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Per gli incidenti di Avellino, Napoli penalizzato con la perdita della partita a tavolino 3-0

2003-09-30  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Il comunicato della Lega Calcio.


LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 77 DEL 30 settembre 2003

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 29-30 settembre 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 17

SERIE B TIM

Gara del 20 settembre 2003 – Quinta giornata andata

A scioglimento della riserva contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 65 del 22 settembre 2003 n. 10 si delibera il provvedimento che segue:

Gara Soc. Avellino – Soc. Napoli

Il Giudice Sportivo,

visto il reclamo della Soc. Avellino in ordine all’applicazione della punizione sportiva ex art. 12, c. 1° CGS nei confronti della Soc. Napoli a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento di suoi sostenitori in occasione della gara Avellino-Napoli del 20.9.2003;

visti gli atti ufficiali, in particolare il rapporto dell’Arbitro, del Quarto Ufficiale e del collaboratore dell’Ufficio Indagini;

rilevato che:

il collaboratore dell’Ufficio Indagini osservava, intorno alle 20.00, una situazione di

tensione nella curva nord, occupata dai tifosi del Napoli, con accensione di un falò e

lancio di oggetti e fumogeni nel recinto di giuoco;

constatava, intorno alle 20.15, che un cancello di diretto accesso dalla curva nord al recinto di giuoco era spalancato; un’ambulanza era in movimento mentre un’altra era ferma a bordo campo, attorniata da appartenenti alle Forze dell’ordine e altre persone in borghese, successivamente individuate quali sostenitori del Napoli; apprendeva nella circostanza da un funzionario della Questura di Avellino che un tifoso del Napoli aveva subito un grave infortunio per precipitazione del settore della curva nord;

in considerazione della mancanza di condizioni di sicurezza per l’inizio della partita, in particolare a causa dell’apertura del cancello posto in curva Nord, gli ufficiali di gara e le squadre – già pronte per l’ingresso in campo – facevano rientro negli spogliatoi;

subito dopo, dal cancello aperto facevano irruzione in campo una trentina di tifosi del Napoli, armati di spranghe e coperti con passamontagna, i quali si dirigevano verso la scaletta del sottopassaggio di collegamento tra spogliatoi e campo di giuoco; a causa di tale iniziativa aggressiva, il collaboratore dell’Ufficio Indagini ed il Quarto ufficiale rientravano precipitosamente verso gli spogliatoi, mentre la Forza pubblica si poneva a presidio della scaletta del sottopassaggio per impedire l’irruzione di detti tifosi nella zona degli spogliatoi;

il collaboratore dell’Ufficio Indagini rilevava che, a seguito dell’aggressione portata contro i poliziotti nella circostanza, un funzionario della Questura di Avellino rimaneva a terra e, dopo essere stato soccorso dai medici di entrambe le società, veniva trasportato in ambulanza all’ospedale;

le Forze dell’ordine presenti informavano il collaboratore dell’Ufficio Indagini che circa duecento tifosi del Napoli avevano invaso il terreno di giuoco, compiendo atti di vandalismo;

poco dopo le 20.50, il collaboratore dell’Ufficio Indagini rientrava sul terreno, sgomberato dai tifosi, e rilevava che lo spazio ricompreso tra la porta del campo di giuoco e la curva nord era costellato di frammenti di servizi igienici, di porte, di sbarre di ferro ed altri oggetti contundenti evidentemente lanciati dalla curva stessa;

in detto frangente il cancello di accesso al campo, situato in detta curva, rimaneva aperto, mentre continuava il lancio di oggetti da parte di tifosi presenti sugli spalti della curva;

intorno alle 21.20, insieme con la terna arbitrale, il collaboratore dell’Ufficio Indagini

rilevava i seguenti danni all’impianto: distruzione della rete della porta di giuoco prossima alla curva nord; rottura delle quattro bandierine del corner, rottura della cartellonistica pubblicitaria gettata, con i relativi ferri di sostegno, vicino alla porta di giuoco;

nel medesimo contesto di tempo, riprendeva un fitto lancio di oggetti da parte dei tifosi del Napoli ancora presenti sulle gradinate della curva nord, e lo stesso collaboratore dell’Ufficio Indagini veniva sfiorato da un blocco di significative dimensioni costituito da calcestruzzo e ferro;

intorno alle ore 22.30 veniva data comunicazione, anche attraverso avviso con altoparlante, che la partita non avrebbe avuto luogo;

il Presidente della Lega Nazionale Professionisti, con Com. Uff.. n. 64 del 21 settembre, dava atto che "considerata la gravità dei fatti accorsi prima della gara" egli aveva disposto, sulla base dei poteri conferitigli dall’art. 34, 2° comma del regolamento della Lega Nazionale Professionisti, il "rinvio a data da destinarsi" della gara medesima.

osserva:

tutta la materia della sanzioni inerenti alla disputa delle gare è disciplinata dall’art. 12

CGS, con riferimento sia a partite disputate, sia ad incontri non giocati.

La norma prevede una molteplicità di situazioni: fatti riconducibili alla responsabilità,

anche oggettiva, della società (1° comma); mancata presentazione in campo della squadra (3° comma); fatti – di natura anche eccezionale – non valutabili con criteri esclusivamente tecnici (4° comma); partecipazione alla gara di soggetti non aventi titolo (5° comma e seguenti).

Si deve, nel nostro caso, verificare se i comportamenti realizzati dai sostenitori del Napoli, quali risultanti dagli atti ufficiali, abbiano integrato o meno la fattispecie descritta dal 1° comma, richiamando, in proposito, la costante giurisprudenza degli organi disciplinari, secondo la quale è da escludere a priori la sussistenza delle "circostanze eccezionali" ex 4° comma in presenza di atti valutabili disciplinarmente in quanto riconducibili a responsabilità, anche oggettiva, di una Società.

Questo Giudice ritiene che, nella fattispecie, debba applicarsi la disposizione dell’art. 12 1° comma CGS.

La gara non iniziò all’ora stabilita perché, a causa dell’apertura di un cancello in curva Nord, mancavano le condizioni di sicurezza, considerata la presenza di tifosi del Napoli nel recinto di giuoco ed il lancio di oggetti e fumogeni nei minuti immediatamente precedenti.

Rientrate di conseguenza le squadre e gli Ufficiali di gara negli spogliatoi, si verificarono gravissimi atti di violenza – sopra descritti puntualmente - da parte di un folto gruppo di tifosi del Napoli. Essi aggredirono i poliziotti posti a protezione della scala di comunicazione tra spogliatoi e terreno, cagionando lesioni ad un funzionario, che dovette essere trasportato in ospedale. Invasero – in numero indicato per approssimazione in duecento – il campo, distruggendone alcune strutture (la rete di una porta; le bandierine del corner; la cartellonistica pubblicitaria). Devastarono locali dell’impianto sportivo,

scagliando poi sul terreno i pezzi divelti (servizi igienici, porte, sbarre di ferro ed altri oggetti contundenti). Reiterarono la loro condotta violenta allorché, dopo il sopralluogo della terna arbitrale intorno alle 21.20, gli addetti della società ospitante stavano chiudendo con un nuovo lucchetto il cancello rimasto aperto: un fitto lancio di oggetti pericolosi riprese dalla curva Nord, e lo stesso collaboratore dell’Ufficio Indagini fu sfiorato da un blocco di calcestruzzo e ferro.

L’insieme di tali comportamenti ha reso oggettivamente impossibile la disputa della gara per molteplici ragioni.

L’aggressione portata a compimento contro i rappresentanti delle Forze dell’ordine

dimostra che non sussistevano più, per responsabilità di quel numeroso gruppo di tifosi, condizioni normali per l’effettuazione della partita, sul piano di un livello accettabile di un ordine funzionale ad un tranquillo corso di una gara.

La replica di atti di violenza, consistiti in fitto lancio di oggetti gravemente pericolosi per l’incolumità delle persone presenti nel recinto di giuoco, avvenuto più di una volta e, sino, all’incirca, ad un’ora dopo quella fissata per l’inizio della gara, dimostra che l’aggressività di quei tifosi del Napoli, non si era né spenta né attenuata dopo l’invasione di campo delle 20.30 circa. Ed il fatto che tali lanci si verificarono anche nello stesso frangente dell’ispezione compiuta dalla terna arbitrale alle 21.20 costituisce ulteriore conferma della mancanza dei presupposti per l’effettuazione della gara in condizioni di sicurezza per tutti i suoi protagonisti.

A ciò si aggiunga la considerazione che la documentata disponibilità a condotte violente di un folto gruppo di tifosi partenopei, quella sera, supportata materialmente dal possesso di strumenti vari atti ad offendere (spranghe, manufatti ed altri oggetti pesanti e taglienti ricavati dalla previa distruzione di locali dell’impianto sportivo) costituiva fonte incombente e concreta - e non solo astrattamente potenziale – di ulteriori gravissimi rischi per l’incolumità di un numero indeterminato di persone sul terreno, nel recinto di giuoco e sugli spalti, qualora la gara avesse avuto inizio.

Dato un simile contesto costituisce circostanza non significativa, ai fini della valutazione ex art. 12 1° comma CGS, che i danni al terreno di giuoco fossero stati in qualche modo riparati. In questa sede conta il giudizio negativo sul valore di quegli atti di violenza e la conseguente prognosi sfavorevole rispetto ad un ordinato svolgimento della gara.

E’ agevole, allora, concludere che la gara Avellino-Napoli non è stata disputata a seguito ed a causa dei ripetuti e gravi atti violenti perpetrati da tifosi del Napoli, in un quadro generale caratterizzato dalla mancanza - sempre dipendente dalla medesima causa – delle condizioni necessarie per un regolare svolgimento del giuoco. E di ciò si ha conferma nello stesso referto arbitrale ove testualmente si riferisce che "la gara non si è disputata a causa di scontri tra la forza pubblica e la tifoseria del Napoli avvenuti prima dell’entrata in campo delle due società all’interno dello stadio Partenio".

Ne deriva, quindi, l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Soc. Napoli, a titolo di responsabilità oggettiva, con il punteggio di 0-3, in applicazione dell’art. 12, comma 1°, 1° parte CGS.

Si impongono, peraltro, alcune ulteriori osservazioni, per completezza della motivazione.

Il reclamo della Soc. Avellino fa cenno anche ad un rifiuto che sarebbe stato frapposto dai dirigenti del Napoli alla disputa della gara, prima che venisse data comunicazione ufficiale che la partita non sarebbe stata giocata.

Tale circostanza non è menzionata né nel rapporto arbitrale né nella relazione dell’Ufficio Indagini.

In ogni caso, si tratta – se anche fosse vero – di un dato non decisivo, poiché le cause ostative ad una regolare effettuazione dell’incontro si erano già completamente concretizzate nei precedenti comportamenti violenti, e nei loro effetti, sopra descritti.

Del pari, non è influente, ai fini della presente decisione, che la disposizione formale di non dar inizio alla gara sia stata adottata, (come si è già ricordato) dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti, ex art. 34 Regolamento L.N.P., con la ulteriore formula del "rinvio a data da destinarsi".

Infatti, da tutto il sistema dell’art. 12 CGS si ricava, senza ombra di dubbio, che spetta in via esclusiva agli Organi della Giustizia Sportiva la valutazione sulla sussistenza o meno di fatti o situazioni tali da aver esercitato influenza sulla regolare effettuazione – o non effettuazione – di una partita. E spetta di conseguenza – in via esclusiva – a tali organi farne derivare i provvedimenti del caso: applicando la punizione sportiva della perdita della gara o disponendone la ripetizione od omologando il risultato della gara disputata.

Si tratta di un principio consolidato della giurisprudenza disciplinare. Basti pensare a tutte le sentenze con le quali gli organi disciplinari, in caso di partita continuata "pro forma" dall’Arbitro, non ravvisino la sussistenza di cause ostative al regolare svolgimento della gara, e quindi ne ordinino la ripetizione. Oppure – e all’inverso – ai casi in cui detti Organi giudichino viziata la regolarità di una partita ritenuta invece regolare dall’Arbitro, e infliggano ad una o entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara, o ne ordinino la ripetizione.

La decisione del Presidente della Lega Nazionale è stata, in altre parole, un provvedimento di natura organizzativa.

Ma tale provvedimento – legittimo nel suo ambito in quanto emanato da chi rappresenta l’ente organizzatore – non può intaccare la pienezza delle valutazioni e delle decisioni rimesse alla successiva ed esclusiva competenza degli Organi di giustizia, nell’ambito loro riservato dall’art. 12 CGS. Quindi, l’inciso "gara rinviata a data da destinarsi" non può certo essere inteso come disposizione che possa vincolare l’autonoma sfera disciplinare.

Non compete a questo Giudice una pronuncia sull’obbligo – e sulla quantificazione - del risarcimento dei danni provocati alla Società reclamante in conseguenza dei danneggiamenti all’impianto sportivo cagionati dai sostenitori avversari.

P.Q.M.

delibera di infliggere alla Soc. Napoli, a titolo di responsabilità oggettiva, la punizione sportiva della perdita della partita Avellino-Napoli con il punteggio di 0-3 a carico della Società ospitata.

Il Giudice Sportivo: dott. Maurizio Laudi

" " "

_________________________________________

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 SETTEMBRE 2003

IL PRESIDENTE

Adriano Galliani


Link: http://www.lega-calcio.it/comun/0304/cu77.pdf

2003-09-30 - Fonte: Lega Calcio

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