 646 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

2003-10-07 - Fonte: G.U.

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